Superminimo – (Assorbibilità) | ADLABOR

 

Per superminimo si intende quella parte di retribuzione che il datore di lavoro e il lavoratore concordano direttamente all’atto dell’assunzione, o durante il corso del rapporto, e che non deriva da fonti esterne quali la contrattazione collettiva, norme di legge ecc..

Pertanto tale voce retributiva trova origine nell’accordo tra le parti le quali possono, senza alcun vincolo, stabilire le condizioni e le modalità del suo riconoscimento.

E quando il superminimo viene definito “assorbibile” si intende la possibilità, per parte datoriale, di compensare un incremento retributivo derivante da qualsiasi fonte con quella parte di retribuzione che le parti hanno concordemente definito come assorbibile, e quindi come riducibile corrispondentemente ad incrementi retributivi derivanti da altra fonte.

In concreto, mentre gli incrementi retributivi derivanti da fonti collettive non possono essere ridotti da parte del datore di lavoro, quelli liberamente patteggiati tra le parti, proprio perché tali, ben possono essere definiti in maniera tale da ridursi in misura corrispondente all’incrementarsi di un’altra voce retributiva. E proprio per questo il superminimo di tale natura viene definito assorbibile.

Di conseguenza è irrilevante il tipo di trattamento retributivo che può essere assorbito, posto che l’operazione di riduzione viene effettuata su quella parte di retribuzione concordata liberamente tra le parti e non sottoposta ad alcun vincolo.

L’unica condizione a tale tipo di operazione è quella che il trattamento retributivo complessivo del lavoratore interessato, anche a seguito di un’operazione di assorbimento, non diminuisca e pertanto l’assorbimento potrà essere operato unicamente per una cifra corrispondente all’incremento retributivo che si vuole assorbire.

In questo senso non rileva il tipo di incremento retributivo che viene assoggettato ad assorbimento, se ricorrente, una tantum ecc., poiché l’unica condizione è che vi sia capienza nel superminimo assorbibile. Questa impostazione trova riconoscimento anche a livello giurisprudenziale quando, ad esempio, viene considerato lecito l’assorbimento del superminimo per compensare differenze retributive per straordinario, superiore inquadramento ecc. tutte voci retributive di carattere collettivo.

Né può rilevare che il contratto collettivo possa aver definito determinante voci come inassorbibili poiché tale fonte normativa può intervenire su aspetti da essa stessa disciplinati e non su regole stabilite al di fuori della contrattazione collettiva (come il superminimo individuale patteggiato direttamente tra lavoratore e datore).

In concreto, quindi, incrementi retributivi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo a titolo di paga base, carenza contrattuale e indennità speciale mense potranno essere oggetto di assorbimento da parte dei superminimi individuali assorbibili.

GIURISPRUDENZA : MASSIMA

“Il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell’assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all’eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti, od alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente, e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull’onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore”. (Tribunale Bari, sez. lav., 31 marzo 2009, n. 1570)”

“L’eccedenza della retribuzione (o superminimo) rispetto ai minimi tabellari che sia stata pattuita tra i datori di lavoro e i lavoratori, è di norma soggetta al principio generale dell’assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti e contemplati dalla applicabile disciplina collettiva, salvo sia stato da questa diversamente disposto, o le parti abbiano attribuito al superminimo la natura di compenso aggiuntivo legato a particolari meriti del lavoratore”. (Corte di Cassazione civ Sezione Lavoro Civile Sentenza del 18 luglio 2008, n. 20008)”

“Il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell’assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all’eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull’onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore”. (Cassazione civile , sez. lav., 17 luglio 2008, n. 19750)”

“Il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell’assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all’eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull’onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore”. (Cassazione civile , sez. lav., 09 luglio 2004, n. 12788 – Giust. civ. Mass. 2004, 7-8)”

“Nel contrasto tra disciplina collettiva e quella risultante nel caso concreto dal contratto individuale occorre fare applicazione del cd. criterio dell’assorbimento, mettendo, peraltro, a raffronto non le singole clausole contrapposte ma i trattamenti complessivi desumibili dalle due discipline in conflitto, con la conseguenza che, ove il contratto individuale stabilisca un superminimo assorbibile – che nel corso del rapporto mantenga il trattamento individuate pattuito costantemente al di sopra dei minimi della contrattazione collettiva – il lavoratore non ha alcun diritto agli scatti di anzianità e agli aumenti retributivi previsti dai successivi contratti collettivi”. (Tribunale Milano, 16 aprile 2002 – Lavoro nella giuris. (Il) 2003, 186)”

 


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