Calcolo periodo di comporto a mesi | ADLABOR
Quando il CCNL fissa in mesi il criterio per il calcolo del periodo di comporto occorre utilizzare il calendario comune e non il mese convenzionale di 30 giorni.
Il lavoratore assente per malattia ha diritto a conservare il posto di lavoro per un determinato periodo comunemente denominato comporto, superato il quale il datore di lavoro può risolvere il rapporto.
Il datore di lavoro, infatti, in caso di malattia, ma anche di infortunio se i contratti collettivi lo consentono, ha diritto di recedere dal rapporto decorso il periodo stabilito dalla legge, dal contratto collettivo, dagli usi o equità (articolo 2110 codice civile). Inoltre, non essendo un licenziamento disciplinare quanto piuttosto un recesso per Giustificato motivo oggettivo( Cass. n. 24525/2014), ancorché particolare non è necessaria né la contestazione disciplinare né la cosiddetta “procedura Fornero” essendo sufficiente che il datore motivi il recesso per superamento del periodo di comporto.
È necessario però prestare attenzione al calcolo del periodo ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto, poiché nel caso in cui il licenziamento fosse irrogato prima dell’effettivo superamento del periodo di comporto lo stesso è illegittimo.
La Cass. sez lavoro con sentenza n. 9751/2019 pubblicata l’8/04/2019 ha chiarito che, ai fini del calcolo del superamento del periodo di comporto , è necessario applicare il calendario comune. Nella fattispecie esaminata dalla suprema corte si verteva su un comporto fissato dal contratto collettivo in 18 mesi. Il lavoratore era stato assente per 545 giorni e quindi, applicando il parametro convenzionale di calcolo del mese in 30 giorni avrebbe superato la soglia del comporto (30 giorni x 18 mesi = 540). Invece applicando la regola numeratione dierum [ 365 ( giorni / 12 (mesi) = 30,42 (giorni) x 18 ( mesi) = 547, 5 giorni) il comporto si sarebbe configurato al 548° giorno di malattia . Pertanto quando il contratto collettivo indica il periodo di comporto in mesi occorre tenere presente quanto stabilito dalla Cassazione e quindi conteggiare i mesi utilizzando il valore unitario 30,42 e magari, alla fine del conteggio, aggiungere un ulteriore giornata se nel periodo vi è un anno bisestile.
Per una lettura completa della sentenza: https://www.adlabor.it/giurisprudenza/comporto/malattia-comporto-conteggio-adlabor/