Concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 10 Giugno 2000 n. 218); abrogato dal D.lgs 148/2015

Decreto Del Presidente Della Repubblica 10 Giugno 2000, n. 218

( In G.U., 4 Agosto, n. 181 )

Regolamento Recante Norme Per La Semplificazione Del Procedimento Per La Concessione Del Trattamento Di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria E Di Integrazione Salariale A Seguito Della Stipula Di Contratti Di Solidarietà, Ai Sensi Dell’ Art. 20 Della Legge 15 Marzo 1997, n. 59

Allegato 1, Numeri 90 E 91.

Art. 1
Oggetto.
  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’ Art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i procedimenti di concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.
  2. Resta fermo quanto previsto dall’ Art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Art. 2
Esame congiunto della situazione aziendale.
  1. L’ imprenditore che intende richiedere l’ intervento straordinario di integrazione salariale, direttamente o tramite l’ associazione imprenditoriale cui aderisca o conferisca mandato, ne dà tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente piè rappresentative operanti nella provincia.
  2. Entro tre giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 è presentata, dall’ imprenditore o dagli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al medesimo comma, domanda di esame congiunto della situazione aziendale.
  3. La richiesta di esame congiunto è presentata:
    1. al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall’ intervento straordinario di integrazione salariale, qualora l’ intervento riguardi unità aziendali ubicate in una sola regione;
    2. al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora l’ intervento riguardi unità aziendali ubicate in piè regioni. In tal caso, l’ ufficio richiede, comunque, il parere delle regioni interessate. (1)
  4. Agli incontri per l’ esame congiunto della situazione aziendale in sede regionale partecipano anche funzionari della direzione provinciale del lavoro o della direzione regionale del lavoro, a seconda che l’ intervento di integrazione salariale straordinaria riguardi unità produttive ubicate in una sola provincia o in piè province della medesima regione.
  5. Costituisce oggetto dell’ esame congiunto il programma che l’ impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonchè delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L’ impresa è tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
  6. L’ intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i venticinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a dieci per le aziende fino a cinquanta dipendenti.
(1) Ai sensi dell’ Art. 2, comma 6, D.L. 3 maggio 2001, n. 158, Conv. in L. 2 luglio 2001, n. 248, fino alla modificazione delle relative disposizioni del presente decreto, il parere di cui al presente comma è rilasciato dalle regioni entro venti giorni dalla conclusione della procedura di consultazione attivata dalla richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.
Art. 3
Domanda d’ intervento straordinario di integrazione salariale.
  1. Ciascuna domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è riferita ad un periodo massimo di dodici mesi.
  2. L’ impresa presenta o invia la domanda di cui al comma 1, corredata dalla documentazione richiesta, entro venticinque giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’ orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, l’ eventuale trattamento straordinario di integrazione salariale decorre dall’ inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle aziende di cui all’ Art. 6.
  3. Il termine di presentazione della domanda di cui al comma 2 si applica anche alle domande di proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
  4. Le domande di cui ai commi 1 e 3, redatte in conformità al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono presentate o inviate al competente ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale indicato nell’ Art. 11. 5. Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la domanda di cui ai commi 1 e 3, è contemporaneamente presentata, oltre che al competente ufficio del Ministero del lavoro, anche al Servizio ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti in base all’ ubicazione delle unità aziendali interessate dall’ intervento stesso.
  5. Qualora dall’ omessa o tardiva presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all’ integrazione salariale, l’ imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d’ importo equivalente all’ integrazione salariale non percepita, ai sensi dell’ Art. 7, comma 3, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
Art. 4
Accertamenti ispettivi.
  1. Nei casi di cui all’ Art. 3, comma 5, il Servizio ispezione delle direzioni provinciali del lavoro interessate, decorso almeno un trimestre dall’ inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, effettua gli accertamenti di propria competenza e ne trasmette gli esiti, prima della scadenza del primo semestre, al competente ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all’ Art. 11.
  2. Decorsi i primi dodici mesi dall’ inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, il Servizio ispezione delle direzioni provinciali del lavoro competenti, entro venti giorni dalla presentazione di ciascuna domanda di proroga, svolge una verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del programma da parte dell’ impresa.
Art. 5
Comitato tecnico.
  1. Il Comitato tecnico di cui all’ Art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, entro venti giorni dalla data di ricezione della documentazione istruttoria, trasmessa dal competente ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all’ Art. 11, esprime il proprio parere sui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale riguardanti imprese con piè di mille dipendenti, aventi unità aziendali situate in due o piè regioni.
Art. 6
Amministrazione straordinaria e procedure concorsuali.
  1. Nel caso di imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, sia nel caso in cui vi sia prosecuzione dell’ esercizio d’ impresa, sia nel caso in cui la continuazione dell’ attività non sia disposta o sia cessata, nonchè nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di liquidazione coatta amministrativa, previo svolgimento dell’ esame congiunto, secondo le modalità di cui all’ Art. 2, il commissario, il curatore ovvero il liquidatore presentano o inviano, all’ ufficio indicato nell’ Art. 11, la domanda intesa ad ottenere il trattamento straordinario di integrazione salariale o le eventuali proroghe, redatta in conformità al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corredata dalla documentazione richiesta.
