Apprendistato (D.Lgs. 81/2015, Artt. 41 a 47)
Art. 41
Definizione
1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato
finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti
tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e
ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e
lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle
qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, ha disposto (con l'art. 32,
comma 1, lettera c)) che "A titolo sperimentale, per le assunzioni
con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31
dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:
[...]
c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del
datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui all'articolo 42,
comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e
dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge n. 845
del 1978".
Art. 42
Disciplina generale
1. Il contratto di apprendistato e' stipulato in forma scritta ai
fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma
sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base
di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o
dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano
formativo individuale e' predisposto dalla istituzione formativa con
il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per
la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore
a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e
44, comma 5.
3. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni
previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce
giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli
obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.
4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono
recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice
civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il
periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina
del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il
rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
5. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del
contratto di apprendistato e' rimessa ad accordi interconfederali
ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli
inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che
richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui
conseguimento e' finalizzato il contratto, o, in alternativa, di
stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e
proporzionata all'anzianita' di servizio;
c) presenza di un tutore o referente aziendale;
d) possibilita' di finanziare i percorsi formativi aziendali
degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici
interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del
2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano;
e) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei risultati
conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla
impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e
delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi
nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti;
f) registrazione della formazione effettuata e della
qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente
acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;
g) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso
di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del
lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
h) possibilita' di definire forme e modalita' per la conferma in
servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al
termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in
apprendistato.
6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza
e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
d) maternita';
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale,
in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per
le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della
disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1º gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro per gli
apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31
per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con
riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro
puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle
agenzie di somministrazione autorizzate, non puo' superare il
rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e
qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale
rapporto non puo' superare il 100 per cento per i datori di lavoro
che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'. E' in
ogni caso esclusa la possibilita' di utilizzare apprendisti con
contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di
lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre,
puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese
artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
8. Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi
nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, di
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma,
esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta
dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di
apprendistato professionalizzante e' subordinata alla prosecuzione, a
tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di
almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso
datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per
recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per
giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e'
in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti
di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori
subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del
rapporto.
Art. 43
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore.
1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e' strutturato in
modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con
l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni
formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione
e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di
cui all'articolo 46.
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in
tutti i settori di attivita', i giovani che hanno compiuto i 15 anni
di eta' e fino al compimento dei 25. La durata del contratto e'
determinata in considerazione della qualifica o del diploma da
conseguire e non puo' in ogni caso essere superiore a tre anni o a
quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, la
regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore
e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione
dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e' rimessa al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina
l'esercizio con propri decreti.
4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui
all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facolta' di
prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani
qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi
di cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di
ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili
anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione
tecnica superiore o del diploma di maturita' professionale all'esito
del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del
decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di apprendistato
puo' essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al
termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia
conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di
specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturita'
professionale all'esito del corso annuale integrativo.
5. Possono essere, altresi', stipulati contratti di apprendistato,
di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a
partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria
superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione
secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali
rispetto a quelle gia' previste dai vigenti regolamenti scolastici,
utili anche ai fini del conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica superiore. A tal fine, e' abrogato il comma
2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi
sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda
gia' attivati. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di
apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che
frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame
di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con
l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce
il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di
lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo
46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali
per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in
particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il
monte orario massimo del percorso scolastico che puo' essere svolto
in apprendistato, nonche' il numero di ore da effettuare in azienda,
nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle
competenze delle regioni e delle provincie autonome.
Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di
istruzione e formazione professionale regionale, la formazione
esterna all'azienda e' impartita nell'istituzione formativa a cui lo
studente e' iscritto e non puo' essere superiore al 60 per cento
dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per
il terzo e quarto anno, nonche' per l'anno successivo finalizzato al
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni
caso nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione
vigente.
7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il
datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore
di formazione a carico del datore di lavoro e' riconosciuta al
lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli
sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti
collettivi.
8. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che
abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti
collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche
modalita' di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo
determinato, per lo svolgimento di attivita' stagionali.
9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma
professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005,
nonche' del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di
conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, e'
possibile la trasformazione del contratto in apprendistato
professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei
due periodi di apprendistato non puo' eccedere quella individuata
dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5.
