Congedo Matrimoniale (Contratto Collettivo Interconfederale 31 maggio 1941)
(Articoli estratti)
Congedi matrimoniali
Art. 1
Ai lavoratori di ambo i sessi, non aventi diritto alla qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative, sarà concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi.
Agli stessi sarà effettuata la corresponsione di un assegno a carico della Cassa Unica per assegni familiari, settore industria, costituita presso l’Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, pari alla normale retribuzione maturante in un periodo uguale a quello del congedo.
Considerato che, in un periodo di 8 giorni consecutivi, 7 sono normalmente lavorativi, l’assegno predetto sarà calcolato moltiplicando per sette il guadagno medio giornaliero realizzato dal lavoratore interessato negli ultimi due periodi di paga che precedono l’inizio del congedo e ciò per i lavoratori retribuiti a settimana, ovvero nell’ultimo periodo di paga per i lavoratori retribuiti a periodi superiori alla settimana.
A tale fine si dividerà la retribuzione complessiva del periodo considerato per il numero delle giornate di lavoro compiute dall’operaio; qualora l’assegno risultante da tale computo sia inferiore alla retribuzione minima contrattuale spettante per 48 ore di lavoro, verrà integrato fino a raggiungere l’ammontare di questa.
Art. 2
Il congedo di cui al comma 1º del precedente articolo spetta ai lavoratori il cui rapporto di lavoro dura almeno da una settimana e non potrà essere computato sul periodo delle ferie annuali nè potrà essere considerato in tutto od in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
Qualora per necessità inerenti alla produzione non sia possibile in tutto o in parte il godimento del congedo all’epoca del matrimonio, il periodo di congedo dovrà essere concesso o completato non oltre il termine di 30 giorni successivi al matrimonio.
L’assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altro ne abbiano diritto.
Nessun limite di età è posto per il diritto al congedo matrimoniale. Il congedo e il relativo assegno spettano anche al lavoratore che fruisca dell’assegno di nuzialità disposto dal R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, del prestito matrimoniale previsto dal R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, nonchè di ogni altra provvidenza in materia demografica.
Art. 3
L’assegno per congedo matrimoniale spetta ai lavoratori occupati, esclusivamente quando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo.
Tuttavia si farà luogo egualmente alla corresponsione dell’assegno quando il dipendente – ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro – per un qualunque giustificato motivo non sia comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).
L’assegno è dovuto altresì all’operaia che si dimetta per contrarre matrimonio ai sensi dell’art. 11.
Art. 4
Hanno diritto all’assegno per congedo matrimoniale, anche i lavoratori disoccupati, che alla data del matrimonio possano far valere un rapporto di lavoro di almeno quindici giorni nei novanta precedenti la data stessa, alle dipendenze di datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione Fascista degli Industriali.
Art. 5
L’assegno per congedo matrimoniale sarà corrisposto ai lavoratori occupati aventi diritto, all’inizio del periodo di congedo, per conto dell’Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, dalle aziende presso le quali i lavoratori stessi sono occupati.
La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata dal lavoratore entro i 30 giorni successivi. In mancanza di tale documentazione l’importo corrisposto verrà dal datore di lavoro trattenuto sulle retribuzioni spettanti al lavoratore o su ogni altro suo credito derivante dal rapporto di lavoro.
I datori di lavoro saranno a loro volta rimborsati di quanto anticipato per i congedi matrimoniali dall’Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, il quale preleverà le somme occorrenti sugli avanzi della gestione per gli assegni familiari ai lavoratori dell’industria ai sensi dell’art. 10 della legge 6 agosto 1940, n. 1278.
Art. 6
Qualora il lavoratore sia occupato contemporaneamente presso piè datori di lavoro, il congedo è dato da tutti i datori di lavoro nel periodo relativo, per la parte di occupazione che cade durante il congedo stesso, e ciascuno di essi verserà la parte di assegno corrispondente, semprechè almeno uno dei rapporti in corso duri da non meno di una settimana.
Quando invece il lavoratore è stato occupato successivamente per brevi periodi alle dipendenze di piè datori di lavoro, il congedo e il relativo assegno sarà dato dall’ultimo datore di lavoro presso il quale il lavoratore è occupato prima di iniziare il congedo, semprechè egli abbia accumulato, entro i 30 giorni precedenti la data del matrimonio, almeno una settimana di occupazione.
Art. 7
Fermi restando i requisiti di cui all’art. 4 per diritto all’assegno per congedo matrimoniale, qualora alla data del matrimonio il lavoratore sia disoccupato, il pagamento dell’assegno sarà effettuato dalla sede dell’Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale nella cui giurisdizione ha il domicilio il lavoratore interessato.
Il pagamento dell’assegno sarà pure effettuato direttamente dalle sedi competenti dell’Istituto Nazionale Fascista Previdenza Sociale ai lavoratori che si trovano sotto le armi.
La corresponsione dell’assegno sarà per tali lavoratori effettuata su presentazione di una domanda in carta semplice corredata dal certificato di matrimonio e della documentazione necessaria a dimostrare lo stato del lavoratore (disoccupato-militare) nonchè il possesso dei requisiti dei diritti sopra precisati.
A tal fine si seguiranno, in via di massima, le norme vigenti per la corresponsione ai disoccupati dell’indennità per richiami alle armi.
Il periodo passato sotto le armi – sia per i richiamati, sia per gli arruolati volontariamente, che per i trattenuti dopo superato il servizio di leva – non si computa agli effetti del periodo di novanta giorni stabilito dall’art. 4, così pure non si computa il tempo passato per richiamo nella M.V.S.N. e nella G.I.L.
I lavoratori disoccupati e quelli che si trovano alle armi decadono dal diritto al conseguimento dell’assegno ove non ne facciano domanda alla competente sede dell’I.N.F.P.S. entro un anno dalla data del matrimonio e, per gli assegni dovuti anteriormente alla pubblicazione del presente contratto, dalla data relativa.
Art. 8
Decade dal diritto al rimborso il datore di lavoro che non provvede alla richiesta relativa entro un anno dalla data dei singoli pagamenti o dalla data di pubblicazione del presente accordo per i pagamenti antecedentemente fatti.
Art. 9
Il rimborso ai datori di lavoro delle somme corrisposte per congedi matrimoniali sarà effettuato dall’I.N.F.P.S. Successivamente all’invio da essi fatto del certificato di matrimonio presentato dai lavoratori che hanno fruito del congedo matrimoniale e con le modalità stabilite dall’Istituto stesso.