Welfare aziendale – Borse di studio – Esclusione dal reddito di lavoro dipendente | ADLABOR
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 311 del 30 aprile 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto regime fiscale applicabile ad alcune forme di welfare e se, nel caso il lavoratore non utilizzi, in tutto o in parte, il credito welfare maturato nel primo anno, possa cumulare tale credito con quanto maturato nel secondo anno.
Rammentando che l’Amministrazione Finanziaria ha più volte chiarito (cfr., tra l’altro, circolari 23 dicembre 1997, n. 326 e 15 giugno 2016, n. 28/E) che:
- l’esclusione dal reddito non è riconosciuta qualora i benefit elencati nel comma 2 dell’articolo 51 del Tuir siano rivolti ad personam e che l’espressione “categorie di dipendenti” va intesa anche con riferimento a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, di un certo livello o di una certa qualifica), a prescindere dalla circostanza che in concreto solo alcuni di essi ne fruiscano (cfr. circolare 29 marzo 2018, n. 5/E, par. 4.9);
- il regime di esclusione dal reddito si applica anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi detti beni e servizi, senza possibilità di sostituirli con somme di denaro, a titolo premiale.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate, in estrema sintesi, è stata questa:
- le somme erogate quali borse di studio sulla base del piano predisposto dall’istante (che, nel caso prospettato, non sono commisurate al raggiungimento di risultati eccellenti e appaiono di ammontare rilevante rispetto al grado d’istruzione raggiunto) non possono rientrare nelle fattispecie di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir e, di conseguenza, non possono fruire del regime di non imponibilità;
- in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del credito welfare maturato nel primo anno, il lavoratore può cumulare tale credito con quanto maturato nel secondo anno, vale a dire nel limite temporale di validità del piano, e a condizione che tali somme non siano in ogni caso convertibili in denaro.
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