Congedo per unioni civili – LEGGE 20 maggio 2016, n. 76

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La presente legge istituisce l'unione civile tra  persone  dello
stesso sesso  quale  specifica  formazione  sociale  ai  sensi  degli
articoli 2  e  3  della  Costituzione  e  reca  la  disciplina  delle
convivenze di fatto. 
  2.  Due  persone  maggiorenni  dello  stesso  sesso   costituiscono
un'unione civile mediante dichiarazione di  fronte  all'ufficiale  di
stato civile ed alla presenza di due testimoni. 
  3. L'ufficiale di stato civile provvede  alla  registrazione  degli
atti di unione civile tra persone dello  stesso  sesso  nell'archivio
dello stato civile. 
  4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso: 
  a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo  matrimoniale
o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; 
  b) l'interdizione di una delle parti per infermita'  di  mente;  se
l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa, il pubblico  ministero
puo' chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile;  in
tal caso il procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza  che
ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato; 
  c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87,
primo comma, del codice civile; non possono altresi' contrarre unione
civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la  zia  e
la nipote; si applicano le disposizioni di cui al  medesimo  articolo
87; 
  d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o
tentato nei confronti di chi sia coniugato  o  unito  civilmente  con
l'altra parte; se e' stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero
sentenza di condanna di primo  o  secondo  grado  ovvero  una  misura
cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso e' sospesa  sino  a  quando  non  e'  pronunziata  sentenza  di
proscioglimento. 
  5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al  comma  4
comporta la nullita' dell'unione  civile  tra  persone  dello  stesso
sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si  applicano
gli articoli 65 e 68, nonche' le disposizioni di  cui  agli  articoli
119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile. 
  6. L'unione civile costituita in  violazione  di  una  delle  cause
impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione  dell'articolo  68
del codice civile, puo' essere  impugnata  da  ciascuna  delle  parti
dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero
e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e
attuale. L'unione civile costituita da una  parte  durante  l'assenza
dell'altra non puo' essere impugnata finche' dura l'assenza. 
  7. L'unione  civile  puo'  essere  impugnata  dalla  parte  il  cui
consenso e' stato estorto con violenza o  determinato  da  timore  di
eccezionale gravita' determinato da cause esterne alla parte  stessa.
Puo' essere altresi' impugnata dalla parte il cui consenso  e'  stato
dato per effetto di errore sull'identita' della persona o  di  errore
essenziale su qualita' personali dell'altra parte. L'azione non  puo'
essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo  che  e'
cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero
sia stato scoperto l'errore. L'errore  sulle  qualita'  personali  e'
essenziale qualora, tenute presenti le condizioni  dell'altra  parte,
si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso  se  le
avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi: 
  a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da  impedire
lo svolgimento della vita comune; 
  b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri  2),
3) e 4), del codice civile. 
  8. La parte puo' in  qualunque  tempo  impugnare  il  matrimonio  o
l'unione civile dell'altra parte. Se  si  oppone  la  nullita'  della
prima unione  civile,  tale  questione  deve  essere  preventivamente
giudicata. 
  9. L'unione civile tra persone dello stesso  sesso  e'  certificata
dal relativo documento attestante la  costituzione  dell'unione,  che
deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del  loro
regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati  anagrafici
e alla residenza dei testimoni. 
  10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile  le  parti
possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione  civile  tra
persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro
cognomi. La parte puo' anteporre o  posporre  al  cognome  comune  il
proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di
stato civile. 
  11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso le parti acquistano gli stessi diritti e  assumono  i  medesimi
doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco  all'assistenza
morale e materiale  e  alla  coabitazione.  Entrambe  le  parti  sono
tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze  e  alla  propria
capacita' di lavoro  professionale  e  casalingo,  a  contribuire  ai
bisogni comuni. 
  12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e
fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il  potere
di attuare l'indirizzo concordato. 
  13. Il regime patrimoniale dell'unione  civile  tra  persone  dello
stesso sesso, in mancanza di  diversa  convenzione  patrimoniale,  e'
costituito dalla comunione dei beni. In materia di  forma,  modifica,
simulazione e capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali
si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice  civile.  Le
parti non possono derogare ne' ai  diritti  ne'  ai  doveri  previsti
dalla  legge  per  effetto  dell'unione  civile.  Si   applicano   le
disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI  del
titolo VI del libro primo del codice civile. 
  14. Quando la condotta della parte dell'unione civile e'  causa  di
grave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero alla liberta'
dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, puo' adottare  con
decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter  del
codice civile. 
