DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148 – Art.41
Art. 41
(Contratto di espansione)
1. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto
previsto al comma 1-bis, nell'ambito dei processi di
reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un
organico superiore a 1.000 unita' lavorative che comportano, in tutto
o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali
finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attivita',
nonche' la conseguente esigenza di modificare le competenze
professionali in organico mediante un loro piu' razionale impiego e,
in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalita',
l'impresa puo' avviare una procedura di consultazione, secondo le
modalita' e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare
in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o con le
loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza
sindacale unitaria.
1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unita'
lavorative in organico di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a
100 unita', e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis,
a 100 unita', calcolate complessivamente nelle ipotesi di
aggregazione di imprese stabile con un'unica finalita' produttiva o
di servizi.
2. Il contratto di cui al comma 1 e' di natura gestionale e deve
contenere:
a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei
relativi profili professionali compatibili con i piani di
reindustrializzazione o riorganizzazione;
b) la programmazione temporale delle assunzioni;
c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti
di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante
di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) relativamente alle professionalita' in organico, la riduzione
complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori
interessati, nonche' il numero dei lavoratori che possono accedere al
trattamento previsto dal comma 5.
3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento straordinario di
integrazione salariale puo' essere richiesto per un periodo non
superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
4. Ai fini della stipula del contratto di espansione il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di
formazione e di riqualificazione nonche' il numero delle assunzioni.
5. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di 60 mesi dal
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano
maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui
all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso
in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro
riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo
diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di
lavoro, un'indennita' mensile, ove spettante comprensiva
dell'indennita' NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo
maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di
lavoro, cosi' come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a
pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di
lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento
del diritto, con esclusione del periodo gia' coperto dalla
contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di
lavoro. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro
il limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno
2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8 milioni di
euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura di consultazione
di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non puo'
prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici
di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati
dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di sessanta mesi
dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano
maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione
anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e
previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori
interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e
fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento
pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro,
un'indennita' mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo
maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di
lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile
della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il
datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al
conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica
della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di
lavoro per l'indennita' mensile e' ridotto di un importo equivalente
alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore
di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del
diritto alla pensione anticipata e' ridotto di un importo equivalente
alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del
medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni
caso i criteri di computo della contribuzione figurativa. Per le
imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unita'
lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di
ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i
programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del numero dei
lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2, si
impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori
che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la
riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al
precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo
calcolato sulla base dell'ultima mensilita' di spettanza teorica
della prestazione NASpI al lavoratore. Allo scopo di dare attuazione
al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato
presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione
di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in
relazione agli obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato a versare
mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la
contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento
mensile di cui al presente comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le
prestazioni. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti
entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per
l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di
euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024. Se
nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge
il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al
predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo
governativo e conseguentemente non puo' prendere in considerazione
ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. 6. La prestazione di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo
puo' essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di
solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 gia' costituiti o in
corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai
relativi atti istitutivi.
7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di
beneficiare della prestazione prevista dai commi 5 e 5-bis e'
consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni
previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non puo'
essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale
o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per
ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva
dell'orario di lavoro puo' essere concordata, ove necessario, fino al
100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto
di espansione e' stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al
presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa
di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per
l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni
di euro per l'anno 2022. Se nel corso della procedura di
consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere
alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non
puo' prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai
benefici di cui al comma 3 e al presente comma. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati
dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 8. L'impresa e' tenuta a presentare un progetto di formazione e di
riqualificazione che puo' intendersi assolto, previa idonea
certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora
il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento
necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica
professionale, rispetto a quella cui e' adibito il lavoratore,
utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola
applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a
garantire l'effettivita' della formazione necessarie per fare
conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a
cui sara' adibito il lavoratore. Ai lavoratori individuati nel
presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste dall'articolo 24-bis. Il progetto, che e' parte integrante
del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le
modalita' attuative, il numero complessivo dei lavoratori
interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze
tecniche professionali iniziali e finali, e' distinto per categorie e
garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera
f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
94033 del 13 gennaio 2016.
9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei
lavoratori che accettano l'indennita', ai fini della loro efficacia,
devono essere depositati secondo le modalita' stabilite dal decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i
lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e gli altri
atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i
requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico
vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.
10. Il contratto di espansione e' compatibile con l'utilizzo di
altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso
quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Sottosegretario di
Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto
2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014.