Malattia all’estero | ADLABOR
Circolare 25.07.2003, n. 136
Legalizzazione dei certificati di malattia rilasciati da medici stranieri all’estero.
Nel caso di assicurati occupati in Italia che si ammalano durante soggiorni all’estero in Paesi non facenti parte della Comunità Europea ovvero in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni ed Accordi specifici che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero.
L’adempimento, potendo richiedere tempi piè lunghi, può essere espletato, a cura dell’interessato, anche in un momento successivo al rientro (e, ovviamente, pure per via epistolare), fermo restando che il lavoratore è tenuto all’invio della certificazione entro 2 giorni dal rilascio al datore di lavoro ed all’INPS (eventualmente in copia).
In relazione a richieste di chiarimenti al riguardo, si precisa che per “legalizzazione” si intende l’attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali. Conseguentemente la sola attestazione della autenticità della firma del traduttore abilitato ovvero della conformità della traduzione all’originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all’atto valore giuridico in Italia.
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Circolare 07.10.1996, n. 192
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DURANTE LA MALATTIA
Con circolare n. 38 PMMC, n. 1714 ASMM/76 del 26 marzo 1987 è stato precisato che all’assicurato che si rechi, durante la malattia, in località diversa da quella abituale va riconosciuto il diritto alla relativa indennità, semprechè comunichi all’Istituto e al datore di lavoro, utilizzando la medesima certificazione di malattia o altro mezzo idoneo, il nuovo temporaneo indirizzo, consentendo, così, tutti i controlli sanitari ritenuti necessari.
La possibilità di controllo sanitario costituisce, quindi, in sostanza, il presupposto della trasferibilità del domicilio dell’assicurato durante la malattia. Anche la Corte Costituzionale ha ribadito, con sentenza n. 78/1988, il principio della doverosa cooperazione del lavoratore per l’esecuzione dei controlli sanitari, cosicchè il trasferimento durante la malattia in località difficilmente accessibile da parte dei medici di controllo può giustificare la trattazione della fattispecie sotto il profilo della irreperibilità.
È evidente come l’attività di controllo venga resa particolarmente difficoltosa in caso di trasferimento in località estera. La normativa CEE, Art. 22 del regolamento n. 1408/71, in Suppl. Atti Uff. gennaio 1993, prevede quale presupposto per la concessione di prestazioni durante la malattia all’assicurato, la necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell’istituzione competente a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di altro Stato membro o a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere cure adeguate al suo stato, pur potendo l’INPS rientrare nel concetto di Istituzione competente, l’autorizzazine a spostamenti nell’ambito dei Paesi CEE viene, per prassi, rilasciata dalle USL su Mod. E/112, a cui pertanto l’interessato deve rivolgersi.
In caso di trasferimento, quindi, il lavoratore dovrà, ai fini di interesse, fornire all’INPS e al datore di lavoro copia della predetta autorizzazione.
Anche il trasferimento in uno Stato con il quale non sono in vigore Convenzioni nella materia va analogamente disciplinato, nel senso che deve essere autorizzato. Pertanto, potranno essere considerate favorevolmente, con conseguente pagamento dell’indennità, solo richieste di trasferimento autorizzate dall’INPS o dalle USL.
Qualora l’interessato si rivolga all’INPS, il medico dell’Istituto valuterà allo scopo la necessità di migliori cure e/o di assistenza che il lavoratore potrà ricevere nell’altro Paese, subordinando eventualmente l’autorizzazione all’onere di sottoporsi a visite di controllo di cui dovrà esibire la relativa documentazione presso l’istituzione sanitaria del luogo o da parte di medici di fiducia dei Consolati o ambasciate d’Italia.