Lavoro notturno: come calcolare le ore lavorate | ADLABOR

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 1438/2019  risponde al quesito dell’ITL di Biella-Vercelli sulla corretta modalità di individuazione dell’arco temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate.

 

Il lavoro notturo, in primo luogo, è definito all’art. 1 del Dlgs. N. 66/2003 lettera e) come:

1 ) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

La durata del lavoro notturno è invece, disciplinata all’art. 13 del D.lgs n. 66/2003 che impone un limite di  otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva diversa individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare la media.

La norma però, non specifica quale sia il parametro temporale in relazione al quale effettuare la media oraria del lavoro notturno.

Sul punto è intervenuto primariamente il Ministero del lavoro con la circolare n. 8 del 2005 precisando che  il parametro temporale – salvo una diversa individuazione da parte contratti collettivi anche aziendali – è la settimana lavorativa facendo una lettura comparatistica rispetto alle norme dello stesso D.lgs. n. 66/2003.

In relazione a tale parametro, l’Ispettorato territoriale di Biella ha chiesto se lo stesso debba essere riferito all’articolazione dell’orario settimanale del singolo lavoratore (che può essere predisposto su 5 o su 6 giorni di lavoro alla settimana), oppure debba essere interpretato in termini astratti (e quindi sempre di 6 giorni di lavoro).

Dalla soluzione del quesito posto discendono conseguenze pratiche rilevanti  sia sul calcolo della media e quindi sulla verifica del rispetto del limite all’orario di lavoro notturno sia del computo ai fini del  lavoro straordinario.

Le soluzioni possono essere due.

Nel caso in cui la settimana lavorativa di 40 ore sia articolata su cinque giorni non sarà infatti consentito al lavoratore impegnato in lavoro notturno lo svolgimento del lavoro straordinario, poiché la media oraria giornaliera delle otto ore sarebbe già raggiunta con il completamento dell’ordinario orario di lavoro.

Esemplificando su  40 ore settimanali con 5 giorni lavorativi, il risultato sarebbe 8 che è il limite identificato all’art. 13 del citato decreto.

Nel caso, invece, di una settimana articolata su sei giorni di lavoro, il lavoratore notturno potrebbe effettuare lavoro straordinario fino al limite delle 48 ore settimanali, rispettando così il limite legale.

Esemplificando su  48 ore settimanali con 6 giorni lavorativi, il risultato sarebbe 8 che è il limite identificato all’art. 13 del citato decreto.

A parere  del INL e sulla base dell’orientamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  la “settimana lavorativa”, in assenza di una definizione normativa o contrattuale, può essere individuata nell’astratto periodo di 6 giorni.

Tale soluzione,  consente in primo luogo una applicazione più uniforme della disciplina in materia di lavoro notturno non consentendo così valutazioni in base al singolo orario di lavoro, inoltre permette una lettura armoniosa rispetto allo stesso D.lgs. 66/2003 sul lavoro straordinario.

Per una lettura completa della nota INL: http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2019/02/INL-nota1438-del-14-2-19-lavoro-notturno.pdf

 


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