Circolare INPS 06 Maggio 2005 n. 64 – Riscossione contributi | ADLABOR
Circolare INPS 06.05.2005 n° 64
Con la circolare n. 64 del 6 maggio 2005 l’INPS ha illustrato le modifiche legislative riguardanti il sistema della riscossione dei crediti tramite concessionari a seguito dell’approvazione del “decreto taglia-deficit” (D. Lgs. n. 282/2004) e della Finanziaria 2005 (Legge n. 311/2004).
(Altalex, 10 maggio 2005)
INPS
CIRCOLARE N. 64 del 06.05.2005
OGGETTO: Modifiche legislative riguardanti il sistema della riscossione dei crediti tramine Concessionari. Decreto Legge 29 novembre 2004, N. 282 (C.D. DECRETO TAGLIA-DEFICIT). Legge 30 dicembre 2004, N. 311 (FINANZIARIA PER L’ANNO 2005).
SOMMARIO: Con la presente circolare si riassumono le recenti modificazioni ed integrazioni legislative introdotte al sistema della riscossione dei crediti tramite concessionari
PREMESSA
Il sistema della riscossione dei crediti tramite concessionari ha di recente assistito ad un proliferare di norme che, in parte, ne hanno modificato l’assetto.
A tale proposito si segnalano le modificazioni e le integrazioni intervenute alD. Lgs.n° 46/99 e al D.Lgs n° 112/99 raggruppate in considerazione delle diverse disposizioni legislative che le hanno introdotte.
Decreto legge 29 novembre 2004 n. 282
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (c.d. decreto taglia-deficit) pubblicato in G.U. n. 280 del 29 novembre 2004 e convertito in legge 27 dicembre 2004 n. 307 pubblicata in G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004.
L’Art. 19, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n° 112/99 ha stabilito che i concessionari, dopo aver espletato le procedure esecutive per il recupero dei crediti iscritti a ruolo, debbono inviare agli Enti impositori, nel rispetto del termine triennale dalla data di consegna del ruolo, la richiesta, anche telematica, di discarico delle quote inesigibili; infatti, tra le cause della perdita di tale diritto, viene indicata l’omessa presentazione di tale comunicazione entro il termine sopra fissato.
In deroga a quanto sopra, il decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni nella legge n° 307/2004, ha ulteriormente prorogato il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità,termineche, d’altra parte, era stato già differito in base all’Art. 59, comma 4-quater, delD. Lgs.n° 112/99, al 1° ottobre 2004 limitatamente a tutti i ruoli consegnati al concessionario entro il 30 settembre 2001.
Ciò premesso, si segnala che l’Art. 1 del decreto legge n. 282/2004 ha apportato le seguenti e testuali modificazioni ed integrazioni all’Art. 59 del D. Lgs. n° 112/99:
– viene abrogata, per esigenze di coordinamento del testo legislativo, la lettera d) del comma 4-ter, che fissava, per i soli ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999, il termine ultimo di presentazione della comunicazione di inesigibilità al 1° ottobre 2004;
– il comma 4-quater viene integralmente sostituito e viene stabilito che la comunicazione di inesigibilità, per tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, deve esser presentata entro il 30 settembre 2005;
– dopo il comma 4-quater viene aggiunto il comma 4-quinquies che prevede che il termine di cui all’Art. 19, comma 3, del D. Lgs. 112/99, cioè il triennio entro il quale gli uffici debbono esaminare le quote inesigibili, decorre, per tutti i ruoli consegnati al concessionario fino al 31 dicembre 2002, dal 1° ottobre 2005.
Al riguardo si osserva che:
– il nuovo termine del 30 settembre 2005 entro il quale trasmettere la comunicazione di inesigibilità, limitatamente ai ruoli consegnati ai concessionari fino a tutto dicembre 2002, è stato previsto a sanatoria di una situazione pregressa, tenuto conto della complessità dei dati da inviare a tutti gli Enti impositori;
– il termine di decorrenza dell’esame da parte delle Sedi delle domande di discarico delle quote inesigibili relativi ai ruoli consegnati fino a dicembre 2002 è il 1° ottobre 2005 ;
– rimane fermo il termine triennale per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità per tutti i ruoli consegnati ai concessionari a partire dal mese di gennaio 2003 la cui scadenza naturale è, quindi, il mese di gennaio 2006 e così via.