  15.  Nella  scelta  dell'amministratore  di  sostegno  il   giudice
tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione  civile  tra
persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono
essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la  quale  puo'
presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa. 
  16. La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando
il male minacciato riguarda la persona  o  i  beni  dell'altra  parte
dell'unione civile costituita dal contraente o da  un  discendente  o
ascendente di lui. 
  17. In caso di  morte  del  prestatore  di  lavoro,  le  indennita'
indicate  dagli  articoli  2118  e  2120  del  codice  civile  devono
corrispondersi anche alla parte dell'unione civile. 
  18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile. 
  19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso  si  applicano
le disposizioni di cui al titolo XIII  del  libro  primo  del  codice
civile, nonche' gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo
comma, numero 4), e 2659 del codice civile. 
  20. Al solo fine di  assicurare  l'effettivita'  della  tutela  dei
diritti e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall'unione
civile tra  persone  dello  stesso  sesso,  le  disposizioni  che  si
riferiscono al matrimonio e  le  disposizioni  contenenti  le  parole
«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque  ricorrono  nelle
leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonche'
negli atti amministrativi e nei contratti  collettivi,  si  applicano
anche ad ognuna delle parti  dell'unione  civile  tra  persone  dello
stesso sesso. La disposizione di cui al  periodo  precedente  non  si
applica alle norme del codice  civile  non  richiamate  espressamente
nella presente legge, nonche' alle disposizioni di cui alla  legge  4
maggio 1983, n. 184. Resta fermo  quanto  previsto  e  consentito  in
materia di adozione dalle norme vigenti. 
  21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si
applicano le disposizioni previste dal capo III  e  dal  capo  X  del
titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo  IV
del libro secondo del codice civile. 
  22. La morte o la dichiarazione di  morte  presunta  di  una  delle
parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento. 
  23.  L'unione  civile  si  scioglie  altresi'  nei  casi   previsti
dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a),  c),  d)  ed  e),
della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 
  24. L'unione civile si scioglie, inoltre,  quando  le  parti  hanno
manifestato anche disgiuntamente la volonta' di scioglimento  dinanzi
all'ufficiale  dello  stato  civile.  In  tale  caso  la  domanda  di
scioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi  tre  mesi  dalla
data della manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione. 
  25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4,  5,  primo
comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9,  9-bis,  10,  12-bis,
12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge  1°  dicembre
1970, n. 898, nonche' le disposizioni di cui al Titolo II  del  libro
quarto del codice di procedura civile ed agli articoli  6  e  12  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   132,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. 
  26.  La  sentenza  di  rettificazione  di  attribuzione  di   sesso
determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso. 
  27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi  abbiano
manifestato la volonta' di non sciogliere  il  matrimonio  o  di  non
cessarne gli  effetti  civili,  consegue  l'automatica  instaurazione
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. 
  28. Fatte salve le disposizioni di  cui  alla  presente  legge,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o  piu'  decreti  legislativi  in
materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel  rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a)  adeguamento  alle  previsioni  della   presente   legge   delle
disposizioni  dell'ordinamento  dello  stato  civile  in  materia  di
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; 
  b)  modifica  e  riordino  delle  norme  in  materia   di   diritto
internazionale privato, prevedendo  l'applicazione  della  disciplina
dell'unione civile tra persone  dello  stesso  sesso  regolata  dalle
leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso  che
abbiano  contratto  all'estero  matrimonio,  unione  civile  o  altro
istituto analogo; 
  c)  modificazioni  ed  integrazioni  normative  per  il  necessario
coordinamento con la  presente  legge  delle  disposizioni  contenute
nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e  nei
decreti. 
  29. I decreti legislativi di cui  al  comma  28  sono  adottati  su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto  con  il  Ministro
dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al  comma  28,  a
seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, e'  trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'  su  di
esso siano espressi, entro  sessanta  giorni  dalla  trasmissione,  i
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso
tale termine il decreto  puo'  essere  comunque  adottato,  anche  in
mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei  pareri
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono  la  scadenza  del
termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine e'  prorogato  di
tre mesi. Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi  integrativi  di  informazione  e  motivazione.   I   pareri
definitivi delle Commissioni competenti  per  materia  sono  espressi
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 
  31. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  di  ciascun
decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il  Governo  puo'
adottare disposizioni integrative e correttive del decreto  medesimo,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato  comma
28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30. 
  32. All'articolo 86 del codice  civile,  dopo  le  parole:  «da  un
matrimonio» sono inserite le seguenti: «o  da  un'unione  civile  tra
persone dello stesso sesso». 
  33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole:  «impugnare
il matrimonio» sono inserite le  seguenti:  «o  l'unione  civile  tra
persone dello stesso sesso». 
