Convalida dimissioni e risoluzioni consensuali (Accordo Interconfederale Confindustria 3 Agosto 2012)

Addì 3 Agosto 2012 in Roma
tra
CONFINDUSTRIA
e
CGIL, CISL e UIL

Premesso che

  • il comma 17 dell’art. 4, della legge n. 92 del 2012 disciplina la procedura di convalida delle dimissioni nonché delle risoluzioni consensuali;
  • la disposizione citata individua quali sedi autorizzate ad operare la convalida la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti;
  • lo stesso comma 17 riconosce altresì ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative a livello nazionale la possibilità di individuare ulteriori sedi autorizzate;
  • le parti intendono avvalersi di tale facoltà al fine di agevolare l’attuazione della nuova disciplina della convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali;
  • il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 18/2012, ha riconosciuto le sedi sindacali quali sedi qualificate in grado di offrire “le stesse garanzie di verifica della genuinità del consenso del lavoratore cui è preordinata la novella normativa“.

Convengono che

  1. le premesse formano parte integrante della presente intesa;
  2. in attuazione dell’art. 4, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile;
  3. è fatta salva la possibilità dei contratti nazionali di individuare sedi ulteriori rispetto a quelle indicate dal presente accordo.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo.

CONFINDUSTRIA
CGIL
CISL
UIL

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