Contributo per baby sitting (L. 28 giugno 2012 n. 92, Art. 4 co. 24)
(in Suppl. ordinario n. 136 alla Gazz. Uff., 3 luglio 2012, n. 153).
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
(RIFORMA FORNERO – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO)
Art. 4
(Omissis)
24. Al fine di sostenere la genitorialita’, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:
(Omissis)
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalita’ di cui al comma 25, e’ disciplinata la possibilita’ di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternita’, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro (8).
(8) Vedi il D.M. 22 dicembre 2012.
(Omissis)