Presunzione di rapporto di lavoro subordinato – ( Legge 28 giugno 2012 , n. 92 )

(in Suppl. ordinario n. 136 alla Gazz. Uff., 3 luglio 2012, n. 153).
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
(RIFORMA FORNERO – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO)

Art. 1

Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore

Comma 30. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si applica, altresì, qualora l’apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all’articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 26 del presente articolo.


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