Lavoratrici in Maternità – ( Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151 – Art. 24 )

(DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 – Art. 24 )
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a n.rma dell’ articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

– Omissis –

Art. 24

Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)
  1. L’ indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’ articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17. (1)
  2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’ inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’ indennità giornaliera di maternità purché tra l’ inizio della sospensione, dell’ assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi piè di sessanta giorni.
  3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, nè del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, nè del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, nè del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
  4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’ inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’ indennità di disoccupazione, ha diritto all’ indennità giornaliera di maternità anziché all’ indennità ordinaria di disoccupazione.
  5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell’ ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all’ obbligo dell’ assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all’ indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell’ inizio del congedo di maternità non siano trascorsi piè di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell’ ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell’ assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.
  6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all’ inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all’ indennità giornaliera di maternità.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell’ indennità di mobilità di cui all’ articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza del 14 dicembre 2001, n. 405, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui esclude la corresponsione dell’ indennità di maternità nell’ ipotesi prevista dall’ articolo 54, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

– Omissis –


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