Legge finanziaria 2010 (L. 23 dicembre 2009 n. 191)
Art. 2
– Omissis –
COMMA 131
- Dopo il comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’ inserito il seguente:
«2-ter. In via sperimentale per l’anno 2010, per l’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l’equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell’imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera» (1)(2) (3).
(1) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 15 giugno 2010, n. 74.
(2) Per la proroga dell’intervento a carattere sperimentale di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 33 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 . Per la proroga, per l’anno 2012, dell’intervento a carattere sperimentale di cui al presente comma, vedi l’articolo 33, comma 25, della L. 12 novembre 2011, n. 183.
(3) A norma dell’articolo 1 del D.M. 31 ottobre 2011, l’intervento a carattere sperimentale di cui al presente comma è prorogato, per l’anno 2011, nel limite della spesa sostenuta dall’INPS nell’anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad 3.182.727,00.
COMMA 132
- In via sperimentale per l’anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita’ contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, e’ riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010 (2).
(1) Per la proroga dell’intervento a carattere sperimentale di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 33 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 . Per la proroga, per l’anno 2012, dell’intervento a carattere sperimentale di cui al presente comma, vedi l’articolo 33, comma 25, della L. 12 novembre 2011, n. 183.
(2) A norma dell’articolo 2 del D.M. 31 ottobre 2011, l’intervento a carattere sperimentale di cui al presente comma è prorogato, per l’anno 2011, nel limite della spesa sostenuta dall’INPS nell’anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad 60.000.
COMMA 133
- La contribuzione figurativa integrativa e’ pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 132. Tale beneficio e’ concesso a domanda nel limite di 40 milioni di euro per l’anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita’ di attuazione del presente comma.
COMMA 134
- In via sperimentale per l’anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 8, comma 2, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennita’ di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di eta’. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e’ prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita’ o che beneficiano dell’indennita’ di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita’ contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010 (1) (2).
(1) Per la proroga dell’intervento a carattere sperimentale di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 33 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 . Per la proroga, per l’anno 2012, dell’intervento a carattere sperimentale di cui al presente comma, vedi l’articolo 33, comma 25, della L. 12 novembre 2011, n. 183.
(2) A norma dell’articolo 3 del D.M. 31 ottobre 2011, l’intervento a carattere sperimentale di cui al presente comma, primo periodo, consistente nella riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennita’ di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di eta’, è prorogato per l’anno 2011. A norma dello stessoarticolo 3, il beneficio e’ riconosciuto, per l’anno 2011, nel limite della spesa sostenuta dall’INPS nell’anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad 3.600.000. A norma dell’articolo 4 del D.M. 31 ottobre 2011, l’intervento a carattere sperimentale di cui al presente comma, secondo periodo, consistente nel prolungamento della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilita’ o che beneficiano dell’indennita’ di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianita’ contributiva, è prorogato per l’anno 2011. A norma del medesimo articolo 4, Il beneficio e’ riconosciuto, per l’anno 2011, nel limite della spesa sostenuta dall’INPS nell’anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad 80.000.
COMMA 135
- Il beneficio di cui al comma 134 e’ concesso a domanda nel limite di 120 milioni di euro per l’anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita’ di attuazione del comma 134 e del presente comma.
– Omissis –