Orario di lavoro – Limiti – Sanzioni – Responsabilità | ADLABOR
Superare l’orario di lavoro può comportare sanzioni e responsabilità.
L’orario di lavoro è regolamentato, nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 66/2003 attuativo di direttive della comunità europea.
La definizione di orario di lavoro contenuta nell’articolo 1 è quella di: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
Il decreto legislativo definisce poi le varie tipologie di lavoro tra cui quello straordinario, quello notturno e altre modalità nonché i periodi di riposo intendendosi per tali quelli che non rientrano nell’orario di lavoro.
L’articolo 3 del decreto fissa il normale orario di lavoro in 40 ore settimanali anche calcolato su medie plurisettimanali.
Il successivo articolo 4 stabilisce una durata media settimanale dell’orario di lavoro in non più di quarantotto ore per ogni periodo di sette giorni, calcolati con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello superiore al normale orario di lavoro, viene disciplinato dall’articolo 5 che impone di non superare le 250 ore annuali. Lo stesso articolo poi prevede una serie di esclusioni.
Pertanto non vi è una limitazione giornaliera dell’orario di lavoro mentre ve ne è una sull’orario settimanale, ancorché calcolata su periodi di riferimento di quattro mesi o, per deroga contrattuale collettiva, anche superiori.
In ogni caso l’articolo 7 prevede il diritto del lavoratore a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore salvo alcune particolarità.
Ciò vuol dire che il datore di lavoro non può esigere che un dipendente riprenda l’attività lavorativa prima che siano passate 11 ore dalla fine del precedente periodo lavorativo.
E’ anche previsto,dall’art.8 , l’obbligo di una pausa di almeno 10 minuti ove l’orario giornaliero superi le sei ore.
In sostanza nell’arco del normale orario di lavoro di otto ore è usualmente previsto un intervallo, ad esempio per consumare il pasto, ma se non è previsto tale intervallo dopo sei ore continuative di lavoro deve essere concessa una pausa di almeno 10 minuti.
Il riposo settimanale, disciplinato dall’articolo 9, è fissato nella misura di 24 ore consecutive, normalmente in coincidenza con la domenica e da cumulare con le ore di riposo giornaliero. La legge prevede però la possibilità di calcolare il periodo di riposo nell’arco di 14 giorni.
Ciò sta a significare che è possibile superare i sei giorni lavorativi continuativi ma, nell’arco di due settimane devono cadere almeno due riposi.
Per quanto riguarda il lavoro notturno il decreto legislativo 66/2013 rinvia alla contrattazione collettiva vietando però di adibire al lavoro dalle 24:00 alle 6:00 le donne in stato di gravidanza le lavoratrici madri di un figlio di età inferiore ai tre anni, il genitore unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai 12 anni e i lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile.
Il decreto legislativo elenca poi una serie di soggetti e di attività nei confronti è possibile derogare alle disposizioni sull’orario di lavoro e sul riposo settimanale che però non interessano il settore delle case di produzione.
La parte finale del decreto legislativo disciplina le sanzioni, art. 18 bis , previste per le violazioni in tema di orario e riposi.
In particolare la violazione della durata massima dell’orario di lavoro settimanale, usualmente le 48 ore ,e del riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive è punito con la sanzione amministrativa da € 200 a € 1.500.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento la sanzione è da € 800 a €3.000. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero in almeno cinque periodi di riferimento la sanzione è da 2.000 a € 10.000.
E’ invece punito con la sanzione amministrativa da € 100 a € 300 per ogni singolo lavoratore e per ogni singolo periodo di 24 ore la violazione del diritto del lavoratore a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione amministrativa è da 600 a €2.000.
Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero in almeno cinque periodi di 24 ore, la sanzione è da 1.800 a € 3.000.
Invece,se il lavoro straordinario supera le 250 ore annue è prevista una sanzione amministrativa da €25 a € 154 e se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative la sanzione amministrativa va da € 154 a € 1032.
Solo nel caso di adibizione a lavoro notturno di lavoratrici in stato di gravidanza o per lavoratori affidatari di minori è prevista la sanzione dell’arresto da 2 a 4 mesi o dell’ammenda da € 516 a € 2.582.
Dal quadro normativo di riferimento emerge che, sulla durata giornaliera della prestazione lavorativa non ci sono formali limitazioni salvo l’intervallo di 11 ore tra due periodi lavorativi.
Però l’eccessiva protrazione dell’orario lavorativo, oltre naturalmente a incidere sulla qualità della prestazione, può presentare profili di rischio in caso di infortunio sul lavoro, anche in itinere e cioè verificatosi dopo l’ultimazione della prestazione lavorativa, poiché la stanchezza derivante da un orario di lavoro prolungato o in condizioni disagiate può essere considerato, in caso di evento infortunistico, causa o concausa dell’incidente.
In questo senso vi sono dei riscontri giurisprudenziali in tema di risarcimento per mancato rispetto dei limiti di orario o dei riposi quali: Corte di Cassazione, n. 16665 del 10 settembre 2015, :“il lavoratore ha diritto a vedersi risarcito il danno biologico e non patrimoniale, in caso di mancato rispetto di turni di riposo settimanale e giornaliero. La natura di tale danno è contrattuale con onere della prova a carico del lavoratore”.
Per un approfondimento sulle tematiche collegate all’orario di lavoro: