Disoccupazione indennità – NASpI – DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
il quale,  allo  scopo  di  assicurare,  in  caso  di  disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia  contributiva  dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il  coinvolgimento  attivo  di  quanti  siano
espulsi  dal  mercato  del  lavoro  ovvero   siano   beneficiari   di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure  amministrative  e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega  il  Governo  ad
adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali,  tenuto  conto  delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera b), della citata legge n.  183
del 2014, recante i criteri di  delega  relativi  al  riordino  della
normativa in materia di ammortizzatori sociali con  riferimento  agli
strumenti di sostegno in  caso  di  disoccupazione  involontaria,  in
particolare tramite la rimodulazione dell'Assicurazione  sociale  per
l'impiego (ASpI); 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, il quale,
allo scopo di  garantire  la  fruizione  dei  servizi  essenziali  in
materia  di  politica  attiva  del  lavoro  su  tutto  il  territorio
nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle  relative
funzioni amministrative, delega il Governo ad  adottare  uno  o  piu'
decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino  della  normativa  in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, lettera p), della  legge  n.  183  del
2014, recante il criterio  di  delega  relativo  all'introduzione  di
principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di
un collegamento tra misure  di  sostegno  al  reddito  della  persona
inoccupata o disoccupata  e  misure  volte  al  suo  inserimento  nel
tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la
ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri
operatori  accreditati,  con  obbligo  di  presa  in  carico,  e   la
previsione  di  adeguati  strumenti   e   forme   di   remunerazione,
proporzionate   alla   difficolta'   di   collocamento,   a    fronte
dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di
fondi regionali a cio' destinati, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica statale o regionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 dicembre 2014; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 febbraio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 febbraio 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI 
 
  1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso  la  Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui  all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito  dell'Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo  2  della  legge  28
giugno  2012,  n.  92,  una  indennita'  mensile  di  disoccupazione,
denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI)», avente la funzione di fornire una  tutela  di  sostegno  al
reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che  abbiano
perduto  involontariamente   la   propria   occupazione.   La   NASpI
sostituisce  le  prestazioni   di   ASpI   e   mini-ASpI   introdotte
dall'articolo 2 della legge n. 92  del  2012,  con  riferimento  agli
eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Art. 2 
 
 
                             Destinatari 
 
  1.  Sono  destinatari  della  NASpI  i  lavoratori  dipendenti  con
esclusione dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato  delle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
nonche' degli operai agricoli a tempo  determinato  o  indeterminato,
per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui  all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.  160,  all'articolo  25
della legge 8 agosto 1972, n. 457,  all'articolo  7  della  legge  16
febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,
n. 247. 

Art. 3 
 
 
                              Requisiti 
 
  1. La NASpI e'  riconosciuta  ai  lavoratori  che  abbiano  perduto
involontariamente   la   propria   occupazione   e   che   presentino
congiuntamente i seguenti requisiti: 
  a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.  181,  e
successive modificazioni; 
  b) possano far valere, nei quattro  anni  precedenti  l'inizio  del
periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; 
  c) possano far  valere  trenta  giornate  di  lavoro  effettivo,  a
prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che  precedono
l'inizio del periodo di disoccupazione. 
  2.  La  NASpI  e'  riconosciuta  anche  ai  lavoratori  che   hanno
rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi  di  risoluzione
consensuale del rapporto  di  lavoro  intervenuta  nell'ambito  della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.  604,
come modificato dall'articolo 1, comma 40,  della  legge  n.  92  del
2012. 

Art. 4 
 
 
                          Calcolo e misura 
 
  1. La NASpI e' rapportata  alla  retribuzione  imponibile  ai  fini
previdenziali degli ultimi quattro  anni  divisa  per  il  numero  di
settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. 
  2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel
2015 all'importo di 1.195 euro,  rivalutato  annualmente  sulla  base
della variazione dell'indice ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie  degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno
precedente, la NASpI e' pari  al  75  per  cento  della  retribuzione
mensile. Nei casi in cui la retribuzione  mensile  sia  superiore  al
predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per  cento  del  predetto
importo incrementato  di  una  somma  pari  al  25  per  cento  della
differenza tra la retribuzione mensile  e  il  predetto  importo.  La
NASpI non puo' in ogni  caso  superare  nel  2015  l'importo  mensile
massimo di  1.300  euro,  rivalutato  annualmente  sulla  base  della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. 
  3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni  mese  a  decorrere  dal
primo giorno del quarto mese di fruizione. 
  4. Alla NASpI non  si  applica  il  prelievo  contributivo  di  cui
all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 

Art. 5 
 
                               Durata 
 
  1. La NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero di  settimane
pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro
anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati  i  periodi
contributivi  che  hanno  gia'  dato  luogo   ad   erogazione   delle
prestazioni di disoccupazione.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  14
SETTEMBRE 2015, N. 148)).