Art. 7
Contratti di solidarietà.
  1. L’ impresa, che abbia stipulato un contratto collettivo aziendale con i sindacati aderenti alle confederazioni comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale, prevedendo una riduzione dell’ orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di un esubero di personale anche derivante da un suo piè razionale impiego, presenta o invia la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, redatta in conformità al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all’ ufficio indicato nell’ Art. 11, corredata dalla documentazione richiesta.
  2. Nell’ ambito della durata massima del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme vigenti, l’ accordo di cui al comma 1 non può avere validità superiore ai ventiquattro mesi. La relativa domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, nonchè ogni eventuale domanda di proroga, può essere riferita ad un periodo massimo di dodici mesi.
Art. 8
Termini di conclusione del procedimento.
  1. Il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è emanato, sulla base del programma approvato con il decreto di cui al comma 5, entro i seguenti termini:
    1. trenta giorni dalla data di ricezione della domanda da pane dell’ ufficio di cui all’ Art. 11 nei casi di crisi aziendale e, relativamente alla concessione del primo semestre, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale;
    2. trenta giorni dalla data di ricezione, da parte dell’ ufficio di cui all’ Art. 11, della relazione ispettiva di cui all’ Art. 4, comma 1, relativamente alla concessione del secondo semestre dei primi dodici mesi di intervento nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Nel caso in cui le verifiche ispettive siano svolte dai Servizi ispezione di piè direzioni provinciali del lavoro, il termine decorre dalla data di ricezione dell’ ultima relazione;
    3. sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’ ufficio di cui all’ Art. 11 nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale per i periodi successivi ai primi dodici mesi di intervento.
  2. Relativamente ai programmi di ristrutturazione, conversione o riorganizzazione aziendale riguardanti imprese con piè di mille dipendenti, aventi unità aziendali situate in due o piè regioni, il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, è adottato entro i seguenti termini:
    1. sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell’ ufficio di cui all’ Art. 11, della domanda relativa al primo semestre;
    2. trenta giorni dalla data di ricezione, da parte dell’ ufficio di cui all’ Art. 11, della verifica ispettiva di cui all’ Art. 4, comma 1, relativamente alla concessione del secondo semestre dei primi dodici mesi di intervento, ovvero sessanta giorni qualora il predetto ufficio ritenga necessario sottoporre la situazione verificata al vaglio del comitato tecnico di cui all’ Art. 5. Nel caso in cui le verifiche ispettive siano svolte dai Servizi ispezione di piè direzioni provinciali del lavoro, il termine decorre dalla data di ricezione dell’ ultima relazione;
    3. novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’ ufficio di cui all’ Art. 11 per i periodi successivi ai primi dodici mesi di intervento.
  3. Nei casi di cui all’ Art. 6, il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è adottato entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’ ufficio di cui all’ Art. 11.
  4. Nei casi di cui all’ Art. 7, il decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale è adottato entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del competente ufficio di cui all’ Art. 11.
  5. Il decreto di approvazione del programma che l’ impresa intende attuare o delle sue eventuali proroghe è adottato almeno dieci giorni prima del termine di conclusione del procedimento di cui al presente articolo.
Art. 9
Validità ed efficacia del provvedimento di concessione.
  1. Il decreto di concessione dell’ intervento straordinario di integrazione salariale ha validità annuale.
  2. Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, il decreto di concessione dell’ intervento straordinario di integrazione salariale relativo ai primi dodici mesi ha validità semestrale.
  3. Nei casi di cui al comma 2, per il secondo semestre dei primi dodici mesi di intervento e per gli eventuali successivi periodi annuali, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso subordinatamente al positivo esito degli accertamenti di cui all’ Art. 4 relativi alla regolare attuazione del programma di cui all’ Art. 8, comma 1.
Art. 10
Sospensione dei termini.
  1. I termini di cui agli articoli 4, 5 e 8 sono sospesi, per motivate esigenze istruttorie ravvisate dalla direzione generale della previdenza e assistenza sociale relativamente alle ipotesi di cui agli articoli 4 e 8 e dal Comitato tecnico nel caso di cui all’ Art. 5, per il tempo strettamente necessario all’ espletamento delle attività ad esse connesse, e comunque per un periodo non superiore a venti giorni, prorogabili di altri dieci in presenza di difficoltà tecniche nell’ espletamento dell’ istruttoria.
Art. 11
Ufficio competente alla ricezione delle domande.
  1. Le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal presente regolamento sono presentate o inviate, anche per via telematica, al competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale.
Art. 12
Operazioni di conguaglio.
  1. Al fine di evitare il pagamento di interessi passivi a carico della gestione di cui all’ Art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con delibera del consiglio di amministrazione dell’ Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fissati i termini entro cui l’ azienda procede alle operazioni di conguaglio del trattamento straordinario di integrazione salariale e sono determinate le modalità di presentazione delle relative denunce a credito dei datori di lavoro.
Art. 13
Abrogazioni.
  1. Ai sensi dell’ Art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati:
    l’ Art. 5, comma 1, lettera f ), della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
    l’ Art. 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
    l’ Art. 1, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

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