Certificazione di contratti di lavoro (Decreto Legislativo 10 Settembre 2003 n. 276, Artt. 75 – 84)
TITOLO VIII – PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Capo I – CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
ARTICOLO 75 – Finalità (1) (2)
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 18 del D.LGS. 6 ottobre 2004, n. 251 e successivamente dall’articolo 30, comma 4, della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
(2) A norma dell’articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.
ARTICOLO 76 – Organi di certificazione (1)
1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto (2) ;
c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell’albo di cui al comma 2, esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane e strumentali gia’ operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro (3);
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi (4).
1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (5).
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, della università e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università sono tenute a inviare, all’atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (6) .
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.
(1) A norma dell’articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.
(2) In attuazione della presente lettera vedi il D.M. 21 luglio 2004.
(3) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. e successivamente modificata dall’articolo 30, comma 5, della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
(4) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. e successivamente modificata dall’articolo 30, comma 5, della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(6) Per l’istituzione dell’Albo previsto dal presente comma vedi il D.M. 14 giugno 2004.
ARTICOLO 77 – Competenza (1)
1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l’istanza di avvio della procedura di certificazione presso le commissioni di cui all’articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l’istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
(1) A norma dell’articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.
ARTICOLO 78 – Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche (1)
1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate all’atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi:
a) l’inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
c) l’atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere;
d) l’atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato può essere richiesta dal servizio competente di cui all’articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l’individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono altresì definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
(1) A norma dell’articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.
ARTICOLO 79 – Efficacia giuridica della certificazione (1)
1. Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
2. Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l’attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita (2).
(1) A norma dell’articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 31, comma 17, della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
ARTICOLO 80 – Rimedi esperibili nei confronti della certificazione (1)
1. Nei confronti dell’atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l’autorità giudiziaria di cui all’articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l’atto di certificazione anche per vizi del consenso.
2. L’accertamento giurisdizionale dell’erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell’accordo contrattuale. L’accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l’atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l’atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere.
(1) A norma dell’articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.
ARTICOLO 81 – Attività di consulenza e assistenza alle parti (1)
1. Le sedi di certificazione di cui all’articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
(1) A norma dell’articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.
Capo II – ALTRE IPOTESI DI CERTIFICAZIONE
ARTICOLO 82 – Rinunzie e transazioni (1) (2)
1. Le sedi di certificazione di cui all’articolo 76 del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all’articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.
1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo.
(1) Articolo modificato dall’articolo 31, comma 14, lettere a) e b), della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
(2) A norma dell’articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.
ARTICOLO 83 – Deposito del regolamento interno delle cooperative (1)
1. La procedura di certificazione di cui al capo I è estesa all’atto di deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato.
[ 2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione di cui all’articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piè rappresentative.] (2)
(1) A norma dell’articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.
(2) Comma abrogato dall’articolo 31, comma 15, della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
ARTICOLO 84 – Interposizione illecita e appalto genuino (1)
1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all’articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell’appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale.
(1) A norma dell’articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.