Art. 44
Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il
conseguimento di una qualificazione professionale ai fini
contrattuali, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i
soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai
sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di
apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'. La qualificazione professionale al cui
conseguimento e' finalizzato il contratto e' determinata dalle parti
del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali
previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento
del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del
tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da
conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della formazione
per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e
specialistiche, nonche' la durata anche minima del periodo di
apprendistato, che non puo' essere superiore a tre anni ovvero cinque
per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano
individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la
responsabilita' del datore di lavoro, e' integrata, nei limiti delle
risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica,
interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di
competenze di base e trasversali per un monte complessivo non
superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite
le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle
competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro,
entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione
del rapporto, effettuata ai sensi dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalita' di svolgimento
dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al
calendario delle attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di
lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili,
ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano in data 20 febbraio 2014.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le
associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire,
anche nell'ambito della bilateralita', le modalita' per il
riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in
cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche
modalita' di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a
tempo determinato. La previsione di cui al primo periodo trova
applicazione altresi' nell'ambito delle attivita' in cicli stagionali
che si svolgono nel settore del cinema e dell'audiovisivo.
La l. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma
154) che "Per le societa' e le associazioni sportive
professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di
apprendistato professionalizzante il limite massimo di eta' di cui
all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e' ridotto a 23 anni".
Art. 45
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di
titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i
dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti
tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' di ricerca,
nonche' per il praticantato per l'accesso alle professioni
ordinistiche, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni in
possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un
diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e
formazione professionale integrato da un certificato di
specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita'
professionale all'esito del corso annuale integrativo.
2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al
comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui
lo studente e' iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la
durata e le modalita', anche temporali, della formazione a carico del
datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce,
altresi', il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno
studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione
del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al
limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286. I principi e le modalita' di attribuzione dei crediti
formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma
1. La formazione esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione
formativa a cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione
tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al 60 per
cento dell'orario ordinamentale.
3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il
datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore
di formazione a carico del datore di lavoro e' riconosciuta al
lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli
sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti
collettivi.
4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per
attivita' di ricerca o per percorsi di alta formazione e' rimessa
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli
profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale, le universita', gli
istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di
ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale
di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la
promozione delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della
formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4,
l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e
ricerca e' disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione
regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro
associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori e le
altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 46
Standard professionali e formativi
e certificazione delle competenze
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono
livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del
decreto legislativo n. 226 del 2005.
2. La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi
del decreto legislativo n. 13 del 2013, e' di competenza: a) del
datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante,
per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento
della qualificazione professionale ai fini contrattuali; b)
dell'istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello
studente, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore
e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nel
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni
professionali acquisite in apprendistato e consentire una
correlazione tra standard formativi e standard professionali e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il
repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di
classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di
lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa
tra Governo, regioni, province autonome e parti sociali del 17
febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il
Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, le
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano.
4. Le competenze acquisite dall'apprendista sono certificate
dall'istituzione formativa di provenienza dello studente secondo le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013, e, in
particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
ivi disciplinati.
Art. 47
Disposizioni finali
1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a
carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente
responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle
finalita' di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro e'
tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella
dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale
superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del
periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con
esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso
in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione
prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un
provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al datore
di lavoro per adempiere.
2. Per la violazione della disposizione di cui all'articolo 42,
comma 1, nonche' per la violazione delle previsioni contrattuali
collettive attuative dei principi di cui all'articolo 42, comma 5,
lettere a), b) e c), il datore di lavoro e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata da 300 a 1500 euro.
Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente
comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti
in materia di lavoro e legislazione sociale nei modi e nelle forme di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.
L'autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la direzione territoriale
del lavoro.
3. Fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione
professionale e' possibile assumere in apprendistato
professionalizzante, senza limiti di eta', i lavoratori beneficiari
di indennita' di mobilita' o di un trattamento di disoccupazione.
((A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o
riqualificazione professionale, e' possibile assumere in
apprendistato professionalizzante, senza limiti di eta', anche i
lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148))
Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonche', per i lavoratori beneficiari di indennita' di mobilita', il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge. 5. Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. 6. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonche' l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attivita' pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. 7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo. 8. I datori di lavoro che hanno sedi in piu' regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove e' ubicata la sede legale e possono altresi' accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 nel servizio informatico dove e' ubicata la sede legale. 9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. 10. Con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono definiti gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e con l'apprendistato di alta formazione e ricerca.