Art. 6 
 
 
               Domanda e decorrenza della prestazione 
 
  1. La domanda di NASpI e' presentata all'INPS  in  via  telematica,
entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla  cessazione
del rapporto di lavoro.
  2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno  successivo  alla
cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,  qualora  la  domanda   sia
presentata successivamente a tale data, dal primo  giorno  successivo
alla data di presentazione della domanda. 

Art. 7 
 
 
                           Condizionalita' 
 
  1.  L'erogazione  della  NASpI  e'   condizionata   alla   regolare
partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa  nonche'  ai
percorsi  di  riqualificazione  professionale  proposti  dai  Servizi
competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. 
  2. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n.  183,  sono  introdotte  ulteriori  misure
volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva  di
un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da adottare entro 90 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono determinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione  della
presente    disposizione    nonche'     le     misure     conseguenti
all'inottemperanza agli obblighi di  partecipazione  alle  azioni  di
politica attiva di cui al comma 1. 

Art. 8 
 
 
                Incentivo all'autoimprenditorialita' 
 
  1. Il lavoratore avente diritto  alla  corresponsione  della  NASpI
puo' richiedere  la  liquidazione  anticipata,  in  unica  soluzione,
dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli
e'  stato  ancora  erogato,  a  titolo  di  incentivo  all'avvio   di
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale  o  per  la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale  di  una  cooperativa
nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione  di
attivita' lavorative da parte del socio. 
  2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione  della  NASpI  non
da' diritto alla contribuzione figurativa,  ne'  all'Assegno  per  il
nucleo familiare. 
  3. Il  lavoratore  che  intende  avvalersi  della  liquidazione  in
un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS,  a  pena  di
decadenza, domanda di anticipazione in via  telematica  entro  trenta
giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma  o  di
impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di  una  quota  di
capitale sociale della cooperativa.    
4. Il lavoratore che instaura un  rapporto  di  lavoro  subordinato
prima  della  scadenza  del  periodo  per  cui  e'  riconosciuta   la
liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero
l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di  lavoro
subordinato  sia  instaurato  con  la  cooperativa  della  quale   il
lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. 

Art. 9 
 
        Compatibilita' con il rapporto di lavoro subordinato 
 
  1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la  NASpI
instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia
superiore al reddito minimo escluso  da  imposizione  fiscale  decade
dalla prestazione, salvo il caso in cui la  durata  del  rapporto  di
lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la  prestazione  e'
sospesa  d'ufficio  per  la  durata  del  rapporto  di   lavoro.   La
contribuzione versata durante il periodo di sospensione e'  utile  ai
fini di cui agli articoli 3 e 5. 
  2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la  NASpI
instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia
inferiore al  reddito  minimo  escluso  da  imposizione  conserva  il
diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10,
a condizione che comunichi all'INPS entro trenta  giorni  dall'inizio
dell'attivita' il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o,
qualora   il   lavoratore   sia   impiegato    con    contratto    di
somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di  lavoro
o dall'utilizzatore  per  i  quali  il  lavoratore  prestava  la  sua
attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha  determinato
il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi  rapporti  di
collegamento   o   di   controllo    ovvero    assetti    proprietari
sostanzialmente coincidenti. La contribuzione  versata  e'  utile  ai
fini di cui agli articoli 3 e 5.    
3. Il  lavoratore  titolare  di  due  o  piu'  rapporti  di  lavoro
subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei  detti  rapporti  a
seguito  di  licenziamento,  dimissioni  per  giusta  causa,   o   di
risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito  della  procedura  di
cui  all'articolo  7  della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  come
modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del  2012,  e
il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o  inferiore  alle
detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico  delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ha  diritto,  ricorrendo  tutti  gli  altri
requisiti,  di  percepire  la  NASpI,  ridotta  nei  termini  di  cui
all'articolo 10, a condizione che  comunichi  all'INPS  entro  trenta
giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.    
 4.   La   contribuzione   relativa    all'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i  superstiti  versata
in relazione all'attivita' di lavoro subordinato  non  da'  luogo  ad
accrediti contributivi ed e' riversata  integralmente  alla  Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui  all'articolo
24 della legge n. 88 del 1989. 