– rimane invariato per gli uffici il termine triennale ordinario per l’esame delle quote inesigibili relativamente a tutti i ruoli consegnati a partire da gennaio 2003.
Analisi e verifica richieste di discarico per quote inesigibili
Le informazioni trasmesse dai concessionari, ai sensi dell’Art. 36 del D. Lgs n° 112/99, riguardano tutta l’attività di recupero dei crediti espletata dagli stessi, a partire dalla notifica della cartella (cioè dalla data di notifica e dall’esito della stessa) fino alle procedure cautelari (fermo amministrativo e iscrizione di ipoteca) ed esecutive (pignoramenti mobiliari ed immobiliari) nei confronti dei contribuenti che non hanno pagato la cartella nei termini previsti.
Poichè, ai fini del discarico delle quote inesigibili, tali informazioni dovranno essere valutate dalle singole Sedi sulla base delle norme stabilite in materia di riscossione tramite ruoli (i più volte citati D. Lgs n° 46/99; D. Lgs n° 112/99) nonchè sulla base delle norme del codice civile e di procedura civile, si segnala a tale riguardo che, in relazione alle richieste già pervenute telematicamente da tutte le concessioni, è già in corso una intensa attività di ricezione e memorizzazione dei dati su apposite tabelle e una incisiva valutazione amministrativa degli stessi, stante il fatto che la verifica delle attività dei concessionari con l’accoglimento o il diniego di discarico rappresenta sicuramente un’attività del tutto nuova e di notevole portata per tutte le implicazioni di carattere amministrativo e contabile.
A seguito di questa verifica preliminare ad ampio raggio, verranno delineate le linee programmatiche e metodologiche nonchè predisposte apposite procedure per effettuare i controlli previsti sia dall’Art. 19 del D. Lgs n° 112/99 che dai contratti di cessione.
Infatti, tali procedure permetteranno di gestire in modo automatizzato tutte la fasi di valutazione delle informazioni ricevute fino all’accoglimento delle richieste di discarico nonchè consentiranno di curare le varie fasi del contenzioso in caso di diniego dello stesso.
Richiesta pagamento spese procedure esecutive
Con la comunicazione di inesigibilità i concessionari richiedono anche il pagamento delle spese esecutive sostenute nell’espletamento delle loro attività (vedi messaggio di questa Direzione Centrale n° 122 del 25 luglio 2001).
Con la procedura sulle quote inesigibili verrà implementata anche la procedura per il pagamento delle spese esecutive sia per quelle sostenute in sede di recupero dei crediti sia per quelle relative alle partite oggetto di sgravio.
Le attuali richieste cartacee avanzate dai concessionari al momento non dovranno essere valutate.
Eventuali richieste di pagamento riferite a problematiche diverse dallo sgravio e dalle quote inesigibili dovranno essere portate a conoscenza della Direzione Generale per le valutazioni di competenza.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Finanziaria per l’anno 2005) pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 192/L alla G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004.
I commi dell’Art. 1 che vanno dal 415 al 427 dettano significative disposizioni riguardanti i concessionari della riscossione.Di seguito vengono testualmente riportate e commentate le norme che sono anche di competenza degli Enti previdenziali e quindi dell’Istituto.
Proroga della durata delle attuali concessioni al 31 dicembre 2006
comma 427 – La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2006.
Con questa norma viene prorogata al 31 dicembre 2006 la scadenza del contratto decennale di riscossione stipulato dai concessionari con il Ministero del Tesoro e delle Finanze nell’anno 1995 ed in scadenza a dicembre 2004.
La proroga delle concessioni, mentre consente di portare avanti e quindi di approfondire con maggiore attenzione il progetto di riforma della riscossione coattiva, ha spostato immediatamente l’attenzione sulla necessità di prolungare per lo stesso periodo le garanzie a suo tempo prestate dai concessionari in relazione alle obbligazioni del rapporto concessorio.
