Transazioni – ricalcolo dell’aliquota fiscale sugli importi corrisposti al lavoratore a seguito di risoluzione del rapporto | ADLABOR

Gli importi corrisposti al lavoratore a titolo di tfr, incentivo all’esodo o di altre indennità analoghe, a fronte di un accordo di risoluzione del rapporto di lavoro, sono soggetti a tassazione separata, come previsto dagli articoli 17-19 del DPR n. 917/1986 (TUIR).

L’art. 17 comma 1 TUIR prevede che: “L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

  1. a) trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, […]; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 del codice civile nonchè le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro […]”.

L’art. 19 TUIR disciplina invece i criteri di calcolo dell’aliquota fiscale da applicare alle somme soggette a tassazione separata prevedendo al comma 1 che: “Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti”.

L’art. 19 TUIR prosegue, al comma 2, disponendo che i criteri di calcolo dell’aliquota fiscale stabiliti al comma 1 si applicano anche alle “altre indennità e somme percepite in dipendenza della cessazione di rapporti di lavoro dipendente” menzionate dall’art. 17 TUIR, tra le quali sono espressamente comprese anche le somme percepite una tantum dai lavoratori “a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto”.

Pertanto, il datore di lavoro, all’atto del pagamento, effettua la ritenuta calcolando l’aliquota che risulta in base ai criteri di calcolo previsti dall’art. 19 comma 1 TUIR e, successivamente, gli uffici finanziari provvedono alla riliquidazione dell’imposta sulla base dell’aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla percezione.

Se dalla riliquidazione risulta una maggior imposta dovuta, l’ufficio finanziario competente provvede ad iscriverla a ruolo; diversamente, nel caso in cui dal ricalcolo effettuato dall’Agenzia delle Entrate risulti che il datore di lavoro ha versato un’imposta superiore al dovuto, il lavoratore si vedrà rimborsata la somma in eccedenza versata dal datore di lavoro.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1482, del 28 gennaio 2011, si è espresso sull’individuazione del soggetto su cui grava l’eventuale maggior onere fiscale accertato dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento agli importi corrisposti al lavoratore con clausola che prevede l’erogazione al netto delle ritenute fiscali, nell’ambito di una transazione per la risoluzione del rapporto di lavoro.

In particolare, il Tribunale di Roma ha affermato che: “La domanda con la quale un ex dipendente – che abbia raggiunto un accordo di incentivo all’esodo a fronte del pagamento di una somma netta – chiede all’ex datore di lavoro il rimborso della maggiore imposta derivante dal ricalcolo eseguito dall’Agenzia delle Entrate nel triennio successivo ai sensi dell’art. 19 Tuir seconda parte è infondata e non meritevole di accoglimento perché il datore di lavoro ha adottato l’unico sistema di trattenuta fiscale che poteva utilizzare all’atto dell’erogazione dell’incentivo all’esodo, mentre l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato l’imposta dovuta sull’incentivo all’esodo, e sul trattamento di fine rapporto, operando il ricalcolo sulla base dei dati esposti dal contribuente nel modello unico o nel modello 730; ogni accordo volto all’accollo definitivo dell’onere tributario in capo al datore di lavoro, all’esito del ricalcolo da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la previsione di una indennità di rimborso, sarebbe stato nullo.” (UnicoLavoro24).

In conclusione, l’accordo di risoluzione del rapporto di lavoro che preveda il pagamento di una somma pattuita come netta deve intendersi al netto delle sole imposte da versare ad opera del sostituto d’imposta, restando invece ad esclusivo carico (o beneficio) del lavoratore l’eventuale maggior (o minor) onere fiscale derivante dal ricalcolo effettuato dall’Agenzia delle Entrate.

Sulla legittimità di clausole transattive che prevedano l’erogazione di un determinato importo al netto delle ritenute fiscali, la giurisprudenza ha invece affermato che: “La clausola dell’accordo transattivo che, attribuendo all’ex dipendente una somma netta, comprensiva dell’ammontare dell’imposta da versare all’erario, esenta il lavoratore dall’assoggettamento alla rivalsa, è affetta da nullità, rilevabile d’ufficio, per contrasto con la norma imperativa che impone al sostituto d’imposta l’obbligo della rivalsa nei confronti del sostituito; conseguentemente, il datore di lavoro deve operare la trattenuta fiscale sulla somma erogata al lavoratore, ancorché la somma stessa in sede di conciliazione giudiziale sia stata riconosciuta al netto.” (Tribunale di Latina, 31 marzo 2000, Dejure).


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!