Qualifiche Professionali – Decreto Ministeriale 10 Gennaio 2000
Decreto Del Ministero Del Lavoro E Della Previdenza Sociale 10 Gennaio 2000
( In G.U., 15 Febbraio, n. 37 )
Individuazione Di Qualifiche Equipollenti A Quella Del Centralinista Telefonico Non Vedente, Ai Fini Dell’ applicazione Della Legge 29 Marzo 1985, n. 113, Ai Sensi Di Quanto Disposto Dall’ Art. 45, Comma 12, Della Legge 17 Maggio 1999, n. 144.
Art. 1
Qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista telefonico.
- Ai sensi dell’ Art. 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999, e ai fini dell’ applicazione della legge n. 113 del 1985, le seguenti qualifiche sono riconosciute equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente:
operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico;
operatore telefonico addetto alla gestione e all’ utilizzazione di banche dati;
operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso.
Art. 2
Abilitazione professionale.
- Ai fini del conseguimento delle qualifiche equipollenti di cui all’ Art. 1 e dell’ iscrizione all’ Albo professionale nazionale, restano ferme le disposizioni di cui alla citata legge n. 113 del 1985.
Art. 3
Disposizioni finali.
- Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuate ulteriori qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente rispetto a quelle già indicate nel presente decreto.