Art. 6 Regio decreto legge del 13.11.1924 n. 1825 – Conservazione del posto per gli impiegati

Nel caso di richiamo sotto le armi il principale conserverà all’impiegato il posto, e gli corrispondera` per il periodo di 3 mesi un’indennita` mensile pari alla retribuzione ordinaria corrisposta.

Il tempo passato dal richiamato in servizio militare verrà computato agli effetti dell’anzianità.

Nei casi d’interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia, il principale conserverà il posto al dipendente per il periodo di:

a – 3 mesi, se questi abbia un’anzianità di servizio non superiore ai 10 anni;

b – 6 mesi, se abbia un’anzianita` di servizio di oltre 10 anni.

Nel caso in cui alla lett. a) l’impiegato avrà diritto all’intera retribuzione per il primo mese e alla metà di essa per i successivi 2 mesi; nel caso della lett. b) all’intera retribuzione nei primi 2 mesi e alla meta` di essa per i successivi.

All’impiegato retribuito in tutto od in parte a provvigione, è dovuta, nelle stesse proporzioni e per lo stesso periodo di cui al capoverso precedente, un compenso calcolato sull’ ammontare medio delle provvigioni liquidate all’impiegato nel semestre precedente l’interruzione di servizio.

Nell’uno e nell’altro caso è in facoltà del principale di dedurre quanto l’impiegato abbia diritto di percepire per atti di previdenza da esso principale compiuti.

Per i casi d’interruzione del servizio per gravidanza o puerperio il principale conservera` all’impiegata il posto per il periodo di 3 mesi, corrispondendo la retribuzione per il primo mese e la meta` per gli altri 2. Se l’interruzione di servizio di cui al quarto e ottavo comma dura piu` dei termini massimi rispettivamente indicati, e il principale licenzi l’impiegato, saranno dovute le indennita` di licenziamento di cui all’art. 10.

Per la determinazione dell’anzianità utile agli effetti della liquidazione delle suddette indennità, viene dedotto il periodo di interruzione di servizio che precede immediatamente il licenziamento.

Le disposizioni del presente articolo non escludono l’eventuale diritto al risarcimento dei danni spettanti all’impiegato giusta le disposizioni delle leggi vigenti, ove la malattia o l’infortunio dipendano da colpa del principale o di terzi.

In caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal principale, l’impiegato ha diritto alla retribuzione normale o in caso di rifiuto del principale, alle indennità di licenziamento di cui all’art. 10. (1)

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(1) L’allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall’allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.


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