Quali sono i rischi per l’azienda, quando il dipendente è autorizzato a usare l’auto personale per spostamenti di lavoro, in caso di incidente stradale? | ADLABOR | ISPER HR Review
Nel caso in cui il dipendente, autorizzato ad utilizzare il proprio veicolo per ragioni di lavoro, incorra in un incidente stradale, in capo al datore di lavoro potrebbe essere configurata un’eventuale responsabilità ex artt. 2049, 2087 c.c. nonché sulla base del D.Lgs. 81/2008.
La prima norma prevede infatti la responsabilità del datore di lavoro per i danni arrecati dal fatto illecito dei propri dipendenti in occasione e nell’esercizio dei compiti loro affidati: il datore di lavoro è sempre considerato responsabile quando l’incarico affidato al lavoratore determina “una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell’evento dannoso, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell’incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purché nell’ambito delle sue mansioni” (Cass. civ., 26 gennaio 2010, n. 1530).
Se si considera che per il lavoratore che utilizzi la propria autovettura per scopi aziendali l’ambiente di lavoro è la strada e l’auto è lo strumento di lavoro, si potrebbe configurare una responsabilità in capo al datore di lavoro ex art. 2087 e ai sensi del D.Lgs. 81/2008. In base a tale normativa, egli ha infatti l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore subordinato, predisponendo tutte le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica. Inoltre, ha l’ulteriore obbligo di non solo valutare tutti i possibili rischi e predisporre tutte le possibili misure protettive a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (anche rispetto ad attività colpose dei lavoratori) ma anche di controllare e sanzionare l’eventuale inosservanza delle tutele approntate.
In virtù di queste considerazioni, in caso di eventi fortuiti, imprevedibili con o senza colpa o dolo del conducente, se l’automezzo di proprietà del lavoratore viene ad essere oggetto di danneggiamenti per incidenti stradali, per atti vandalici o per eventi meteorologici o quando procuri danni a terzi o al conducente stesso, in capo al datore di lavoro si possono configurare i seguenti profili di rischio per:
- danni riportati dal dipendente e/o all’autovettura di proprietà del dipendente;
- danno ingiusto per fatto doloso o colposo di terzo;
- danno provocato dal dipendente per fatto illecito;
- responsabilità solidale di carattere sussidiario per gli illeciti amministrativi (multe/contravvenzioni stradali) commessi dal dipendente.
Infatti, il datore potrebbe essere chiamato a risarcire i danni riportati dal dipendente e/o all’autovettura di proprietà del dipendente in caso di incidente del dipendente autorizzato ad usare il proprio mezzo di trasporto. In caso di sinistro stradale, secondo la circolare INAIL n. 54/2015, il danno riportato dal dipendente/ conducente viene coperto dall’INAIL come infortunio. Inoltre, il datore di lavoro potrebbe eventualmente essere chiamato a rispondere del maggior danno biologico non coperto dall’assicurazione INAIL e/o da un’azione di rivalsa da parte dell’INAIL (es. per incuria dell’automezzo), salvo che non si riesca a dimostrare che l’incidente sia attribuibile solo e soltanto al comportamento doloso del tutto occasionale ed imprevedibile del dipendente stesso.
In base al principio dell’autoassicurazione, il risarcimento dei danni all’autovettura è posto direttamente a carico dell’INAIL senza la stipula di una polizza assicurativa. In particolare, l’Istituto è tenuto a rimborsare i danni occorsi all’autovettura di proprietà il cui uso è autorizzato al dipendente per ragioni di servizio, “limitatamente al tempo strettamente necessario all’espletamento del servizio stesso, in presenza di accertato “nesso di causalità” tra la missione espletata dal dipendente e l’evento dannoso occorsogli” (Circolare INAIL n. 54/2015).
Tuttavia, per procedere al risarcimento dei danni è necessario che l’autovettura utilizzata e oggetto di sinistro sia di proprietà del dipendente medesimo; del coniuge[1]; o di altro soggetto avente grado di parentela non superiore al primo con il dipendente[2]. Al fine dell’ottenimento del risarcimento, l’auto può anche essere in comproprietà con il coniuge in regime di separazione dei beni o con altri componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia.
