Misure urgenti per l’occupazione giovanile (D.l 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 99, Art. 3)

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 (in Gazz. Uff., 28 giugno 2013, n. 150). – Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 99 – Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (A)

(A) In riferimento alla presente legge vedi: Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 02 luglio 2013, n. 12059; Circolare INAIL 25 luglio 2013, n. 36; Messaggio INPS 30 luglio 2013, n. 12249.

ARTICOLO N.3 – Misure urgenti per l’occupazione giovanile e contro la poverta’ nel Mezzogiorno- Carta per l’inclusione
1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2, al fine di favorire l’occupazione giovanile e l’attivazione dei giovani, assicurando prioritariamente il finanziamento delle istanze positivamente istruite nell’ambito delle procedure indette dagli avvisi pubblici “Giovani per il sociale” e “Giovani per la valorizzazione di beni pubblici”, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia’ destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche’, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione gia’ destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si attiveranno le seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato quanto a 108 milioni di euro per l’anno 2013, a 68 milioni di euro per l’anno 2014 e a 152 milioni di euro per l’anno 2015 per essere riassegnate alle finalita’ di cui alle successive lettere (1):
a) per le misure per l’autoimpiego e autoimprenditorialita’ previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di euro per l’anno 2013, 26 milioni di euro per l’anno 2014 e 28 milioni di euro per l’anno 2015;
b) per l’azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani [e da soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate per l’infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all’articolo 48, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159], nel limite di 26 milioni di euro per l’anno 2013, 26 milioni di euro per l’anno 2014 e 28 milioni di euro per l’anno 2015 (2);
c) per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attivita’ di formazione, di eta’ compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennita’ di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro per l’anno 2015 (3).

1-bis. Per gli interventi e le misure di cui alla lettera a) del comma 1 dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese che possano avvalersi di un’azione di accompagnamento e tutoraggio per l’avvio e il consolidamento dell’attivita’ imprenditoriale da parte di altra impresa gia’ operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attivita’. La remunerazione dell’impresa che svolge attivita’ di tutoraggio, nell’ambito delle risorse di cui alla lettera a) del comma 1, e’ definita con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La remunerazione e’ corrisposta solo a fronte di successo dell’impresa oggetto del tutoraggio. L’impresa che svolge attivita’ di tutoraggio non deve vantare alcuna forma di partecipazione o controllo societario nei confronti dell’impresa oggetto del tutoraggio (4).

2. Tenuto conto della particolare incidenza della poverta’ assoluta nel Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia’ destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche’, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione gia’ destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, la sperimentazione di cui all’articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e’ estesa, nei limiti di 140 milioni di euro per l’anno 2014 e di 27 milioni di euro per l’anno 2015, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano gia’ coperti. Tale sperimentazione costituisce l’avvio del programma “Promozione dell’inclusione sociale” (5).

3. Le risorse di cui al comma 2 sono versate dal Ministero dell’economia e delle finanze all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito. Le regioni interessate dalla sperimentazione comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’articolazione degli ambiti territoriali di competenza entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

4. L’estensione della sperimentazione e’ realizzata nelle forme e secondo le modalita’ stabilite in applicazione dell’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.

5. Ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti dell’ambito territoriale di sua applicazione possono essere disposti da Regioni e Province autonome, anche se non rientranti nel Mezzogiorno.

(1) Alinea modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 99, in sede di conversione, e dall’articolo 1, comma 219, lettera b), numero 1), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
(2) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 99, in sede di conversione, e dall’articolo 1, comma 219, lettera b), numero 1), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
(3) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 99, in sede di conversione.
(4) Comma inizialmente inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 99, in sede di conversione, e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 219, lettera b), numero 2), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
(5) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 99, in sede di conversione.


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