Disciplina dell’apprendistato (Decreto del Presidente della Repubblica 30 Dicembre 1956 n. 1668)
TITOLO I
Art. 1
Qualunque datore di lavoro può assumere apprendisti che intendano conseguire una qualificazione per la quale occorra un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale. L’ apprendistato può avere luogo anche per categorie impiegatizie.
Art. 2
Il rapporto di apprendistato si estingue:
- con l’ esito positivo delle prove di idoneità di cui agli Artt. 24 e 25 del presente regolamento
- con la scadenza del termine stabilito dai contratti collettivi di lavoro;
- comunque, con il compimento di un quinquennio di apprendistato.
Art. 3
L’ esclusione dall’ applicazione delle norme della legge sull’ apprendistato, ai sensi dell’ Art. 31 della stessa, nei confronti di particolari categorie di imprese, può essere consentita qualora sussistano:
- i requisiti necessari per assicurare l’ addestramento pratico e l’ insegnamento complementare per la totalità degli apprendisti assunti o da assumere;
- continuità e regolarità di funzionamento, sia dell’ addestramento pratico, sia dell’ insegnamento complementare, a cura e spese dei datori di lavoro.
TITOLO II
Art. 4
Chiunque, in possesso dei requisiti di età prescritti dall’ Art. 6 della legge, intende essere assunto in qualità di apprendista presso un’ impresa, anche artigiana, per il conseguimento di una qualifica professionale, deve iscriversi negli appositi elenchi presso l’ Ufficio di collocamento del Comune di residenza.
L’ iscrizione ha luogo secondo le seguenti classificazioni:
- apprendisti disoccupati per effetto della cessazione di precedente rapporto di lavoro;
- giovani che aspirino ad essere avviati per la prima volta al lavoro in qualità di apprendisti;
- giovani lavoratori non qualificati, né apprendisti, che, essendo occupati, aspirino ad essere assunti in altra azienda come apprendisti.
Art. 5
Per le imprese che occupano dipendenti in numero superiori a dieci è ammessa la richiesta nominativa fino al 25 per cento del numero degli apprendisti da assumere. Nel caso in cui il numero degli apprendisti da assumere non sia esattamente divisibile per quattro, il numero degli apprendisti, per i quali può essere effettuata la richiesta nominativa, è dato dal quoziente intero della divisione aumentato di una unità. Qualora gli apprendisti da assumere siano meno di quattro, è consentita la richiesta nominativa per una unità. Delle richieste nominative di apprendisti eccedenti la percentuale del 25 per cento, effettuate, ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, si dovrà tenere conto in caso di ulteriori assunzioni di apprendisti da parte delle medesime aziende. Le imprese, il cui numero di dipendenti non sia superiore a dieci, possono effettuare la richiesta nominativa per tutti gli apprendisti che intendano assumere. Nelle assunzioni di apprendisti in base a richiesta numerica l’ avviamento al lavoro ha luogo tenendo presente la situazione economica, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti il nucleo familiare, il titolo di studio – ivi compresi l’ attestato di frequenza e di superamento della prova finale dei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, nonché l’ attestato di frequenza e di superamento di corsi di preapprendistato – l’ anzianità di iscrizione negli appositi elenchi. Ai fini dell’ assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavori gli apprendisti sono esclusi dal computo dei dipendenti dell’ azienda. È ammessa l’ assunzione diretta, in qualità di apprendisti, dei figli del datore di lavoro.
Art. 6
I datori di lavoro non artigiani, all’ atto della richiesta di assunzione, debbono dichiarare all’ Ufficio di collocamento, competente per territorio, il genere di lavoro, cui il giovane lavoratore è destinato, e la qualifica professionale che lo stesso dovrà conseguire al termine dell’ apprendistato.
Art. 7
Entro dieci giorni dalla data di assunzione, l’ imprenditore artigiano deve notificare per iscritto all’ Ufficio di collocamento del Comune, in cui esercita la propria attività, il nominativo dell’ apprendista direttamente assunto e la qualifica professionale che lo stesso dovrà conseguire al termine dell’ apprendistato. L’ Ufficio di collocamento rilascia ricevuta della notificazione. Qualora l’ apprendista direttamente assunto risieda in località diversa da quella in cui si svolge l’ attività lavorativa, l’ Ufficio di collocamento, dove ha sede l’ azienda, dà comunicazione dell’ avvenuto avviamento all’ Ufficio di collocamento del Comune di provenienza del giovane lavoratore.
