Appalti – Identificazione lavoratori

Fonte normativa:

 

  • Art. 18, comma 1, lettera u) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro – T.U.S.L.): “1. Il datore di lavoro […] e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

[…]

u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro […]”;

 

  • Art 20, comma 3, T.U.S.L.: “3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.”

 

  • art 26, comma 8 del T.U.S.L.: “1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. ……

[…]

  1. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.”

 

  • Art. 55, comma 5, lettera i del T.U.S.L.:

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

[…]

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 111,68 a 558,41 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8”.

 

  • Art. 59, comma 1, lettera b) T.U.S.L.:

“1. I lavoratori sono puniti:

[…]

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 55,84 a 335,05 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 3”.

 

  • Art. 36 bis della Legge 4 agosto 2006, n. 248:

“3. Nell’ambito dei cantieri  edili  i  datori  di  lavoro  debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006,  il  personale  occupato  di apposita  tessera  di   riconoscimento   corredata   di   fotografia, contenente le generalita’ del lavoratore e l’indicazione  del  datore di lavoro. I lavoratori sono  tenuti  ad  esporre  detta  tessera  di riconoscimento. Tale  obbligo  grava  anche  in  capo  ai  lavoratori autonomi  che  esercitano  direttamente  la  propria  attivita’   nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per  proprio  conto.  Nei casi in cui  siano  presenti  contemporaneamente  nel  cantiere  piu’ datori di lavoro o  lavoratori  autonomi,  dell’obbligo  risponde  in solido il committente dell’opera.[1]

4. I datori  di  lavoro  con  meno  di  dieci  dipendenti  possono assolvere all’obbligo di cui al  comma  3  mediante  annotazione,  su apposito registro di cantiere vidimato  dalla  Direzione  provinciale del lavoro  territorialmente  competente  da  tenersi  sul  luogo  di lavoro,  degli  estremi  del  personale  giornalmente  impiegato  nei lavori.  Ai  fini  del  presente  comma,  nel  computo  delle  unita’ lavorative  si  tiene  conto  di  tutti  i  lavoratori  impiegati   a prescindere dalla tipologia dei rapporti di  lavoro  instaurati,  ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni  di cui al comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e  4  comporta l’applicazione,  in  capo  al  datore  di  lavoro,   della   sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500  per  ciascun  lavoratore.  Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al  comma  3 che non provvede ad esporla e’ punito con la sanzione  amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni  non  e’ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo  13  del  decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 […]”.

 

  • Articolo 5 comma 1, della LEGGE 13 agosto 2010, n. 136:

“Art. 5. (Identificazione degli addetti nei cantieri)

La tessera di riconoscimento di cui all’articolo  18,  comma  1, lettera u), del decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81, deve contenere, oltre agli elementi ivi  specificati,  anche  la  data  di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.  […]”.

 

 

[1] La circolare n. 29/2006 del Ministero del Lavoro  e della Previdenza Sociale chiarisce l’ambito d’applicazione dell’articolo 36-bis comma 3: “l’ambito  di  applicazione  della  disposizione  che  –  stante  il   riferimento  a  “l’ambito  dei  cantieri  edili”  –  sembra  coincidere  con  le  imprese  che  svolgono  le   attività  descritte  dall’allegato  I  del  D.Lgs.  n.  494/1996,  nel  quale  sono  ricomprese  sia  aziende inquadrate o inquadrabili previdenzialmente come imprese edili sia imprese non edili che operano  comunque nell’ambito delle realtà di cantiere. Si tratta in particolare di imprese che svolgono:

1) lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,  risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo  smantellamento  di  opere  fisse,  permanenti  o  temporanee,  in  muratura,  in  cemento  armato,  in   metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti  elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che  comporta  lavori  edili  o  di  ingegneria  civile,  le  opere  di  bonifica,  di  sistemazione  forestale  e  di  sterro;

2) scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.”


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