Trattamento Contributivo Redditi – ( Legge 8 Agosto 1995 n 335 – Art. 2 co. 30 e Decreto Ministero del Lavoro 2 Maggio 1996 n. 281 )

Legge 8 agosto 1995, n. 335 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 agosto, n. 190). – Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

– Omissis –

ARTICOLO 2

Armonizzazione

– Omissis –

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell’attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell’iscritto e di due terzi a carico del committente dell’attività espletata ai sensi del comma 26. Se l’ammontare dell’acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l’anno di riferimento, l’eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all’anno successivo, ferma restando la facoltà dell’interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all’anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali (7).

(7) Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dall’1 gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui al presente comma, è elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di 0,5 punti percentuali ogni biennio fino al raggiungimento dell’aliquota di 19 punti percentuali (articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Con effetto dal 1° gennaio 2004 l’aliquota contributiva pensionistica del presente comma è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti, a norma dell’articolo 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

Decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 281 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 23 maggio, n. 119). – Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall’Art. 2, comma 30, della l. 8 agosto 1995, n. 335

– Omissis –

Art.1

  1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui [all’Art. 49, comma 2, lettera a) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917], e successive modificazioni ed integrazioni, versano alla gestione separata di cui all’Art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un importo pari al 10 per cento dell’ammontare del compenso, determinato ai sensi dell’Art. 50, comma 8, del predetto testo unico (1).
  2. Il contributo annuo di cui al comma 1 non può superare complessivamente il 10 per cento del massimale contributivo annuo di cui all’Art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 ed è posto per un terzo a carico dell’iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso.
  3. Qualora i versamenti effettuati dai soggetti indicati al comma 1 superano il limite di cui al comma 2, l’eccedenza viene contabilizzata dall’INPS come acconto degli eventuali importi dovuti nell’anno successivo. Su richiesta, l’eccedenza è restituita dall’INPS agli aventi diritto maggiorata dell’interesse di cui all’Art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, con decorrenza dal giorno della domanda. Al raggiungimento del predetto limite ciascun collaboratore comunica ai propri committenti ed all’INPS che non devono essere effettuati ulteriori versamenti.
  4. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 20 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso medesimo.
  5. Il contributo di cui al comma 1 non si applica ai compensi relativi a prestazioni effettuate entro il 29 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie ed entro il 31 marzo 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, anche se tali compensi siano stati corrisposti successivamente alle predette date.

(1) Le parole in parentesi devono intendersi come riferite ad articolo 47, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Art. 34, comma 3, l. 21 novembre 2000, n. 342).

Art.2

  1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’Art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, versano alla gestione separata di cui all’Art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 un importo pari al 10 per cento delle provvigioni determinate ai sensi dell’Art. 2- bis , comma 6, del predetto decreto presidenziale.
  2. Si applicano le disposizioni di cui all’Art. 1, commi 2, 3, 4 e 5.

Art.3

  1. Gli enti previdenziali diversi dall’INPS i cui iscritti o pensionati sono iscritti anche alla gestione separata di cui all’Art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 hanno facoltà di curare la riscossione dei contributi dovuti ai sensi del presente decreto dai soggetti iscritti all’apposita gestione istituita presso l’INPS. La riscossione è effettuata per conto della predetta gestione separata. Resta, comunque, salva la facoltà dei predetti soggetti di optare per il versamento dei contributi all’Ente previdenziale di appartenenza ovvero all’INPS; tale opzione è esercitata all’atto dell’iscrizione alla gestione ovvero entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo comma 2.
  2. I rapporti tra l’INPS e gli enti di cui al primo comma sono regolamentati da convenzioni soggette all’approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

Art.4

  1. I soggetti indicati nell’Art. 23, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che corrispondono compensi per le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 inoltrano all’INPS, nei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta, una copia del modello 770/D e del modello 770/D1, ovvero dei relativi supporti magnetici, con esclusione dei dati relativi ai percettori di redditi di lavoro indicati nell’Art. 49, commi 2, lettere da b) a f) , e 3 nonché nell’Art. 81, comma 1, lettera l) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Art.5

  1. I soggetti che corrispondono i compensi di cui all’Art. 1 e che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta ai fini delle imposte sui redditi applicano le disposizioni del medesimo Art. 1 e comunicano all’INPS, entro il 31 ottobre di ciascun anno, per ciascun percipiente, le generalità, il comune di iscrizione anagrafica, l’indirizzo e l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno precedente.

Art. 6

  1. Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.

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