Indennità in caso di morte (Art. 2122 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)

Codice Civile – R.D. – 16/03/1942 , n. 262 – Gazzetta 04/04/1942 , n.79

(Omissis)

Articolo 2122

Indennità in caso di morte

  1. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge [548, 585], ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
  2. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
  3. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima [565 ss.] (1).
  4. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennità [458].

(1) La Corte cost., con sentenza 19 gennaio 1972, n. 8 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennità di cui allo stesso articolo».

(Omissis)


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!