Potenziamento Offerta Formativa per il Lavoro – ( Decreto-Legge 12 settembre 2013 n.104 – convertito in Legge 8 Novembre 2013 n. 128 – articoli estratti )

Art.5

Potenziamento dell’offerta formativa

– Omissis –

4-ter. Ai fini dell’implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attivita’ di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e’ adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti dell’ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il regolamento ridefinisce altresi’ le modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attivita’ di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il regolamento provvede altresi’ all’individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo (1).

– Omissis –

(1) Comma inserito dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2013 n. 128, in sede di conversione.

ARTICOLO N.8 bis

Istruzione e formazione per il lavoro (1).

1. I percorsi di orientamento di cui all’articolo 8 del presente decreto e i piani di intervento di cui all’articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:

a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico-professionali di cui all’articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall’articolo 14 del presente decreto;

b) sostenere la diffusione dell’apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell’ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e di quelli destinati al sostegno all’apprendistato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di eta’ stabiliti dall’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione professionale, nonche’ del loro inserimento nel mondo del lavoro, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto definisce la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi (2).

(1) Articolo inserito dall’ articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2013 n. 128, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall’articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni, in Legge 16 maggio 2014, n. 78.

Art.14

Istituti tecnici superiori

– Omissis –

1-ter. Al fine di promuovere l’esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le universita’, con esclusione di quelle telematiche, possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti i quali prevedano che lo studente, nell’ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato. All’attuazione del presente comma le universita’ provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (1).

1-quater. Le convenzioni di cui al comma 1-ter stabiliscono i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori, le modalita’ di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente entro il massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni (2).

2- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica .

(1) Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2013, n. 128, in sede di conversione.
(2) Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2013, n. 128, in sede di conversione.

Art.16

Formazione del personale scolastico

1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con particolare riferimento alle zone in cui e’ maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacita’ organizzative del personale scolastico, e’ autorizzata per l’anno 2014 la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell’ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attivita’ di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo:

– Omissis –

2- all’aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici e imprese (1).

3- Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono definite le modalita’ di organizzazione e gestione delle attivita’ formative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con le universita’ statali e non statali e con associazioni professionali di docenti accreditate dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, che possiedano specifica esperienza in questo tipo di interventi, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. Il decreto disciplina altresi’ lo svolgimento delle iniziative di formazione di cui al comma 1, lettera g), all’interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l’apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali piu’ avanzati (2).

– Omissis –

(1) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2013, n. 128, in sede di conversione.
(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2013, n. 128, in sede di conversione.


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