Art. 8
Gli imprenditori non artigiani, ai sensi dell’ Art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono tenuti a comunicare, entro cinque giorni, al competente Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro. L’ Ufficio di collocamento provvede alla reiscrizione negli appositi elenchi degli apprendisti residenti nel Comune, qualora il lavoratore interessato ne faccia richiesta e, per gli apprendisti non residenti, comunica l’ avvenuta cessazione del rapporto all’ ufficio di collocamento del Comune di provenienza.
Art. 9
Gli aspiranti apprendisti non possono essere avviati in imprese non artigiane, né possono essere adibiti al lavoro in quelle artigiane, prima di essere sottoposti alla visita sanitaria prescritta dall’ Art. 4 della legge per l’ accertamento della idoneità delle loro condizioni fisiche al particolare lavoro per il quale devono essere assunti.
Per gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, la visita sanitaria ha luogo dopo la comunicazione di assunzione.
L’ accertamento è eseguito gratuitamente dall’ autorità sanitaria comunale a seguito della richiesta dell’ Ufficio di collocamento.
Nel caso in cui la visita si concluda con un giudizio di non idoneità temporanea al mestiere prescelto, il sanitario dispone una ulteriore visita, decorso un congruo periodo di tempo, senza dar luogo ad alcuna trascrizione nel libretto individuale di lavoro (1).
(1) A norma dell’articolo 42, comma 1, lettera b), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo del certificato di idoneità per l’assunzione di cui al presente articolo, limitatamente alle lavorazioni non a rischio.
Art. 10
L’ esame psicofisiologico per l’ accertamento delle attitudini dell’ aspirante apprendista al particolare lavoro, al quale ha chiesto di essere avviato, è effettuato nei Comuni ove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L’ esame può essere disposto dall’ Ufficio di collocamento competente dal momento dell’ iscrizione del giovane lavoratore negli appositi elenchi. Il risultato dell’ accertamento, che non deve essere trascritto in alcun documento di lavoro, viene comunicato, in via riservata ed esclusiva, all’ Ufficio di collocamento competente ed all’ aspirante apprendista. L’ esame e le certificazioni relative sono gratuiti. L’ aspirante apprendista sottoposto ad esame psicofisiologico è esonerato dalla visita sanitaria di cui all’ Art. precedente, quando la sua attitudine fisica è accertata in occasione dell’ esame predetto.
Art. 11
Sui ricorsi contro i provvedimenti degli Uffici di collocamento in merito alla iscrizione negli elenchi, di cui all’ Art. 4 del presente regolamento, decide il direttore del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a e, in via definitiva, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. In entrambi i casi il termine di presentazione dei ricorsi è di giorni trenta dalla comunicazione agli interessati del provvedimento adottato. I ricorsi avverso i provvedimenti del direttore dell’ Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (1) debbono essere avanzati per tramite dello stesso Ufficio, che, entro dieci giorni dalla loro presentazione, li trasmette, debitamente istruiti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli stessi termini e modalità previsti per i ricorsi di cui sopra valgono per quelli prodotti dai datori di valore in materia di avviamento al lavoro degli apprendisti.
TITOLO III
È vietata l’ assunzione di apprendisti di età inferiore ai 14 anni (1) e superiore ai 20 anni compiuti. I giovani lavoratori, che abbiano superati i 20 anni di età e che abbiano già prestato uno o piè periodi di apprendistato, possono essere assunti come apprendisti, purché sussistano le condizioni di cui all’ Art. 8 della legge. I contratti collettivi di lavoro possono prescrivere, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall’ Art. 6 della legge, particolari limitazioni di età per l’ assunzione degli apprendisti di determinate categorie professionali. Gli apprendisti, che all’ atto dell’ entrata in vigore della legge erano già alle dipendenze di datori di lavoro, possono mantenere la qualifica di apprendisti quando per i limiti di età l’ assunzione sia stata effettuata in conformità delle disposizioni contenute nei contratti collettivi e purché la durata dell’ apprendistato non superi quella massima stabilita nei contratti stessi. Tale durata non potrà in nessun caso superare i cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge. I contratti collettivi di lavoro possono determinare altresì la percentuale massima degli apprendisti che l’ imprenditore non artigiano ha facoltà di assumere in relazione al numero complessivo dei lavoratori qualificati e specializzati occupati nell’ impresa. Ora 15 anni per effetto dell’ Art. 1, L. 29 novembre 1961, n. 1325.
(1) Ora 15 per effetto dell’ Art. 1, L. 29 novembre 1961, n. 1325
Art. 13
Compiuto il periodo di prova, di cui all’ Art. 9 della legge, l’ assunzione dell’ apprendista diviene definitiva. I contratti collettivi possono consentire l’ esonero dall’ effettuazione del periodo di prova, o la riduzione di tale periodo, per quegli apprendisti che, precedentemente all’ assunzione, abbiano frequentato con profitto corsi professionali.