  34. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'interno, da emanare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite
le disposizioni transitorie necessarie per  la  tenuta  dei  registri
nell'archivio dello stato civile nelle more  dell'entrata  in  vigore
dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a). 
  35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano  efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  36. Ai fini delle disposizioni di cui  ai  commi  da  37  a  67  si
intendono per «conviventi di fatto»  due  persone  maggiorenni  unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di  reciproca  assistenza
morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita'
o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. 
  37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui  al  comma
36, per l'accertamento della stabile  convivenza  si  fa  riferimento
alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
  38. I conviventi di fatto hanno gli  stessi  diritti  spettanti  al
coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario. 
  39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto  hanno
diritto reciproco di visita, di assistenza nonche'  di  accesso  alle
informazioni personali, secondo le  regole  di  organizzazione  delle
strutture  ospedaliere  o  di   assistenza   pubbliche,   private   o
convenzionate, previste per i coniugi e i familiari. 
  40. Ciascun convivente di fatto puo' designare  l'altro  quale  suo
rappresentante con poteri pieni o limitati: 
  a) in caso di malattia che comporta incapacita' di intendere  e  di
volere, per le decisioni in materia di salute; 
  b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le
modalita' di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. 
  41. La designazione di cui al  comma  40  e'  effettuata  in  forma
scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita'  di  redigerla,
alla presenza di un testimone. 
  42. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  337-sexies  del  codice
civile, in caso di  morte  del  proprietario  della  casa  di  comune
residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di  continuare
ad abitare nella stessa per due anni  o  per  un  periodo  pari  alla
convivenza se superiore a due anni e  comunque  non  oltre  i  cinque
anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o  figli  disabili  del
convivente superstite,  il  medesimo  ha  diritto  di  continuare  ad
abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a
tre anni. 
  43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel  caso  in  cui  il
convivente superstite cessi di  abitare  stabilmente  nella  casa  di
comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova
convivenza di fatto. 
  44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto
di locazione della casa di comune residenza, il convivente  di  fatto
ha facolta' di succedergli nel contratto. 
  45.  Nel  caso  in  cui  l'appartenenza  ad  un  nucleo   familiare
costituisca titolo  o  causa  di  preferenza  nelle  graduatorie  per
l'assegnazione di alloggi di edilizia  popolare,  di  tale  titolo  o
causa di preferenza  possono  godere,  a  parita'  di  condizioni,  i
conviventi di fatto. 
  46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo  del
codice civile, dopo l'articolo 230-bis e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al  convivente  di  fatto
che presti stabilmente  la  propria  opera  all'interno  dell'impresa
dell'altro  convivente   spetta   una   partecipazione   agli   utili
dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con  essi  nonche'  agli
incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento,  commisurata
al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non  spetta  qualora
tra  i  conviventi  esista  un  rapporto  di  societa'  o  di  lavoro
subordinato». 
  47. All'articolo  712,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura
civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le  seguenti:  «o
del convivente di fatto». 
  48. Il convivente di fatto puo' essere nominato tutore, curatore  o
amministratore di sostegno,  qualora  l'altra  parte  sia  dichiarata
interdetta  o  inabilitata  ai  sensi  delle  norme  vigenti   ovvero
ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile. 
  49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da  fatto
illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile  alla
parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati  per  il
risarcimento del danno al coniuge superstite. 
  50.  I  conviventi  di  fatto  possono  disciplinare   i   rapporti
patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la  sottoscrizione
di un contratto di convivenza. 
  51. Il contratto di cui al comma 50, le  sue  modifiche  e  la  sua
risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena  di  nullita',  con
atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione  autenticata  da
un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme
imperative e all'ordine pubblico. 
  52. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi, il professionista  che  ha
ricevuto l'atto  in  forma  pubblica  o  che  ne  ha  autenticato  la
sottoscrizione  ai  sensi  del  comma  51  deve  provvedere  entro  i
successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune  di  residenza
dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli  articoli
5 e 7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
  53.  Il  contratto  di  cui  al   comma   50   reca   l'indicazione
dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le
comunicazioni inerenti  al  contratto  medesimo.  Il  contratto  puo'
contenere: 
  a) l'indicazione della residenza; 
  b) le modalita' di contribuzione  alle  necessita'  della  vita  in
comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e  alla  capacita'  di
lavoro professionale o casalingo; 
  c) il regime patrimoniale della comunione dei  beni,  di  cui  alla
sezione III del capo VI del titolo VI  del  libro  primo  del  codice
civile. 
  54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza  puo'
essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con
le modalita' di cui al comma 51. 
