Formazione Continua per Enti Bilaterali (Accordo Interconfederale 18 Gennaio 2002 e Successive Modifiche)
(testo coordinato con le modifiche apportate dall’ accordo interconfederale 7 aprile 2006 e dall’ accordo interconfederale 26 novembre 2008)
Premessa
Confindustria e CGIL CISL UIL
Visto l’ Art. 17, lettera d) della legge 24 giugno 1997, n. 196;
Visto l’ accordo interconfederale 20 gennaio 1993 in materia di formazione e organismi bilaterali;
Visto l’ accordo interconfederale 31 gennaio 1995 in materia di organismi bilaterali e formazione;
Visto l’ accordo interconfederale 22 giugno 1995 in materia di igiene e sicurezza;
Visto l’ Art. 66 della legge 17 maggio 1999, n.144;
Visto l’ Art.colo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, che modifica la destinazione della maggiorazione dell’ aliquota del contributo integrativo di cui all’ Art. 25, comma 4, della legge n. 845 del 1978;
Convengono
CONFINDUSTRIA CGIL CISL UIL
-
- di istituire, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo, il fondo interprofessionale Confindustria – CGIL CISL UIL per la formazione continua, ai sensi e per gli effetti di cui all’ Art. 118 della legge n. 388/2000
- che il Fondo sia costituito in forma di associazione riconosciuta, ai sensi dell’ Art. 12 del cod. civ., denominata “FONDIMPRESA” (di seguito indicata come Associazione);
- di richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si provveda affinché l’ INPS disponga le procedure in base alle quali ferma restando la volontarietà della scelta delle singole aziende circa la destinazione del contributo dello 0,30% al Fondo interprofessionale per la formazione continua potranno affluire alla Associazione tanto i contributi delle aziende aderenti al sistema associativo di Confindustria, quanto i contributi delle aziende che decidano di versare il contributo all’ Associazione, a prescindere dalla classificazione INPS attribuita alle aziende medesime;
- di impegnarsi per realizzare una campagna di promozione dell’ Associazione presso i propri aderenti, finalizzata a massimizzare la scelta delle aziende a favore della Associazione così costituita;
- che l’ Associazione si articolerà su base territoriale, attraverso gli organismi bilaterali regionali già costituiti ovvero organismi paritetici appositamente costituiti a livello regionale.
Alle articolazioni territoriali così costituite sono affidate le funzioni di promozione dei piani formativi aziendali, anche individuali, territoriali o settoriali concordati tra le parti, di verifica della loro conformità ai requisiti richiesti nonché di monitoraggio delle relative attività; - che, oltre ai compiti attribuiti dall’ Art. 118 della legge n.388/2000 e successive modificazioni, alla Associazione siano affidati ulteriori compiti, coerenti con i primi, da finanziare anche attraverso il reperimento di risorse ad hoc;
- che l’ Associazione utilizzi una quota delle risorse provenienti dal prelievo dello 0,30% per le spese di funzionamento e per il finanziamento di attività che le parti ritengano necessarie e strumentali alla promozione e lo sviluppo della formazione continua, quali:
- attività propedeutiche, studi e ricerche strumentali all’ organizzazione e al funzionamento dei piani formativi;
- interventi formativi diretti a figure professionali a carattere intersettoriale o progetti, anche di natura settoriale, di particolare interesse;
- monitoraggio e controllo di gestione;
- che le attività di cui ai punti a) e b) saranno definite e deliberate annualmente dagli organi decisionali dell’ Associazione;
- che sono organi dell’ Associazione: il Comitato d’ indirizzo strategico dei soci, l’ Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente, il Collegio sindacale;
- che le modalità operative per la selezione dei piani, l’ assegnazione delle risorse, le attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione, saranno definite dal Consiglio di Amministrazione, fermi restando i seguenti principi:
- le aziende che intendono realizzare, in forma singola o aggregata, attività formative, nell’ ambito di piani formativi aziendali, anche individuali, territoriali o settoriali concordati tra le parti, possono richiederne il finanziamento, nella misura del 70% dei contributi da esse stesse versati e trasferiti dall’ INPS a Fondimpresa, che vengono accantonati in un “conto formazione” aziendale.
