Crisi Ristrutturazioni e Riconversioni – ( Legge 5 Novembre 1968 n. 1115 – Art. 2 e Legge 8 Agosto 1972 n. 464 – Art. 1 )

 

Legge 5 novembre 1968, n. 1115

Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell’ assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati (1).

(1) Per la proroga del trattamento previsto dalla presente legge al 31 dicembre 1986, vedi l’ Art. 4, D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, Conv. in L. 28 febbraio 1986, n. 45. Vedi, anche, le modifiche e le integrazioni introdotte dalla L. 8 agosto 1972, n. 464.
Vedi, comunque, il D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, Conv. in L. 28 novembre 1996, n. 608, la Delib. CIPE 12 luglio 1997, il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, Conv. in L. 23 maggio 1997, n. 135, il d.m. 7 marzo 1997, il d.m. 10 marzo 1997, la L. 24 giugno 1997, n. 196, la L. 7 agosto 1997, n. 266, il D.L. 7 agosto 1997, n. 280, il d.m. 29 agosto 1997, la L. 8 ottobre 1997, n. 344, il D.L. 1° dicembre 1997, n. 468, la L. 18 dicembre 1997, n. 440.

 

– Omissis –

 

Art. 2

  1. A decorrere dall’ entrata in vigore della presente legge agli operai delle aziende industriali, comprese quelle dell’ edilizia e affini che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, è corrisposta per la durata di tre mesi l’ integrazione salariale di cui all’ articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l’ integrazione dei guadagni degli operai dell’ industria nella misura dell’ 80 per cento della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato compreso fra le 0 ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 settimanali.
    La durata di detto trattamento può essere prolungata a 6 mesi con disposizione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed, eccezionalmente, a 9 mesi con decreto interministeriale da emanarsi con le modalità indicate nell’ articolo 3 (1).

(1) Vedi, anche, l’ Art. 9, L. 29 dicembre 1990, n. 407.

 

– Omissis –

 

Crisi settoriale o locale, ristrutturazioni e riconversioni

Legge 8 agosto 1972, n. 464

Modifiche ed integrazioni alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione (1).

(1) Per il rifinanziamento della presente legge, vedi la L. 7 giugno 1975, n. 230.

Art. 1

Agli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro per una delle cause di intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, l’ integrazione salariale può essere corrisposta per periodi eccedenti la durata massima prevista dall’ articolo 2 della legge stessa.

Detto trattamento è esteso agli operai dipendenti da imprese industriali nei casi di conversione aziendale.

La concessione dell’ integrazione salariale è disposta per i primi 6 mesi mediante decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell’ articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e per i periodi successivi mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da adottarsi trimestralmente in relazione all’ attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione aziendale.

Le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, con le modifiche apportate dalla presente legge, in quanto applicabili si estendono anche agli impiegati sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai medesimi è corrisposta una integrazione salariale pari all’ 80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non superiore a lire 200.000 (1).

Al primo comma dell’ articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, sono soppresse le parole: “le industrie boschive e forestali e del tabacco”.

(1) Vedi, ora, l’ Art. 15, L. 20 maggio 1975, n. 164.

 

– Omissis –

 


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