Diritto d’autore Codice Civile – Artt. 2575-2583

 

Codice Civile

 

 

– Omissis –

 

Art. 2575

Oggetto del diritto.

 

  1. Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’ architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (1).

 

(1) V. L. 22 aprile 1941, n. 633, nonché Art. 3 D.P.R. 14 maggio 1974, n. 490, che estende alla televisione i diritti previsti dall’ Art. 29 L. 22 aprile 1941, n. 633. V., inoltre, D.P.R. 20 ottobre 1962, n. 1842, che approva lo statuto della Società italiana degli autori ed editori.

Art. 2576

Acquisto del diritto.

 

  1. Il titolo originario dell’ acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’ opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale (1).

 

(1) V. Art. 6 L. 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 2577

Contenuto del diritto.

 

  1. L’ autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’ opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge [2581] (1).
  2. L’ autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’ opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’ opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

 

(1) V. Artt. 12 e 20 L. 22 aprile 1941, n. 633 e R.D. 18 maggio 1942, n. 1369

Art. 2578

Progetti di lavori.

 

  1. All’ autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso (1).

 

(1) V. Art. 99 L. 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 2579

Interpreti ed esecutori.

 

  1. Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali (1), indipendentemente dall’ eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
  2. Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

 

(1) V. Artt. 80 ss. L. 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 2580

Soggetti del diritto (1).

 

  1. Il diritto di autore spetta all’ autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali (2).

 

(1) L’ Art. 12 L. 8 marzo 1975, n. 39 ha abrogato l’ originario comma 2 che figurava nel testo dell’ articolo.
(2) V. Art. 108 L. 22 aprile 1941, n. 633

Art. 2581

Trasferimento dei diritti di utilizzazione.

 

  1. I diritti di utilizzazione sono trasferibili.
  2. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto [2725] (1).

 

(1) V. Artt. 107 ss. L. 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 2582

Ritiro dell’ opera dal commercio.

 

  1. L’ autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’ opera dal commercio, salvo l’ obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’ opera medesima.
  2. Questo diritto è personale e intrasmissibile (1).

 

(1) V. Art. 142 L. 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 2583

Leggi speciali.

 

  1. L’ esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali (1).

 

(1) V. L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

– Omissis –

 

 

 

 

 

 

 


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