Tutela delle condizioni di lavoro ( Art. 2087 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)
Art. 2087
Tutela delle condizioni di lavoro
- L’ imprenditore è tenuto ad adottare nell’ esercizio dell’ impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’ esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’ integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.