Criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendali e per la concessione del trattamento CIGS dei casi di cessazione di attività
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 dicembre 2002 (in Gazz. Uff. 8 febbraio n. 32)
DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 18 dicembre 2002 ( in Gazz. Uff., 8 febbraio, n. 32 ). – Criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendali e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attività.
ARTICOLO N.1 – Crisi aziendale
1. Sono adottati i seguenti criteri per l’approvazione dei programmi di crisi, aziendale, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223:
a) dagli indicatori economico finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo; l’impresa deve presentare – unitamente ai documenti contabili relativi al suddetto biennio – specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria;
b) deve essere verificato, in via generale, il ridimensionamento – o, quantomeno, la stabilità – dell’organico aziendale nel biennio precedente all’intervento CIGS; deve, altresì, riscontrarsi, di norma, l’assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui l’impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione del beneficio della Cassa integrazione guadagni straordinaria, l’impresa stessa motiva la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell’istituto della CIGS;
c) deve essere presentato, da parte dell’impresa, un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca le azioni intraprese, o da intraprendere, per il superamento delle difficoltà dell’impresa, distinte per ciascun settore di attività dell’impresa stessa, nonché per ciascuna unità aziendale interessata dall’intervento straordinario di integrazione salariale;
d) qualora l’impresa, nel corso dell’intervento CIGS, ovvero al termine dello stesso, preveda esuberi strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi;
e) il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. L’impresa deve, in tal caso, documentare l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.
2. Ai fini dell’approvazione del programma di crisi aziendale deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) (1).
3. Nel caso di crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera e), la fattispecie è valutata, pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c) e d). Ai fini dell’approvazione del programma di crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera e) non trova applicazione l’ art. 3 concernente i casi di esclusione (2) .
(1) Comma sostituito dall’articolo 1 del D.M. 15 dicembre 2004.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 2 del D.M. 15 dicembre 2004.
(omissis)
ARTICOLO N.2 – Cessazione di attività
1. Sono adottati i seguenti criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, nei casi di cessazione di attività, qualora l’azienda richiedente non rientri nell’ipotesi di cui all’art. 1:
a) la cessazione dell’attività può riguardare l’intera azienda; un settore di attività della stessa; uno o piè stabilimenti o parte di essi;
b) l’impresa deve presentare un piano di gestione dei lavoratori in esubero che sia teso a ridurre il ricorso alla mobilità, salvo che tale ricorso non assuma, nel corso del periodo dell’intervento straordinario di integrazione salariale richiesto, ovvero nell’arco dei dodici mesi successivi al termine di tale intervento, carattere di strumento di ricollocazione, anche parziale, dei suddetti lavoratori.
2. Per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, nei casi di cessazione di attività, deve essere soddisfatta la condizione di cui alla lettera b), pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del precedente art. 1, comma 1, e pur se l’impresa si trovi in una o piè condizioni di cui al successivo art. 3.
ARTICOLO N.3 – Casi di esclusione
1. Non sono presi in esame, in via generale, i programmi di crisi aziendale, presentati da imprese che:
a) abbiano iniziato l’attività produttiva nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS;
b) non abbiano effettivamente avviato l’attività produttiva;
c) abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalità del contenimento dei costi di gestione, nonché nei casi in cui, pur in presenza di assetti proprietari non coincidenti, tali trasformazioni comportino per le imprese subentranti azioni volte al risanamento aziendale e di salvaguardia occupazionale (1) .
(1) Lettera sostituita dall’articolo 3 del D.M. 15 dicembre 2004.
ARTICOLO N.4 – Disposizioni finali
1. L’efficacia dei decreti ministeriali 2 maggio 2000 e 20 agosto 2002 cessa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto non trova applicazione nei confronti delle imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialità della normativa sancita, per il settore dell’editoria, dall’art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
3. L’efficacia del presente decreto decorre dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.