Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio (L. 3 Maggio 1985 n. 204)

ARTICOLO 1

Agli effetti della presente legge, l’attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o piè imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o piè zone determinate.

L’attività di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o piè imprese di concludere contratti in una o piè zone determinate.

ARTICOLO 2

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l’attività di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6 (1).

(1) A norma dell’articolo 74, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, per l’attività di agente o rappresentante di commercio, il ruolo di cui al presente articolo è soppresso.

ARTICOLO 3

Per ottenere l’iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al successivo art. 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.

Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678.

ARTICOLO N.4

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

a) da un membro di giunta della camera di commercio;

b) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria piè rappresentative a livello nazionale;

c) da un rappresentante delle associazioni provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque piè rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse;

d) da un rappresentante dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione così costituita nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.

In caso di morte o di decadenza di un membro la commissione viene integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità della prima nomina.

Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1).

(1) Per la soppressione delle commissioni istituite ai sensi del presente articolo vedi, l’articolo 11 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

ARTICOLO N.5

Per ottenere l’iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

[a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;] (1)

[b) godere dell’esercizio dei diritti civili;] (2)

c) non essere interdetto o inabilitato, [fallito,] condannato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione (3);

[d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell’obbligo vigenti al momento dell’età scolare dell’interessato, conseguendo il relativo titolo.] (4)

Il richiedente deve inoltre:

1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni (5);

2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l’attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;

3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.

L’iscrizione nel ruolo è incompatibile con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici.

L’iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l’iscrizione in detti ruoli.

Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni.

(1) Lettera soppressa dall’articolo 74, comma 4, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e successivamente abrogata dall’articolo 85, comma 5, lettera c), del medesimo D.Lgs. n. 59 del 2010.

(2) Lettera soppressa dall’articolo 74, comma 4, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e successivamente abrogata dall’articolo 85, comma 5, lettera c), del medesimo D.Lgs. n. 59 del 2010.

(3) Lettera modificata dall’articolo 74, comma 4, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(4) Lettera inizialmente sostituita dall’art. 2, l. 15 maggio 1986, n. 190, successivamente soppressa dall’articolo 74, comma 4, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, da ultimo, abrogata dall’articolo 85, comma 5, lettera c), del medesimo D.Lgs. n. 59 del 2010.

(5) Numero così sostituito dall’art. 2, l. 15 maggio 1986, n. 190.

ARTICOLO 6

Qualora l’attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l’iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse.

Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l’aggiornamento del ruolo.

ARTICOLO 7

La commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera l’iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all’interessato entro i quindici giorni successivi.

Nel termine di sessanta giorni dall’avvenuta notifica, l’interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo.

La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell’agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:

1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente art. 5;

2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;

3) Su richiesta dell’interessato.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del precedente comma la commissione provinciale, sentito l’interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essere notificato all’interessato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso.

Nel termine di trenta giorni dall’avvenuta notifica l’interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Qualora entro tale termine l’interessato non abbia presentato il ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.

Nel caso previsto dal n. 3) del precedente terzo comma, la commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione che potrà essere revocato qualora l’interessato ne faccia successivamente richiesta.

ARTICOLO 8

Presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.

La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dura in carica quattro anni; essa è composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l’estero;

c) dal presidente dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o da un suo delegato;

d) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piè rappresentative a livello nazionale;

e) da un rappresentante delle organizzazioni nazionali dell’industria, del commercio e dell’artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio, o comunque di quelle piè rappresentative, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle stesse organizzazioni.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

Alla segreteria della commissione centrale è addetto il personale in servizio presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (1).

(1) Per la soppressione delle commissioni istituite ai sensi del presente articolo vedi, l’articolo 11 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

ARTICOLO 9

È fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l’attività di agente o rappresentante di commercio.

La commissione provinciale vigila sull’osservanza delle disposizioni della presente legge ed è tenuta a denunciare all’autorità competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante di commercio senza essere iscritti al ruolo.

Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra L. 1.000.000 e 4.000.000. Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non iscritta al ruolo. Si osservano per l’accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, e relative norme regolamentari.

ARTICOLO 10

Sono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, risultano iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo, previsti dalla L. 12 marzo 1968, n. 316.

Hanno, altresì, diritto ad essere iscritti nel ruolo, a domanda, gli agenti e rappresentanti di commercio e i legali rappresentanti delle società, comprese quelle costituite ai sensi dell’art. 3, comma 16, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853,

convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, in possesso dei requisiti previsti per la iscrizione nell’elenco effettivo di cui alla L. 12 marzo 1968, n. 316, anche se non hanno presentato la domanda di passaggio dall’elenco transitorio a quello effettivo durante la vigenza della predetta legge.

È prorogata – fino alla nomina delle commissioni di cui ai precedenti artt. 4 e 8, da istituire entro e non oltre il 30 giugno 1986 – l’attività delle commissioni provinciali e centrali istituite ai sensi della L. 12 marzo 1968, n. 316, sia per l’esame della domande presentate entro il 5 giugno 1985, da esaminare ai sensi della citata legge, sia per l’esame delle domande presentate successivamente alla predetta data del 5 giugno 1985 (1).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma primo, l. 15 maggio 1986, n. 190.

ARTICOLO 11

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto col Ministro della giustizia, emanerà le norme di attuazione della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria e quelle a carattere generale dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

ARTICOLO 12

(Omissis) (1).

(1) Abroga la l. 12 marzo 1968, n. 316.


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!