Medici per visite di controllo (D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito in Legge 11 novembre 1983, n. 638, Art. 5, commi 12 e segg.)

Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito in Legge 11 novembre 1983, n. 638 (in Gazz. Uff., 11 novembre, n. 310). – Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

ARTICOLO N.5

1. Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l’evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l’indennità economica di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell’anno solare. In tal caso l’indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indenizzabili.

5. Il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. I lavoratori agricoli [con contratto] a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all’art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell’anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell’anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia (1).

7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2; del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.

9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all’art. 8- bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (2).

10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonchè un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.

11. L’omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel termine fissato comporta l’immediata nomina di un commissario ad acta da parte del competente organo regionale.

12. Per l’effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l’Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro. [L’Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari di competenza, è altresì autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro] (1).

12-bis. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (3).

13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l’attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma decimo del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici.

14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (4) (5).

(1) Comma modificato dall’articolo unico della legge 11 novembre 1983, n. 638, in sede di conversione, che ha soppresso le parole ora poste tra parentesi quadre. Vedi anche l’articolo 4, comma 10-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125.

(2) Comma modificato dall’articolo unico della legge 11 novembre 1983, n. 638, in sede di conversione.

(3) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 11 novembre 1983, n. 638, in sede di conversione.

(4) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 11 novembre 1983, n. 638, in sede di conversione.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 1988, n. 78 (in Gazz. Uff., 3 febbraio 1988, n. 5), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l’ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.


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