Art. 14
La durata dell’ orario di lavoro degli apprendisti non può eccedere le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali, salvo quanto previsto dall’ Art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo. Per tali occupazioni i contratti collettivi possono prevedere limitazioni di orario per le prestazioni di lavoro degli apprendisti.
Art. 15
Le aziende industriali o commerciali, nell’ esporre ai sensi dell’ Art. 12 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 l’ orario di lavoro degli apprendisti, debbono indicare le ore destinate all’ addestramento pratico nonché il numero di quelle dedicate all’ insegnamento complementare anche se effettuato fuori azienda.
Art. 16
L’ esclusione degli imprenditori artigiani dal versamento dei contributi per le assicurazioni sociali, di cui all’ Art. 22 della legge, non esime gli stessi dall’ obbligo di apporre sui libri di paga e di matricola le annotazioni e registrazioni prescritte dalle leggi vigenti per ciascun apprendista dipendente.
Art. 17
Le ore nelle quali l’ apprendista riceve l’ insegnamento complementare sono considerate come ore di lavoro effettivo ai sensi dell’ Art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e computate a tutti gli effetti nell’ orario di lavoro.
Art. 18
Durante la frequenza dei corsi di insegnamento complementare l’ apprendista non può, di massima, fruire delle ferie annuali retribuite, che debbono essere concesse al termine di ciascun corso. La durata delle ferie, che normalmente ha carattere continuativo, può essere, per esigenze produttive dell’ azienda o su richiesta dell’ apprendista, frazionata in due periodi.
Art. 19
In mancanza di contratti collettivi che, in campo nazionale o locale per settori generali o per particolari categorie, disciplinano la misura della retribuzione spettante all’ apprendista, questa è determinata ai sensi dell’ Art. 2099 del codice civile.
Art. 20
Gli apprendisti hanno l’ obbligo di frequentare con assiduità e diligenza il corso al quale sono stati avviati, di comportarsi correttamente e di obbedire agli istruttori preposti all’ insegnamento complementare. Gli istruttori comunicano quindicinalmente agli imprenditori interessati le giornate e le ore di assenza di ciascuno degli apprendisti.
Art. 21
[Agli effetti dell’ obbligo prescritto dall’ Art. 11, lettera I) della legge le informazioni alla famiglia dell’ apprendista o a chi esercita legalmente su di lui la patria potestà, devono essere date a intervalli non superiori a sei mesi.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 23, comma 5, lettera b) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.
Art. 22
In conformità alle norme di cui agli articoli 10 e 11 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, ed alle disposizioni contenute nell’ Art. 11 della legge, l’ apprendista non deve essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche o a lavori di manovalanza. Non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alla lavorazione nella quale l’ addestramento si effettua in aiuto all’ operaio qualificato o specializzato, sotto la cui guida l’ apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempreché l’ esplicazione di queste attività non diventi prevalente ed in ogni caso rilevante in rapporto ai compiti affidati all’ apprendista stesso.
Art. 23
I periodi di tempo durante i quali l’ apprendista può essere adibito, per necessità tecniche inerenti all’ addestramento pratico; a lavorazioni retribuite a cottimo, a incentivo, ovvero a lavorazioni in serie, sono determinati dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Il datore di lavoro ha l’ obbligo di dare preventiva comunicazione all’ Ispettorato del lavoro (1) competente per territorio del periodo durante il quale intende adibire l’ apprendista alle lavorazioni suddette. In mancanza di apposita norma di contratto collettivo, l’ Ispettorato del lavoro (1) può limitare l’ impiego degli apprendisti in tali lavorazioni quando la durata del suddetto periodo risulti eccessiva rispetto alle necessità dell’ addestramento.
Art. 24
I datori di lavoro, compresi gli artigiani, entro il termine previsto dai contratti collettivi e, comunque, non oltre il quinquennio, attribuiscono agli apprendisti la qualifica professionale di cui all’ Art. 18 della legge, previa effettuazione di prove di idoneità.
Le modalità di esecuzione delle prove sono stabilite dai contratti collettivi, o, in mancanza, dall’ Ispettorato del lavoro.