A tale riguardo l’Agenzia delle Entrate ha già interessato le concessioni per la presentazione delle appendici integrative alle preesistenti garanzie o, in alternativa, per la presentazione, con una delle modalità previste dall’Art. 28 del d. lgs. n. 112/99, di una nuova garanzia sostitutiva della precedente.
Legittimazione del concessionario a promuovere azioni cautelari e conservative a tutela degli interessi del creditore (Art. 49 DPR n. 602/73 e Art. 19, comma4, d. lgs. n. 112/99) – Fermo amministrativo dei beni mobili registrati
comma 415 – All’articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono aggiunte le seguenti: « il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
comma 416 – All’articolo 19 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 4, dopo le parole: « resta salvo il potere dell’ufficio di segnalare azioni cautelari ed esecutive» sono inserite le seguenti: «nonchè conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
Si sottolinea che il comma 415, introducendo un’ulteriore disposizione nel corpo del primo comma dell’Art. 49 del DPR n. 602/73, ha esplicitato chiaramente l’ambito operativo dei concessionari ribadendo la facoltà di promuovere ogni altra azione cautelare o conservativa ed ogni altra azione, già prevista dalle norme ordinarie, volta a tutelare gli interessi del creditore.
Il successivo comma 416, lettera b), introduce un’analoga disposizione correlata al tenore di quella contenuta nel comma precedente, infatti prevede la possibilità per gli Enti impositori di segnalare ai concessionari, nei tre anni successivi indicati dalla legge per la valutazione della richiesta di discarico della quota iscritta a ruolo, oltre alle azioni cautelari ed esecutive, anche quelle conservative ed ogni altra azione a tutela del credito.
Dal tenore delle norme emerge che il concreto esercizio delle azioni esecutive è lasciato, da una parte, all’apprezzamento del singolo concessionario che dovrà valutare, in relazione al carico iscritto in cartella, le azioni esecutive più incisive per il recupero del credito, dall’altra anche all’attività di verifica degli Enti creditori che potranno richiedere al concessionario ulteriori procedure sulla base delle notizie presenti negli archivi.
Dichiarazione stragiudiziale di terzo (Art. 75 bis DPR n. 602/73)
comma 425 – Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 75 è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. – (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). – 1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore».
La disposizione introdotta dal comma 425 regola la facoltà per il concessionario di attuare la procedura presso terzi ed, in particolare, di richiedere in via stragiudiziale e preventiva al terzo pignorato di indicare le cose e le somme eventualmente dovute al contribuente debitore.
La prassi precedentemente seguita per le richieste stragiudiziali si fondava sulla base di circolari o risoluzioni ministeriali, collegate ad una normativa preesistente e mai abrogata quale la Normale 77 del 1925.
L’attuale normativa consente di ripristinare l’utilizzo dello strumento di cui trattasi che precedentemente aveva indotto il Garante della “privacy” a richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze di rivedere le disposizioni impartite per violazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali.
Di recente il suddetto Ministero, in attuazione dell’Art. 75-bis sopra riportato ha dettato nuove disposizioni ed in proposito verrà emanata apposita circolare.
Al momento le richieste dovranno essere tenute in evidenza.
Termini di notificazione della cartella e connessa condizione di ammissibilità al discarico (Art. 25, comma 1, DPR n. 602/73 e Art. 19, comma 2, lettera a), d .lgs. n. 112/99) – Indicazione della specie del ruolo (Art. 12, comma 3, DPR n. 602/73)
comma 416. All’articolo 19 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, lettera a), le parole: «entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonchè»;
comma 417. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 12, comma 3, ( vedi Art. 4 comma 3 D.Lgs n° 46/99) dopo la parola: «contribuente,» sono inserite le seguenti: «la specie del ruolo,»;
all’articolo 19, comma 4-bis, ( vedi Art. 7 comma 4 bis del D.Lgs n° 46/99) le parole: «ad espropriazione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva»; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto»;
all’articolo 25, comma 1, ( vedi Art. 11 D.lgs n° 46/99) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario».
comma 420. Le disposizioni del comma 416, lettera a), e del comma 417, lettere a) e c), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° luglio 2005.
