Tutela delle condizioni di lavoro ( Art. 2087 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)

 

 

 

 

 

Art. 2087

Tutela delle condizioni di lavoro

 

  1. L’ imprenditore è tenuto ad adottare nell’ esercizio dell’ impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’ esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’ integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

 

 

 

 

 

 


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