[I datori di lavoro, compresi gli artigiani, comunicano, entro dieci giorni, all’ Ufficio di collocamento competente per territorio, che ne dà comunicazione agli Istituti previdenziali ed assistenziali interessati, i nominativi degli apprendisti a cui sia stata attribuita la qualifica, nonché i nominativi di quelli che, avendo maturato il quinquennio o, comunque, compiuto l’ intero periodo di apprendistato previsto dai contratti collettivi, non l’ abbiano conseguita.] (1)
[Nel termine di cui al precedente comma, i datori di lavoro comunicano altresì all’ Ufficio di collocamento competente i nominativi degli apprendisti, che hanno compiuto 18 anni di età ed effettuato un biennio di addestramento pratico, ai quali non sia stata attribuita la qualifica.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 23, comma 5, lettera b), del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.
Art. 25
Gli apprendisti, ai quali non sia stata attribuita dal datore di lavoro la qualifica professionale, sono ammessi a sostenere, a loro richiesta, prove finali di idoneità. Le prove sono indette dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (1), che ne stabilisce la data e la località di effettuazione, con le modalità stabilite dai contratti collettivi o, in mancanza, dall’ Ispettorato del lavoro (1). La Commissione giudicatrice, composta da due esperti designati dalla Commissione provinciale per il collocamento, di cui all’ Art. 25 della L. 29 aprile 1949, n. 264, e da un esperto designato dalla competente autorità scolastica, è presieduta da un ispettore del lavoro o da altro esperto delegato dal competente Ispettorato del lavoro (1).
TITOLO IV
Art. 26
Le forme di previdenza e assistenza sociale, applicabili agli apprendisti ed elencate nell’ Art. 21 della legge, sono quelle gestite con carattere di generalità dall’ Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’ Istituto nazionale per l’ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dalle Casse marittime per l’ assicurazione contro gli infortuni e le malattie della gente di mare e dall’ Istituto nazionale per l’ assicurazione contro le malattie, ai quali gli apprendisti sono iscritti anche se appartenenti a categorie di lavoratori per i quali esistono fondi speciali di previdenza o è prevista l’ iscrizione ad altri istituti o enti previdenziali o assistenziali. Resta ferma, per quanto concerne la Regione Trentino-Alto Adige, l’ iscrizione degli apprendisti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, istituite con legge regionale 20 agosto 1954, n. 25.
Art. 27
Le forme di previdenza e assistenza sociale obbligatorie estese agli apprendisti si applicano per tutta la durata dell’ apprendistato.
Art. 28
Ai fini del rilascio del documento di iscrizione degli apprendisti non artigiani, valevole per ottenere le prestazioni dell’ assicurazione contro le malattie, i datori di lavoro sono tenuti a denunciare direttamente all’ Istituto gestore dell’ assicurazione obbligatoria contro le malattie, competente ai sensi dell’ Art. 26, i nominativi degli apprendisti assunti, entro il termine di dieci giornidall’ assunzione. Lo stesso termine deve essere osservato per la comunicazione della cessazione del rapporto di apprendistato.
Art. 29
Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano per le assicurazioni sociali agli apprendisti le norme regolamentari previste per le diverse forme di previdenza e assistenza sociale, alle quali gli stessi sono soggetti ai sensi dell’ Art. 21 della legge.
TITOLO V
Art. 30
L’ insegnamento complementare si effettua in appositi corsi organizzati per categorie professionali e per gradi di preparazione scolastica degli ammittendi. L’ insegnamento complementare è gratuito e, salve le esenzioni stabilite nell’ Art. seguente, è obbligatorio per il periodo necessario allo svolgimento dei programmi di cui al successivo Art. 33.
Art. 31
Possono essere esonerati dall’ obbligo della frequenza dei corsi di insegnamento complementare coloro che hanno conseguito la licenza di Istituto professionale o di Scuola tecnica nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l’ acquisizione della qualifica. Possono, altresì, essere esonerati, ai sensi degli Artt. 254 e 270 del regolamento per l’ esecuzione del Codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, coloro i quali sono in possesso della licenza di uno degli Istituti medi di educazione marinara, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la marina mercantile. Analogamente possono essere esonerati coloro che, essendo in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, hanno frequentato, superando la relativa prova finale, un corso di addestramento nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l’ acquisizione della qualifica ed istituito ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive variazioni ed integrazioni. L’ esonero ha luogo a seguito di richiesta scritta, fatta dagli interessati all’ Ufficio di collocamento competente, all’ atto del loro avviamento al lavoro. L’ Ufficio di collocamento ha facoltà di richiedere la esibizione delle certificazioni relative. Le ore destinate all’ insegnamento complementare dal quale gli apprendisti sono stati esonerati vengono utilizzate nell’ impresa per l’ addestramento pratico.
