Associazione in partecipazione: nozione e disciplina (Artt. 2549 e ss. C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)
Codice civile, approvato con Regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 262
– Omissis –
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO VII
Dell’associazione in partecipazione
Articolo 2549
Nozione.
(1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 28, l. 28 giugno 2012, n. 92 (RIFORMA FORNERO – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO) |
Articolo 2550
Pluralità di associazioni.
- Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.
Articolo 2551
Diritti ed obbligazioni dei terzi.
- I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante ( 2554 )
Articolo 2552
Diritti dell’associante e dell’associato.
- La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante ( 2554 )
- Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.
- In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per piè di un anno ( 2261, 23203 , 2476 )
Articolo 2553
Divisione degli utili e delle perdite.
- Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto (1).
(1) V. art. 77 r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
Articolo 2554
Partecipazione agli utili e alle perdite.
- Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.
- Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell’articolo 2102.