Liberalizzazione dell’attività (D.lgs 26 Marzo 2010 n.59, Art. 74)
(in Suppl. ordinario n. 75 alla Gazz. Uff. 23 aprile n. 94)
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
– Omissis –
Art. 74
Attività di agente e rappresentante di commercio
- Per l’attività di agente o rappresentante di commercio è soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.
- L’attività di cui al comma 1 è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attivita’ da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti (2).
- La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l’attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando la relativa qualifica.
- Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l’accesso all’attività, all’articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, le lettere a), b) e d) sono soppresse e alla lettera c) la parola: “fallito” è soppressa.
- Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale.
- Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 12, comma 1, del DLgs. 6 agosto 2012 n. 147.
(2) Per le modalita’ di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti le attivita’ di agente e rappresentante di commercio, in attuazione del presente articolo, vedi il D.M. 26 ottobre 2011.
– Omissis –