Decreto ministeriale del 12/10/2015, n. 93357, Art. 5

Decreto ministeriale del 12/10/2015, n. 93357 (in Gazz. Uff., 21 dicembre 2015, n. 296) – Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

ARTICOLO N. 5

Standard formativi, piano formativo individuale e formazione interna ed esterna.

  1. L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. Le attivita’ di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
  2. Gli standard formativi dei percorsi di formazione in apprendistato sono i seguenti:
  3. a) per i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale, gli standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto;
  4. b) per i percorsi di istruzione secondaria superiore, gli standard definiti nell’ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi;
  5. c) per i percorsi di istruzione degli adulti, gli standard definiti dalle Linee guida adottate con decreto del 12 marzo 2015;
  6. d) per i percorsi di specializzazione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008;
  7. e) per i percorsi di studi universitari, compresi i dottorati, e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, gli standard definiti nell’ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti;
  8. f) per i percorsi di istruzione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008;
  9. g) per i percorsi dell’alta formazione regionale, gli standard definiti nell’ambito degli ordinamenti regionali vigenti.
  10. Il piano formativo individuale, redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all’allegato 1A, che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresi’, i seguenti elementi:
  11. a) i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
  12. b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
  13. c) il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
  14. d) la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
  15. e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalita’ della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonche’ le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
  16. Il piano formativo individuale puo’ essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
  17. I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell’impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.
  18. La formazione esterna non puo’ superare i seguenti limiti:
  19. a) i nei percorsi di cui al comma 2, lettera a), assunto a base di calcolo l’orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non puo’ essere superiore al 60% dell’orario per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno e, nel caso in cui l’apprendistato sia attivato a partire dal primo anno, al 60% dell’orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno. Per l’anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica la formazione esterna non puo’ essere superiore al 50% dell’orario;
  20. b) nei percorsi di cui al comma 2, lettera b), assunto a base di calcolo l’orario obbligatorio previsto, la formazione esterna non puo’ essere superiore al 70% dell’orario per il secondo anno e al 65% per il terzo, quarto e quinto anno;
  21. c) nei percorsi di istruzione degli adulti di cui al comma 2, lettera c), la formazione esterna non puo’ essere superiore:

1) al 60% dell’orario definito dagli accordi stipulati con le strutture formative accreditate nei percorsi di primo livello che si integrano con i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale;

2) al 70% dell’orario previsto dal primo periodo didattico e al 65% dell’orario del secondo e terzo periodo didattico nei percorsi di secondo livello;

  1. d) nei percorsi di cui al comma 2, lettera d), assunto a base di calcolo l’orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non puo’ essere superiore al 50% dell’orario ordinamentale;
  2. e) nel corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato, la formazione esterna non puo’ essere superiore al 65% dell’orario ordinamentale;
  3. f) nei percorsi di cui al comma 2, lettera e), assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (CFU), la formazione esterna non puo’ essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell’ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario;
  4. g) nei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), assunto a base di calcolo l’orario obbligatorio ordinamentale, la formazione esterna non puo’ essere superiore al 60% di tale orario.
  5. Con riferimento ai percorsi di cui al comma 6, la formazione interna e’ pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.
  6. In ogni caso il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento in termini di competenze:
  7. a) i risultati previsti per il conseguimento della qualifica ed il diploma professionale nei percorsi di cui al comma 2, lettera a);
  8. b) i risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell’esame, nei percorsi di cui al comma 2, lettere b), c) e nel corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato;
  9. c) i risultati relativi alle figure nazionali di ciascuna area tecnologica, nei percorsi, di cui al comma 2, lettera d);
  10. d) i risultati relativi alla qualificazione da conseguire nei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g).
  11. Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.
  12. Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per attivita’ di ricerca, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all’apprendista.
  13. Per la realizzazione dei percorsi di cui ai commi 9 e 10, la formazione interna non puo’ essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non e’ obbligatoria.

 


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