Lavoratrici in gravidanza (D.lgs 26 Marzo 2001 n. 151, Artt. 3, 4 e 5)
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
( in Suppl. ordinario alla G.U., 26 aprile, n. 96 )
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’ articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
– Omissis –
Art. 3
Divieto di discriminazione
- È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’ accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’ articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
- È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l’ accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’ articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
- È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l’ attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
– Omissis –
Art. 4
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)
- In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtè delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell’ articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell’ articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l’ osservanza delle disposizioni delle leggi medesime (1) .
- L’ assunzione di personale a tempo determinato e l’ utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva (1).
- Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’ impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
- Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’ accoglienza del minore adottato o in affidamento.
- Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all’ assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.
(1) Comma così modificato dall’ articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
Art. 5
Anticipazione del trattamento di fine rapporto (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
- Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’ articolo 32, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell’ articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione.
– Omissis –