Decreto ministeriale del 12/10/2015, n. 93357, Art. 5
Decreto ministeriale del 12/10/2015, n. 93357 (in Gazz. Uff., 21 dicembre 2015, n. 296) – Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
ARTICOLO N. 5
Standard formativi, piano formativo individuale e formazione interna ed esterna.
- L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. Le attivita’ di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
- Gli standard formativi dei percorsi di formazione in apprendistato sono i seguenti:
- a) per i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale, gli standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto;
- b) per i percorsi di istruzione secondaria superiore, gli standard definiti nell’ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi;
- c) per i percorsi di istruzione degli adulti, gli standard definiti dalle Linee guida adottate con decreto del 12 marzo 2015;
- d) per i percorsi di specializzazione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008;
- e) per i percorsi di studi universitari, compresi i dottorati, e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, gli standard definiti nell’ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti;
- f) per i percorsi di istruzione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008;
- g) per i percorsi dell’alta formazione regionale, gli standard definiti nell’ambito degli ordinamenti regionali vigenti.
- Il piano formativo individuale, redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all’allegato 1A, che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresi’, i seguenti elementi:
- a) i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
- b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
- c) il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalita’ della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonche’ le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
- Il piano formativo individuale puo’ essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
- I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell’impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.
- La formazione esterna non puo’ superare i seguenti limiti:
- a) i nei percorsi di cui al comma 2, lettera a), assunto a base di calcolo l’orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non puo’ essere superiore al 60% dell’orario per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno e, nel caso in cui l’apprendistato sia attivato a partire dal primo anno, al 60% dell’orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno. Per l’anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica la formazione esterna non puo’ essere superiore al 50% dell’orario;
- b) nei percorsi di cui al comma 2, lettera b), assunto a base di calcolo l’orario obbligatorio previsto, la formazione esterna non puo’ essere superiore al 70% dell’orario per il secondo anno e al 65% per il terzo, quarto e quinto anno;
- c) nei percorsi di istruzione degli adulti di cui al comma 2, lettera c), la formazione esterna non puo’ essere superiore:
1) al 60% dell’orario definito dagli accordi stipulati con le strutture formative accreditate nei percorsi di primo livello che si integrano con i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale;
2) al 70% dell’orario previsto dal primo periodo didattico e al 65% dell’orario del secondo e terzo periodo didattico nei percorsi di secondo livello;
- d) nei percorsi di cui al comma 2, lettera d), assunto a base di calcolo l’orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non puo’ essere superiore al 50% dell’orario ordinamentale;
- e) nel corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato, la formazione esterna non puo’ essere superiore al 65% dell’orario ordinamentale;
- f) nei percorsi di cui al comma 2, lettera e), assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (CFU), la formazione esterna non puo’ essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell’ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario;
- g) nei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), assunto a base di calcolo l’orario obbligatorio ordinamentale, la formazione esterna non puo’ essere superiore al 60% di tale orario.
- Con riferimento ai percorsi di cui al comma 6, la formazione interna e’ pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.
- In ogni caso il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento in termini di competenze:
- a) i risultati previsti per il conseguimento della qualifica ed il diploma professionale nei percorsi di cui al comma 2, lettera a);
- b) i risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell’esame, nei percorsi di cui al comma 2, lettere b), c) e nel corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato;
- c) i risultati relativi alle figure nazionali di ciascuna area tecnologica, nei percorsi, di cui al comma 2, lettera d);
- d) i risultati relativi alla qualificazione da conseguire nei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g).
- Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.
- Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per attivita’ di ricerca, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all’apprendista.
- Per la realizzazione dei percorsi di cui ai commi 9 e 10, la formazione interna non puo’ essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non e’ obbligatoria.