Le aziende concorrono al finanziamento delle attività formative ammesse, nella misura di 1/3 del costo complessivo, secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
In via straordinaria, in ragione della prevista grave crisi economica e produttiva, per i lavoratori collocati in cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, e partecipanti alle attività formative finanziate dal “conto formazione”, nell’ ambito di interventi di riqualificazione professionale per una maggiore loro occupabilità, sulla base di intese sottoscritte dalle parti, la quota di cofinanziamento a carico delle aziende di appartenenza non è dovuta per i piani formativi condivisi presentati negli anni 2009 e 2010.
Nel caso in cui i finanziamenti ai piani formativi siano assoggettati alla disciplina degli aiuti di Stato, le quote a carico delle aziende beneficiarie devono rispettare le intensità massime di contributo previste dal regolamento comunitario applicato.
Le risorse trasferite dall’ INPS nel corso di un anno per ciascuna impresa aderente, e disponibili sul suo “conto formazione” presso Fondimpresa, devono essere utilizzate dalla stessa azienda entro i successivi 4 (quattro) anni, a far data dall’ anno 2007.
A decorrere dal primo gennaio 2009, il predetto utilizzo deve avvenire entro i 2 (due) anni successivi all’ anno in cui i contributi versati dall’ azienda tramite l’ INPS sono pervenuti a Fondimpresa.
Le risorse annuali del “conto formazione” di ciascuna azienda aderente nen utilizzate, in tutto o in parte, entro i termini anzidetti, vengono destinate alle iniziative di cui al successivo punto b), secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione; - salvo il principio dell’ automatismo di cui al punto a), le risorse saranno attribuite a piani formativi concordati fra le parti, e ad attività agli stessi propedeutiche, anche tenendo conto di n.cessità redistributive in base a criteri solidaristici tra i territori e nei confronti di imprese di minori dimensioni;
- sempre fatto salvo il principio di cui al punto a), le modalità di selezione, finanziamento e controllo dei piani formativi, saranno improntate alla massima semplificazione delle procedure (come ad esempio la definizione di termini certi e tempi rapidi per la selezione dei piani, l’ applicazione del principio del silenzio assenso ed altri), tenendo in debito conto anche le caratteristiche delle imprese di minori dimensioni;
- nella realizzazione dei piani ammessi a finanziamento, le parti che li hanno condivisi avranno la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento delle attività in coerenza con i contenuti degli stessi piani e di trasmettere le relative informazioni all’ Art.colazione Territoriale competente;
- ferme restando le competenze esclusive e le linee di indirizzo della pubblica amministrazione in materia di verifica amministrativo-contabile, Fondimpresa definisce le procedure di controllo che si avvarranno di autocertificazioni dei soggetti beneficiari dei finanziamenti e, se del caso, di attestazioni di revisori contabili;
- le Articolazioni territoriali dovranno assicurare il monitoraggio delle attività formative realizzate sul rispettivo territorio, secondo criteri e procedure definiti dal Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa;
- alla fine del triennio, e quindi entro il 30 aprile 2009, le parti valuteranno congiuntamente l’ applicazione del presente Accordo, dello Statuto e del Regolamento e l’ insieme dell’ impianto organizzativo e operativo del Fondo, anche con l’ obiettivo della razionalizzazione dei costi, della funzionalità e dell’ efficienza.
- le aziende che intendono realizzare, in forma singola o aggregata, attività formative, nell’ ambito di piani formativi aziendali, anche individuali, territoriali o settoriali concordati tra le parti, possono richiederne il finanziamento, nella misura del 70% dei contributi da esse stesse versati e trasferiti dall’ INPS a Fondimpresa, che vengono accantonati in un “conto formazione” aziendale.