  Art. 10 
 
 
Compatibilita' con lo svolgimento di attivita'  lavorativa  in  forma
                  autonoma o di impresa individuale 
 
  1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la  NASpI
intraprenda   un'attivita'   lavorativa   autonoma   o   di   impresa
individuale,  dalla  quale  ricava  un  reddito  che  corrisponde   a
un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai  sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
deve informare  l'INPS  entro  un  mese  dall'inizio  dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che  prevede  di  trarne.  La  NASpI  e'
ridotta di un importo pari all'80 per  cento  del  reddito  previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la  data  di  inizio
dell'attivita' e la data in  cui  termina  il  periodo  di  godimento
dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di
cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al  momento  della
presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  e'
tenuto   a   presentare   all'INPS   un'apposita    autodichiarazione
concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma  o
di impresa individuale entro il 31 marzo  dell'anno  successivo.  Nel
caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto  a  restituire  la  NASpI  percepita  dalla  data  di   inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale.    
2.   La   contribuzione   relativa    all'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i  superstiti  versata
in  relazione  all'attivita'  lavorativa  autonoma   o   di   impresa
individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed  e'  riversata
integralmente alla  Gestione  prestazioni  temporanee  ai  lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989. 

Art. 11 
 
 
                              Decadenza 
 
  1. Ferme restando le  misure  conseguenti  all'inottemperanza  agli
obblighi di partecipazione alle azioni di  politica  attiva  previste
dal decreto di cui all'articolo 7,  comma  3,  il  lavoratore  decade
dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: 
  a) perdita dello stato di disoccupazione; 
  b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata  senza  provvedere
alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; 
  c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa
individuale senza provvedere alla comunicazione di  cui  all'articolo
10, comma 1, primo periodo; 
  d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato; 
  e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario  di  invalidita',
salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI. 

Art. 12 
 
 
                      Contribuzione figurativa 
 
  1. La contribuzione figurativa e' rapportata alla  retribuzione  di
cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione  pari  a
1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso. 
  2. Le  retribuzioni  computate  nei  limiti  di  cui  al  comma  1,
rivalutate fino alla data di  decorrenza  della  pensione,  non  sono
prese in considerazione  per  la  determinazione  della  retribuzione
pensionabile qualora siano di  importo  inferiore  alla  retribuzione
media  pensionabile  ottenuta  non  considerando  tali  retribuzioni.
Rimane salvo il  computo  dell'anzianita'  contributiva  relativa  ai
periodi eventualmente  non  considerati  nella  determinazione  della
retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

Art. 13 
 
 
            Misura dell'indennita' per i soci lavoratori 
                      ed il personale artistico 
 
  1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  30  aprile  1970,  n.  602,  e  per  il
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato,  a  decorrere
dal 1° maggio 2015 la  NASpI  e'  corrisposta  nella  misura  di  cui
all'articolo 4. 

Art. 14 
 
 
                               Rinvio 
 
  1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia  di  ASpI  in
quanto compatibili. 

Art. 15 
 
Indennita'  di  disoccupazione  per  i  lavoratori  con  rapporto  di
collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL 
 