La disposizione, che dovrà essere applicata ai ruoli emessi successivamente al 1° luglio 2005, impone al concessionario di effettuare la notifica della cartella, a pena di decadenza, entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo e va a modificare sia l’eventuale causa di diniego del discarico delle quote inesigibili sia la tempistica della notifica stessa.
Il comma 417 , per quanto riguarda le cartella di pagamento, ha introdotto due concetti innovativi : un termine perentorio per la notifica della stessa e la conseguente decadenza in caso di mancata notifica.
Si ricorda al riguardo che attualmente il succitato Art. 19 e fino all’entrata in vigore del comma 417 sanziona, soltanto in caso di presentazione della domanda di discarico per inesigibilità, il comportamento inerte del concessionario che nei cinque mesi successivi alla consegna del ruolo, non ha provveduto o non provvede alla notifica della cartella.
Tra l’altro l’Art. 11, comma 1 del D. Lgs n° 46/99 (leggi Art. 25, comma 1, del DPR n° 602/73), in tema di cartella, prevede, d’altro canto, soltanto che il concessionario la notifichi al debitore ed agli eventuali coobbligati nei confronti dei quali si procede.
Si evince, quindi, che non era previsto fino ad ora un termine perentorio per la notifica della cartella nei confronti del contribuente che poteva essere esposto indefinitivamente all’azione esecutiva del concessionario il quale, paradossalmente, e comunque legittimamente, poteva notificare la cartella esattoriale entro il termine di prescrizione decennale del ruolo.
L’intervento legislativo ha modificato totalmente l’orientamento precedente con l’introduzione del principio secondo il quale la notifica della cartella esattoriale deve avvenire entro una data certa, recependo, di fatto, recenti pronunce in tal senso della giurisprudenza di merito e di legittimità costituzionale.
Infatti la lettera c) del comma 417 ha introdotto, all’Art. 25, comma 1, del DPR n. 602/73 un termine perentorio per la notifica della cartella di pagamento; tale scadenza, per i ruoli ordinari, risulta fissata all’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo e, per i ruoli straordinari, all’ultimo giorno del sesto mese successivo alla loro consegna.
È da notare come il legislatore abbia voluto, oltre all’inserimento di un termine per la notifica, anche la specifica “a pena di decadenza” per sottolineare che la cartella, dopo il periodo prescritto, cessa automaticamente di avere validità.
Ne consegue che i concessionari, per il recupero dei carichi iscritti a ruolo, pur tenendo conto dei tempi tecnici necessari tra l’invio del ruolo e la formazione della cartella, debbono dimostrare estrema solerzia e massima tempestività in quella che risulta essere la prima fondamentale attività da espletare per il recupero del credito.
È opportuno ricordare che i concessionari, diversamente da quanto avveniva in passato, quando con gli esiti di riscossione segnalavano soltanto se la notifica era avvenuta o meno, attualmente debbono comunicare tutte le varie fasi di tale attività, a partire dai tentativi di notifica fino alla notifica effettuata,in considerazione del fatto che l’irreperibilità del contribuente può anche essere relativa, cioè momentanea, oppure che è stato necessario inviare apposita delega ad altro concessionario.
Ciò perchè, ai fini della valutazione dell’operato del concessionario in sede di richiesta di discarico delle quote inesigibili, è indispensabile dimostrare all’Ente impositore di aver tentato la notifica della cartella utilizzando tutte le informazioni presenti negli archivi, oltre quelle segnalate nel ruolo.
Il comma 420 prevede che le nuove disposizioni in tema di notifica della cartella e le altre a questa collegate, (ovvero l’indicazione sul ruolo della specie dello stesso prevista dalla lettera a) del comma 417, necessaria proprio per la diversificazione dei diversi termini di notifica della cartella di pagamento) si applicano ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° luglio 2005 riconoscendo, pertanto, al sistema, un congruo periodo per dare applicazione alle disposizioni predette.
