Oggetto comunicazioni obbligatorie (D.lgs 21 aprile 2000 n. 181, art. 4 bis)
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 181 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 154). – Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 (A).
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 25 luglio 2013, n. 34/2013; Messaggio INPS 29 luglio 2013, n. 12212.
ARTICOLO N.4 bis – Modalità di assunzione e adempimenti successivi (1).
1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all’assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l’obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l’assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , quelle previste per l’assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 , nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 .
2. All’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell’inizio della attivita’ di lavoro, i datori di lavoro [pubblici e] privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’ articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 . L’obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell’inizio della attivita’ lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 . Il datore di lavoro pubblico può assolvere all’obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 , con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (2).
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente (3).
5. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro (4):
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;
e-bis) trasferimento del lavoratore (5);
e-ter) distacco del lavoratore (6);
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro (7);
e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo di essa (8) (9).
6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonchè nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie (10) (11).
6-bis. All’ articolo 7 , comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , le parole: “o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze” sono soppresse (12).
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma (13).
7. Al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, d’intesa con la Conferenza Unificata (14)
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell’ articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , e del comma 1 dell’ articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , per il tramite dei soggetti di cui all’ articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all’assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all’ articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979 .
(1) Articolo inserito dall’articolo 6, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
(2) Comma modificato dall’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, successivamente sostituito dall’articolo 40, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133 e da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 3, della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
(3) A norma dell’articolo 19, comma 4, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la violazione degli obblighi di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato.
(4) Alinea modificato dall’articolo 5, comma 4, della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
(5) Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1183, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(6) Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1183, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(7) Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1183, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(8) Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1183, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(9) A norma dell’articolo 19, comma 3, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la violazione degli obblighi di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
(10) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 1184, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successivamente modificato dall’articolo 6, comma 4, della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
(11) A norma dell’articolo 9, comma 5, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 76.
(12) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1184, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(13) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1184, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(14) A norma dell’articolo 19, comma 3, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la violazione degli obblighi di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.