Aspettativa e distacco sindacale – contribuzione aggiuntiva | ADLABOR
L’INPS con circolare n. 129 del 4 ottobre 2019, fornisce le istruzioni per l’esatta determinazione dell’imponibile della contribuzione facoltativa, di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del D.lgs n. 564/1996, e la sua corretta valorizzazione ai fini pensionistici.
Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale, ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970, ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro, la circolare analizza la natura della contribuzione aggiuntiva, la base imponibile per la determinazione della stessa e le modalità ed i termini entro cui provvedere al versamento, nonchè i riflessi pensionistici nelle Gestioni previdenziali private, pubbliche ed in taluni Fondi sostitutivi.
Evidenziamo in particolare che :
- la copertura contributiva nasce, in entrambe le fattispecie, solo a seguito di domanda inoltrata dalle Organizzazioni sindacali (ed in presenza di tutti gli altri requisiti normativamente previsti);
- la contribuzione aggiuntiva non è commisurata a retribuzioni corrisposte in forza di un rapporto di lavoro subordinato, ma ad emolumenti e indennità per attività di rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e che, sia nel caso di aspettativa che di distacco sindacale, la contribuzione aggiuntiva coesiste con una contribuzione principale e non dà quindi luogo ad un aumento di anzianità, ma solo ad un incremento della retribuzione;
- nel caso di lavoratore in distacco sindacale, la contribuzione aggiuntiva di cui può essere versata da parte dell’Organizzazione sindacale alle seguenti condizioni:
- il primo consiste nel provvedimento, del datore di lavoro, di collocamento in distacco;
- il secondo consiste nell’autorizzazione in favore dell’Organizzazione sindacale, rilasciata dall’Istituto a seguito di domanda, al versamento della contribuzione aggiuntiva, per gli emolumenti e le indennità corrisposti dalla medesima Organizzazione.
- per la corretta individuazione della base imponibile della contribuzione aggiuntiva è necessario distinguere tra le fattispecie di aspettativa sindacale e distacco sindacale:
- in caso di aspettativa sindacale, la base di calcolo della contribuzione aggiuntiva è determinata dall’eventuale differenza fra il compenso (emolumenti e indennità) erogato dall’Organizzazione sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accreditamento della contribuzione figurativa.
- nel caso di distacco sindacale, la misura della contribuzione aggiuntiva è calcolata sull’intero importo degli emolumenti e delle indennità corrisposte dall’Organizzazione sindacale al lavoratore in distacco.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20129%20del%2004-10-2019.pdf