Art. 32
L’ insegnamento complementare per gli apprendisti che non hanno la licenza elementare superiore, è integrato con nozioni elementari di cultura generale e di educazione civica.
Art. 33
I programmi relativi ai corsi di insegnamento complementare possono prevedere, in relazione alla durata dell’ apprendistato stabilita per le varie categorie professionali, l’ effettuazione di uno, ovvero di piè corsi.
Art. 34
Fino a quando il corso di insegnamento complementare non sia stato istituito, e nell’ intervallo 33330n corso e quello successivo, le ore destinate all’ insegnamento complementare sono utilizzate nell’ impresa per l’ addestramento pratico. L’ intervallo tra un corso e quello successivo non può in ogni caso superare i sei mesi.
Art. 35
Per ogni corso è consentita, di massima, la partecipazione di non piè di trenta apprendisti. Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (1), territorialmente competenti, hanno facoltà di consentire l’ istituzione di corsi misti nelle località ove non è possibile l’ istituzione di corsi omogenei per la esiguità del numero degli apprendisti esistenti.
Art. 36
Gli imprenditori, che abbiano apprendisti alle proprie dipendenze, formulano, d’ intesa con i rappresentanti dei lavoratori interessati, le proposte relative ai corsi di insegnamento complementare, che possono essere effettuati nell’ azienda. Le aziende, anche artigiane, d’ intesa con i rappresentanti dei lavoratori interessati, possono territorialmente consorziarsi al fine di promuovere l’ istituzione di comuni corsi di insegnamento complementare per gli apprendisti delle varie categorie alle proprie dipendenze. Le proposte di istituzione dei corsi di cui ai commi precedenti sono presentate, entro il 31 maggio di ciascun anno, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (1) competenti per territorio. Per gli apprendisti alle dipendenze di aziende che non organizzano corsi di insegnamento complementare, gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (1) invitano le autorità scolastiche locali e gli enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori a presentare le proposte relative.
Art. 37
Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (1), in relazione ai corsi di insegnamento complementare aziendali o interaziendali e a quelli da effettuarsi dalle scuole di Stato e dagli enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori, predispongono il piano annuale provinciale dei corsi di insegnamento complementare e lo inoltrano, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’ approvazione. Per le Regioni a statuto speciale i piani provinciali sono inoltrati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale a cura degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (1), sentito il competente organo regionale.
Art. 38
Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (1) territorialmente competenti, entro il mese successivo a quello nel quale è stata disposta l’ approvazione, stabiliscono, sentiti gli imprenditori interessati e gli organizzatori dei corsi, la data di inizio, nonché il diario settimanale di ciascun corso. Fermo restando il limite di orario giornaliero previsto dall’ Art. 10 della legge, può essere consentito che, in relazione a comprovate esigenze, l’ insegnamento complementare si effettui in ore diverse da quelle destinate alla normale attività.
Art. 39
Gli apprendisti sono avviati ai corsi di insegnamento complementare dall’ inizio dell’ attività dei corsi stessi. Qualora l’ assunzione al lavoro abbia avuto luogo in data posteriore al primo mese di attività dei corsi, l’ Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (1), territorialmente competente, può disporre l’ avviamento ai corsi, previa valutazione, da parte del personale preposto ai corsi stessi, delle cognizioni teoriche e professionali degli interessati.
Art. 40
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’ apprendista può non interrompere la partecipazione al corso annuale di insegnamento complementare, al quale sia stato avviato, sempreché tale corso non si svolga a cura dell’ impresa che ha operato la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 41
La vigilanza sull’ insegnamento complementare degli apprendisti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell’ Ispettorato del lavoro (1). Le ispezioni ordinarie, da effettuarsi presso le sedi in cui i corsi si svolgono, hanno luogo almeno ogni sei mesi.
TITOLO VI
Art. 42
Gli enti che organizzano i corsi di insegnamento complementare, ai sensi dell’ ultimo comma dell’ Art. 36 del presente regolamento, possono ottenere il relativo finanziamento sulla gestione speciale di cui all’ Art. 20 della legge, istituita in seno al Fondo per l’ addestramento professionale dei lavoratori di cui all’ Art. 62 della L. 29 aprile 1949 n. 264 e successive variazioni ed integrazioni. I centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono ottenere, a carico della gestione speciale di cui al comma precedente, un sovvenzionamento annuale in relazione agli esami psicofisiologici di cui all’ Art. 5 della legge e 10 del presente regolamento.
Art. 43
Ai finanziamenti ed ai sovvenzionamenti di cui all’ ultimo comma dell’ Art. 20 della legge si provvede mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
(1) Ora Direzioni provinciali del lavoro.