  1. In  attesa  degli  interventi  di  semplificazione,  modifica  o
superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo  1,  comma
7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via  sperimentale  per
il 2015, in relazione agli eventi di  disoccupazione  verificatisi  a
decorrere dal 1°  gennaio  2015  e  sino  al  31  dicembre  2015,  e'
riconosciuta ai collaboratori  coordinati  e  continuativi,  anche  a
progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti
in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati  e  privi  di
partita  IVA,  che  abbiano  perduto  involontariamente  la   propria
occupazione, una  indennita'  di  disoccupazione  mensile  denominata
DIS-COLL. 
  2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al  comma  1  che
presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 
  a) siano, al momento della domanda  di  prestazione,  in  stato  di
disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  lettera  c),  del
decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni; 
  b) possano far valere almeno un mese di contribuzione  nel  periodo
che va dal primo gennaio  dell'anno  solare  precedente  l'evento  di
cessazione dal lavoro al predetto evento; 
  c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento
di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto
di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un  mese
e  che  abbia  dato  luogo  a  un  reddito  almeno  pari  alla  meta'
dell'importo  che  da'  diritto   all'accredito   di   un   mese   di
contribuzione. 
  3.  La  DIS-COLL  e'  rapportata  al  reddito  imponibile  ai  fini
previdenziali  risultante  dai  versamenti  contributivi  effettuati,
derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma  1,  relativo
all'anno in cui si e' verificato l'evento di cessazione dal lavoro  e
all'anno  solare  precedente,  diviso  per  il  numero  di  mesi   di
contribuzione, o frazione di essi. 
  4.  La  DIS-COLL,  rapportata  al  reddito   medio   mensile   come
determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello stesso  reddito
nel caso in cui il reddito mensile sia  pari  o  inferiore  nel  2015
all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato  sulla  base  della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno  precedente.  Nel
caso in cui il  reddito  medio  mensile  sia  superiore  al  predetto
importo la DIS-COLL e' pari al 75  per  cento  del  predetto  importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della  differenza  tra
il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non  puo'
in ogni caso superare l'importo massimo mensile  di  1.300  euro  nel
2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione  dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le  famiglie  degli  operai  e  degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. 
  5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere  dal
primo giorno del quarto mese di fruizione. 
  6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per  un  numero  di  mesi
pari alla meta' dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che
va  dal  primo  gennaio  dell'anno  solare  precedente  l'evento   di
cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini  della  durata  non
sono computati i periodi contributivi che hanno gia'  dato  luogo  ad
erogazione della prestazione. La  DIS-COLL  non  puo'  in  ogni  caso
superare la durata massima di sei mesi. 
  7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono  riconosciuti
i contributi figurativi. 
  8.  La  domanda  di  DIS-COLL  e'  presentata  all'INPS,   in   via
telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro. ((8)) 
  9. La DIS-COLL spetta a  decorrere  dall'ottavo  giorno  successivo
alla cessazione del rapporto di lavoro  o,  qualora  la  domanda  sia
presentata successivamente a tale data, dal primo  giorno  successivo
alla data di presentazione della domanda. 
  10. L'erogazione della DIS-COLL  e'  condizionata  alla  permanenza
dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c),  del  decreto  legislativo  n.  181  del   2000,   e   successive
modificazioni, nonche' alla regolare partecipazione  alle  iniziative
di  attivazione  lavorativa  e  ai   percorsi   di   riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi  dell'articolo
1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181  del  2000,  e
successive  modificazioni.  Con  il  decreto   legislativo   previsto
all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte
ulteriori misure volte a condizionare  la  fruizione  della  DIS-COLL
alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel  tessuto
produttivo. 
  11.  In  caso  di  nuova  occupazione  con  contratto   di   lavoro
subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore  decade
dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto
di lavoro subordinato di durata non  superiore  a  cinque  giorni  la
DIS-COLL  e'  sospesa  d'ufficio,  sulla  base  delle   comunicazioni
obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine  di  un
periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal  momento
in cui era rimasta sospesa. 
  12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL  che  intraprenda  un'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale  derivi  un
reddito che corrisponde a un'imposta  lorda  pari  o  inferiore  alle
detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico  delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.  917,  deve  comunicare  all'INPS  entro  trenta
giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito  annuo  che  prevede  di
trarne. Nel caso di mancata comunicazione  del  reddito  previsto  il
beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla  data
di  inizio  dell'attivita'   lavorativa   autonoma   o   di   impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un  importo  pari  all'80  per
cento  del  reddito  previsto,  rapportato  al   periodo   di   tempo
intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data  in  cui
termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la
fine  dell'anno.  La  riduzione  di  cui  al  periodo  precedente  e'
ricalcolata  d'ufficio   al   momento   della   presentazione   della
dichiarazione dei redditi. Il  lavoratore  esentato  dall'obbligo  di
presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a  presentare
all'INPS  un'apposita  autodichiarazione   concernente   il   reddito
ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa  individuale
entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo.  Nel  caso  di   mancata
presentazione  dell'autodichiarazione  il  lavoratore  e'  tenuto   a
restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio  dell'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale. (8) 
  13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge
n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015  esclusivamente
delle prestazioni di  cui  al  presente  articolo.  Restano  salvi  i
diritti  maturati  in  relazione  agli   eventi   di   disoccupazione
verificatisi nell'anno 2013. 
  14. Le risorse finanziarie gia' previste per il finanziamento della
tutela  del  sostegno  al  reddito  dei  collaboratori  coordinati  e
continuativi di cui all'articolo 19, comma 1,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92
del 2012, concorrono  al  finanziamento  degli  oneri  relativi  alle
disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015  e  pertanto
in relazione allo  stesso  anno  2015  non  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da  51  a  56,  della
legge n. 92 del 2012. 
  15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di  cui
al presente articolo  anche  per  gli  anni  successivi  al  2015  si
provvede  con  le  risorse  previste  da   successivi   provvedimenti
legislativi che stanzino  le  occorrenti  risorse  finanziarie  e  in
particolare  con  le  risorse  derivanti  dai   decreti   legislativi
attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014. 
  15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e'  riconosciuta
ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli assegnisti e ai dottorandi
di  ricerca  con  borsa  di  studio  in  relazione  agli  eventi   di
disoccupazione  verificatisi  a  decorrere  dalla  stessa  data.  Con
riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di  disoccupazione
verificatisi a decorrere  dal  1º  luglio  2017  non  si  applica  la
disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti  all'anno
solare contenuti nel presente articolo sono  da  intendersi  riferiti
all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori,
gli assegnisti e i dottorandi di ricerca  con  borsa  di  studio  che
hanno  diritto  di   percepire   la   DIS-COLL,   nonche'   per   gli
amministratori e i sindaci di cui al comma 1, e'  dovuta  un'aliquota
contributiva pari allo 0,51 per cento. 
  15-ter. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  15-bis,
valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di  euro
per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019,  40,2  milioni
di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno  2021,  41,4
milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno  2023,
42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno
2025 e 44 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2026,  si
provvede,  tenuto  conto  degli  effetti  fiscali  indotti,  mediante
l'utilizzo   delle   maggiori   entrate   derivanti   dall'incremento
dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del  terzo  periodo  del
comma 15-bis. 
  15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro
e delle politiche  sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze i dati relativi all'andamento delle  entrate  contributive  e
del  costo  della  prestazione  di  cui  al  comma  15-bis  ai   fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da
12 a  13,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni. 
                                                               (3)(4) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
310)  che  "L'indennita'  di  disoccupazione  per  i  lavoratori  con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa  (DIS-COLL),  di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.  22,  e'
riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma,
anche per l'anno 2016, in relazione  agli  eventi  di  disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino  al  31  dicembre
2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati  i  periodi
contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della  DIS-COLL.
Per gli episodi di disoccupazione verificatisi  a  decorrere  dal  1º
gennaio  2016  e  sino  al  31  dicembre  2016,  non  si  applica  la
disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del  citato
decreto  legislativo  n.  22  del  2015.  Ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22  del  2015,  le
disposizioni  che  hanno  a  riferimento  l'anno   solare   sono   da
interpretarsi  come  riferite  all'anno  civile.   La   DIS-COLL   e'
riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1º gennaio 2016 e  sino  al  31  dicembre  2016,  nel
limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di  euro
per l'anno 2017,  salvo  quanto  stabilito  dall'ultimo  periodo  del
presente comma". 