  55.   Il   trattamento   dei   dati   personali   contenuti   nelle
certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa
prevista dal codice in materia di protezione dei dati  personali,  di
cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  garantendo  il
rispetto  della  dignita'  degli   appartenenti   al   contratto   di
convivenza.  I  dati   personali   contenuti   nelle   certificazioni
anagrafiche non possono  costituire  elemento  di  discriminazione  a
carico delle parti del contratto di convivenza. 
  56. Il contratto di convivenza non puo' essere sottoposto a termine
o condizione.  Nel  caso  in  cui  le  parti  inseriscano  termini  o
condizioni, questi si hanno per non apposti. 
  57. II contratto di convivenza e' affetto  da  nullita'  insanabile
che puo' essere fatta  valere  da  chiunque  vi  abbia  interesse  se
concluso: 
  a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di
un altro contratto di convivenza; 
  b) in violazione del comma 36; 
  c) da persona minore di eta'; 
  d) da persona interdetta giudizialmente; 
  e) in caso di condanna per il delitto di cui  all'articolo  88  del
codice civile. 
  58. Gli effetti del contratto  di  convivenza  restano  sospesi  in
pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o  nel  caso  di
rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per  il  delitto  di
cui all'articolo  88  del  codice  civile,  fino  a  quando  non  sia
pronunciata sentenza di proscioglimento. 
  59. Il contratto di convivenza si risolve per: 
  a) accordo delle parti; 
  b) recesso unilaterale; 
  c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un  convivente
ed altra persona; 
  d) morte di uno dei contraenti. 
  60. La risoluzione del contratto di convivenza  per  accordo  delle
parti o per recesso unilaterale deve essere redatta  nelle  forme  di
cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a  norma
del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione  dei
beni, la sua risoluzione determina lo  scioglimento  della  comunione
medesima e si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di
cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del  libro  primo  del
codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio  per
gli atti di  trasferimento  di  diritti  reali  immobiliari  comunque
discendenti dal contratto di convivenza. 
  61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto  di  convivenza
il professionista che riceve o che autentica l'atto e' tenuto,  oltre
che agli  adempimenti  di  cui  al  comma  52,  a  notificarne  copia
all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso
in cui la casa  familiare  sia  nella  disponibilita'  esclusiva  del
recedente, la dichiarazione di recesso,  a  pena  di  nullita',  deve
contenere il termine, non inferiore a  novanta  giorni,  concesso  al
convivente per lasciare l'abitazione. 
  62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che
ha contratto matrimonio o unione  civile  deve  notificare  all'altro
contraente, nonche' al professionista che ha ricevuto  o  autenticato
il contratto di convivenza, l'estratto  di  matrimonio  o  di  unione
civile. 
  63. Nel caso di cui alla lettera d) del  comma  59,  il  contraente
superstite o gli eredi del contraente deceduto devono  notificare  al
professionista  che  ha  ricevuto  o  autenticato  il  contratto   di
convivenza  l'estratto  dell'atto  di  morte  affinche'  provveda  ad
annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione
del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza. 
  64. Dopo l'articolo 30 della legge  31  maggio  1995,  n.  218,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 30-bis (Contratti  di  convivenza).  -  1.  Ai  contratti  di
convivenza si applica la legge nazionale comune  dei  contraenti.  Ai
contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del  luogo  in
cui la convivenza e' prevalentemente localizzata. 
  2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee  ed  internazionali
che regolano il caso di cittadinanza plurima». 
  65. In caso di cessazione della convivenza  di  fatto,  il  giudice
stabilisce  il  diritto  del  convivente   di   ricevere   dall'altro
convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia
in grado di provvedere al proprio mantenimento.  In  tali  casi,  gli
alimenti sono assegnati per  un  periodo  proporzionale  alla  durata
della convivenza e nella misura determinata  ai  sensi  dell'articolo
438, secondo comma, del codice civile. Ai fini  della  determinazione
dell'ordine degli obbligati ai sensi  dell'articolo  433  del  codice
civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente  comma
e' adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle. 
  66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1  a  35  del
presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni  di  euro
per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni
di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno  2019,  in
11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni
di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in
22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: 
  a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3  milioni  di
euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro  per  l'anno  2019,  a  5
milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021,
a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione  del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2017,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017
e 2018, dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2016, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla
base dei dati comunicati dall'INPS, provvede  al  monitoraggio  degli
oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da  11
a 20  del  presente  articolo  e  riferisce  in  merito  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al comma 66, il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con  proprio
decreto, alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura
finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la
natura di spese rimodulabili, ai sensi  dell'articolo  21,  comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nell'ambito  dello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. 
  68. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67. 
  69. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

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