Contratto a termine e somministrazione: successione di contratti senza obbligo di intervallo | ADLABOR
Per il Ministero del Lavoro un’impresa può occupare con contratto di somministrazione lo stesso lavoratore dipendente in precedenza assunto con contratto a termine, senza dover osservare il periodo di intervallo previsto per i contratti a tempo determinato.
In tema di successione tra contratto a termine e somministrazione di lavoro, il 17 ottobre 2012 il Ministero del Lavoro ha reso il proprio parere (con riferimento dunque alla disciplina ante jobs act), precisando che “un’impresa (utilizzatrice) può occupare, con contratto di somministrazione, lo stesso lavoratore dipendente, in precedenza assunto con contratto a termine, per le stesse mansioni, senza dover osservare il periodo di 60 (o 90) giorni (ovvero 20/30 giorni) previsto dal D.lgs. n. 368/2001 tra un contratto a tempo determinato e l’altro“.
Il Ministero del lavoro è giunto a questa conclusione richiamando l’art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 276/2003, il quale prevedeva che, in caso di somministrazione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro fosse soggetto alla disciplina di cui al D.lgs. n. 368/2001, per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni contenute nell’art. 5, commi 3 e seguenti dello stesso provvedimento, che prevedeva l’obbligo di intervallo tra due contratti a termine.
Ciò detto, è bene sottolineare che, nonostante la disciplina del lavoro a tempo determinato e quella della somministrazione di lavoro siano state recentemente riformate dal jobs act, le regole applicabili in caso di successione tra contratto a termine e somministrazione non hanno subito una sostanziale modifica.
Infatti, in materia di lavoro a tempo determinato, l’art. 21 comma 2 del d.lgs. 81/2015, analogamente al vecchio art. 5 D.lgs. 368/2001, attualmente dispone che “qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
In materia di somministrazione di lavoro, invece, l’art. 34 comma 2 del d.lgs. 81/2015, in linea con il precedente art. 22, co. 2 D.lgs. 276/2003, prevede che “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III [lavoro a tempo determinato, n.d.r.] per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23, 24.”
Pertanto, secondo la normativa vigente, coerentemente a quanto previsto dalla precedente disciplina, per i rinnovi dei contratti di somministrazione di lavoro non si applica l’art. 21 comma 2 del d.lgs. 81/2015 che prevede l’obbligo di intervallo tra due contratti a termine (10 o 20 giorni in caso di contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi).
Alla luce di quanto sinora esposto, premesso che il parere del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2012 si riferisce alla legislazione previgente, considerata tuttavia la sostanziale omogeneità della disciplina attualmente in vigore rispetto alla precedente, parrebbe che il parere del Ministero possa ritenersi tuttora valido e che, dunque, le società possano occupare con contratto di somministrazione lo stesso lavoratore dipendente in precedenza assunto con contratto a termine, senza dover osservare l’intervallo di 10 o 20 giorni.
A cura di Fabio Martinel