Art. 16 
 
     ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147)) 

Art. 17 
 
 
                     Contratto di ricollocazione 
 
  1.  Il  Fondo  per  le  politiche  attive  del  lavoro,   istituito
dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e'
incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti  dal
gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della
legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi  del  presente
decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche
attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1,  comma  4,  lettera  u),
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il
contratto di ricollocazione. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150)).

Art. 18 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli da 1 a  15,  valutati
in 751 milioni di euro per l'anno 2015, 1.574  milioni  di  euro  per
l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l'anno 2017, 1.794 milioni  di
euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per  l'anno  2019,  1.706
milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715  milioni  di  euro
per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2024 e dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per  l'anno
2015 e a 200 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede,  quanto  a
114 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle  risorse  di  cui
all'articolo  15,  comma  14  e,  per  la  restante  parte,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   provvede   al
monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  dalle  disposizioni
introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino,  o
siano  in  procinto  di  verificarsi,   scostamenti   rispetto   alle
previsioni di cui al comma 1, adotta  tempestivamente,  nel  rispetto
dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative  legislative
volte alla correzione dei predetti effetti,  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima,  qualora
tali  scostamenti  siano  in  procinto  di  verificarsi  al   termine
dell'esercizio finanziario. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 19 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!