Telelavoro ( Legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 22 – stralcio – )

LEGGE 12 novembre 2011 n.183 (in Suppl. ordinario n. 234 alla Gazz. Uff., 14 novembre, n. 265). – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2012)

ARTICOLO 22 – Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi

(omissis)

5. Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:

a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all’articolo 9, comma l, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53, possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;

b) al fine di facilitare l’inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma l dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalita’ del telelavoro;

c) ai medesimi fini di cui alla lettera h), fra le modalita’ di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro;

(omissis)


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