Conseguentemente all’introduzione dei nuovi termini di notifica della cartella di pagamento viene altresì modificata la previsione di cui all’Art. 19, comma 2, lettera a), del d. lgs. 112/99 concernente le cause di perdita del diritto di discarico per effetto della mancata o ritardata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario.
Il termine dei cinque mesi relativo alla notifica della cartella, decorrente dalla data di consegna del ruolo al concessionario per tutti i ruoli consegnati a partire dal 1° agosto 2002 e fino al 31 giugno 2005 non si applica però ai ruoli consegnati fino al 31 luglio 2002, per i quali il termine entro il quale i concessionari avrebbero dovuto effettuare la notifica è quello del 31 dicembre del 2002.
I diversi termini entro i quali il concessionario deve procedere alla notifica della cartella di pagamento si differenziano in considerazione della diversa data di consegna del ruolo e della diversa tipologia dei ruoli stessi e sono riportati, per maggior chiarezza, nella tabella che segue:
Consegna del ruolo al Concessionario | Termine di notifica della cartella
ai fini del discarico |
Fino al 31 Luglio 2002 | Entro il 31 dicembre 2002 |
Dal 1° agosto 2002 al 31 giugno 2005 | Entro il 5° mese successivo alla consegna del ruolo |
Dal 1° luglio 2005 | Entro il 12° mese successivo alla consegna del ruolo (tale termine si applica alla notifica della cartella, a pena di decadenza, indipendentemente dalla presentazione della quota inesigibile) |
RUOLI STRAORDINARI (resi esecutivi dal 1° luglio 2005) | Entro 6 mesi dalla consegna del ruolo (tale termine si applica alla notifica della cartella, a pena di decadenza, indipendentemente dalla presentazione della quota inesigibile) |
RUOLO SPONTANEO ex Art. 32 comma1 lett.b) del D. Lgs. 46/99 | Entro il 2° mese successivo al mese di consegna del ruolo |
Sanatoria delle irregolarità compiute dai concessionari fino al 20 novembre 2004
comma 426 – È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all’incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le irregolarità connesse all’esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. L’importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.
Si segnala che le irregolarità, alle quali il comma in commento si riferisce, sono tutte quelle oggetto di sanzioni indicate soprattutto nel D. Lgs n° 112/99.
Uno dei punti chiave della sanatoria è proprio l’Art. 19 del D. Lgs. 112/99 che riguarda la perdita del diritto al discarico delle quote inesigibili.
Infatti, pagando l’importo stabilito di tre euro per ciascun abitante residente negli ambiti ad essi affidati alla data del 1° gennaio 2004, il concessionario sana le eventuali irregolarità e, di conseguenza, potrebbe ripetere tutte le procedure esecutive, richiedendo, dopo il completamento delle stesse, nuovamente il discarico della quota iscritta a ruolo e non riscossa.
La norma comunque rinvia ad apposito decreto ministeriale la fissazione delle modalità di applicazione della sanatoria.
Pertanto, al riguardo verranno emanate successive disposizioni.
Tenuto conto delle modifiche intervenute alla normativa, si ritiene opportuno per maggior chiarezza allegare alla presente i novellati D. Lgs. n° 112/99 e D.Lgs n° 46/99 e successive modificazioni ed integrazioni,così come ulteriormente modificati dalle norme sopra testualmente riportate.
Allegati
(fonte: sito INPS.it – formato pdf)
INPS.it/circolariZip/Circolare%20numero%2064%20del%206-5-2005_Allegato%20n%201.pdf” target=”_blank”>Allegato N.1INPS.it/circolariZip/Circolare%20numero%2064%20del%206-5-2005_Allegato%20n%201.pdf” target=”_blank”>
INPS.it/circolariZip/Circolare%20numero%2064%20del%206-5-2005_Allegato%20n%202.pdf” target=”_blank”>Allegato N.2