Aspettativa e distacco sindacale – contribuzione aggiuntiva | ADLABOR

L’INPS con circolare n. 129 del 4 ottobre 2019, fornisce le istruzioni per l’esatta determinazione dell’imponibile della contribuzione facoltativa, di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del D.lgs n. 564/1996, e la sua corretta valorizzazione ai fini pensionistici.

Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale, ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970, ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro, la circolare analizza la natura della contribuzione aggiuntiva, la base imponibile per la determinazione della stessa e le modalità ed i termini entro cui provvedere al versamento, nonchè i riflessi pensionistici nelle Gestioni previdenziali private, pubbliche ed in taluni Fondi sostitutivi.

Evidenziamo in particolare che :

  • la copertura contributiva nasce, in entrambe le fattispecie, solo a seguito di domanda inoltrata dalle  Organizzazioni  sindacali  (ed  in  presenza  di  tutti  gli  altri  requisiti  normativamente previsti);
  • la contribuzione  aggiuntiva  non  è  commisurata  a  retribuzioni corrisposte  in  forza  di  un  rapporto  di  lavoro  subordinato,  ma  ad  emolumenti  e  indennità  per attività di rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e che, sia nel caso di aspettativa che di distacco sindacale, la contribuzione aggiuntiva coesiste con una contribuzione principale e non dà  quindi  luogo  ad  un  aumento  di  anzianità,  ma  solo  ad  un  incremento  della  retribuzione;
  • nel caso  di  lavoratore  in  distacco sindacale,  la  contribuzione  aggiuntiva  di  cui  può  essere  versata  da  parte  dell’Organizzazione sindacale alle seguenti condizioni:
  1. il primo consiste nel provvedimento, del datore di lavoro, di collocamento in distacco;
  2. il secondo  consiste  nell’autorizzazione  in  favore  dell’Organizzazione  sindacale,  rilasciata dall’Istituto  a  seguito  di  domanda,  al  versamento  della  contribuzione  aggiuntiva,  per  gli emolumenti e le indennità corrisposti dalla medesima Organizzazione.
  • per la corretta individuazione della base imponibile della contribuzione aggiuntiva è necessario distinguere tra le fattispecie di aspettativa sindacale e distacco sindacale:
  1. in caso di aspettativa sindacale,  la  base  di  calcolo  della  contribuzione  aggiuntiva  è determinata  dall’eventuale  differenza  fra  il  compenso  (emolumenti  e  indennità)  erogato dall’Organizzazione  sindacale  e  la  retribuzione  di  riferimento  per  l’accreditamento  della contribuzione figurativa.
  2. nel caso  di  distacco  sindacale,  la  misura  della  contribuzione  aggiuntiva  è  calcolata  sull’intero importo  degli  emolumenti  e  delle  indennità  corrisposte  dall’Organizzazione  sindacale  al lavoratore in distacco.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20129%20del%2004-10-2019.pdf

 


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