Inoltre, il risarcimento da parte dell’INAIL può essere disposto solo quando ricorrono i presupposti individuati dalla normativa di riferimento:
- accertamento da parte dell’amministrazione che l’incidente è avvenuto per motivi ed in occasione di lavoro (riscontro del foglio di viaggio, ecc.);
- autorizzazione a far uso dell’autovettura di proprietà in epoca anteriore al sinistro;
- eventuali rapporti redatti dal personale di Polizia;
- fatture delle spese sostenute per la riparazione dell’autovettura;
- dichiarazione del dipendente di non aver ottenuto il risarcimento del danno da alcuna compagnia di assicurazione;
- eventuale indagine ispettiva.
Il risarcimento deve essere poi escluso nel caso in cui il dipendente abbia tenuto comportamenti dolosi, gravemente colposi, atti di vandalismo e/o imperizia nella guida dell’autovettura.
Un’altra situazione di rischio per il datore di lavoro potrebbe verificarsi nel caso in cui il dipendente riporti un danno ingiusto in quanto coinvolto, senza sua responsabilità, in un incidente. Il terzo sarà tenuto a risarcire il danno al dipendente e lo stesso datore di lavoro potrà agire autonomamente nei confronti di colui che ha commesso il fatto (art. 2043 c.c.), anche se generalmente l’assicurazione del terzo copre tutti i danni subiti, compresa la rivalsa dell’INAIL e del datore di lavoro per i costi che restano a suo carico durante l’assenza per infortunio.
Inoltre, il datore di lavoro può comunque essere chiamato a risarcire i danni causati dall’atto illecito del dipendente a terzi e/o alle cose, se l’incidente causato dall’atto illecito del dipendente si è verificato nel corso del servizio: fatta salva la possibilità del datore di lavoro di agire in rivalsa nei confronti del lavoratore, posto che si tratta di una responsabilità solidale.
In caso di illeciti amministrativi commessi dal lavoratore che ha agito nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a versare l’ammenda (multa o contravvenzione stradale) qualora il dipendente non vi provveda (Cass., 30 marzo 2009, n.7666), in quanto responsabile in solido ex art.6 L. n.689/1981. Per il datore di lavoro rimane salva, in ogni caso, la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del dipendente attraverso il recupero dell’importo versato.
Alla luce di tutti questi possibili rischi, l’azienda può tutelarsi includendo tali rischi nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dal D.Lgs. 81/2008. Potrebbe, inoltre, essere opportuno predisporre delle lettere di missione che potrebbero includere anche una dichiarazione di manleva in caso di inadempimento e di esonero da responsabilità per i danni riportati in caso di incidenti dovuti a usura e/o cattiva manutenzione/incuria, inesperienza nella guida e/o violazioni del codice della strada, nonché atti vandalici e/o fenomeni atmosferici, ecc.
Sarebbe inoltre opportuno informare il lavoratore circa le regole in uso per l’utilizzo di mezzi aziendali o di proprietà del lavoratore, del relativo rimborso spese, riconsegna del mezzo, invito ad una verifica della validità in corso dei documenti di bordo, patente, bolli, assicurazioni e delle condizioni dell’automobile, ecc… Infine, un ulteriore accorgimento potrebbe essere rappresentato dalla sottoscrizione di polizze assicurative ad hoc.
Interpretazione elaborata in collaborazione con ISPER HR Review del 3 giugno 2021
[1] Con cui vige il regime di comunione dei beni o, se vige il regime di separazione dei beni, occorre sia stato stipulato col coniuge un contratto di comodato d’uso avente data precedente a quella di autorizzazione all’uso dell’autovettura stessa e già in possesso dell’Istituto all’atto dell’autorizzazione
[2] Con cui sia stato stipulato un contratto di comodato d’uso esclusivo avente data precedente a quella di autorizzazione all’uso della autovettura stessa e già in possesso dell’Istituto all’atto dell’autorizzazione