Estensione in favore dei lavoratori degli interventi della Cassa integrazione guadagni, dell’assicurazione contro la disoccupazione della cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati (Legge 1115/1968)
Legge 5 novembre 1968, n. 1115 (in Gazz. Uff., 5 novembre, n. 282)
Legge 5 novembre 1968, n. 1115 (in Gazz. Uff., 5 novembre, n. 282). – Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell’assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati
ARTICOLO N.2
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge agli operai delle aziende industriali, comprese quelle dell’edilizia e affini che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, è corrisposta per la durata di tre mesi l’integrazione salariale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria nella misura dell’80 per cento della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato compreso fra le 0 ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 settimanali.
2. La durata di detto trattamento può essere prolungata a 6 mesi con disposizione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed, eccezionalmente, a 9 mesi con decreto interministeriale da emanarsi con le modalità indicate nell’articolo 3 (1).
(1) Vedi, anche, l’art. 9, l. 29 dicembre 1990, n. 407.