Art. 26
Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale
1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente
con modalita' telematiche su appositi moduli resi disponibili dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito
www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione
territoriale del lavoro competente con le modalita' individuate con
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui
al comma 3.
2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui
al comma 1 il lavoratore ha la facolta' di revocare le dimissioni e
la risoluzione consensuale con le medesime modalita'.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di
identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o
che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di
lavoro e del lavoratore, le modalita' di trasmissione nonche' gli
standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.
4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 puo' avvenire anche
per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei
consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato
nazionale del lavoro nonche' degli enti bilaterali e delle
commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1,
lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che
alteri i moduli di cui al comma 1 e' punito con la sanzione
amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e
l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni
territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel
caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono
nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile
o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76
del decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono
abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno
2012, n. 92.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.