Distacco dei lavoratori nell’Unione Europea nell’ambito di prestazioni di servizi – D.lgs. 122/2020 | Adlabor

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2020, n. 122

Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  28  giugno  2018,  recante  modifica  della  direttiva
96/71/CE relativa al  distacco  dei  lavoratori  nell'ambito  di  una
prestazione di servizi. (20G00141) 

(GU n.229 del 15-9-2020)

 

 Vigente al: 30-9-2020

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/957  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  28  giugno  2018,  recante  modifica  della  direttiva
96/71/CE relativa al  distacco  dei  lavoratori  nell'ambito  di  una
prestazione di servizi; 
  Vista  la  direttiva  2014/67/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione  della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012, relativo alla cooperazione  amministrativa  attraverso  il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»); 
  Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito
di una prestazione di servizi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  17  giugno  2008,  sulla   legge   applicabile   alle
obbligazioni contrattuali («Roma I»); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni  per  l'accesso
al mercato internazionale del trasporto  di  merci  su  strada  e  il
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al  mercato
internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e  che
modifica il regolamento (CE) n. 561/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre   2012,   relativo   alla   cooperazione
amministrativa attraverso il  sistema  di  informazione  del  mercato
interno e  che  abroga  la  decisione  2008/49/CE  della  Commissione
(«regolamento IMI»); 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce  uno  sportello  digitale
unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza
e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento  (UE)  n.
1024/2012; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1152  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  20  giugno  2019,  relativa  a  condizioni  di  lavoro
trasparenti e prevedibili nell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorita' europea  del
lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011
e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018; 
  Visto il decreto  legislativo  17  luglio  2016,  n.  136,  recante
attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione  della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012 relativo alla  cooperazione  amministrativa  attraverso  il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»); 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18 e in particolare il comma  3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che siano  scaduti  alla  data  di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 settembre 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 
 
  1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, dopo le parole «piu' lavoratori» sono  soppresse
le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Il  presente  decreto  si  applica  alle  agenzie  di
somministrazione di lavoro stabilite  in  uno  Stato  membro  diverso
dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice  con  sede
nel medesimo o in un altro Stato membro uno o piu' lavoratori da tale
ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale
di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unita'
produttiva o altra impresa, anche appartenente  allo  stesso  gruppo,
che ha sede in Italia; in tal  caso  i  lavoratori  sono  considerati
distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione  con  la  quale
intercorre il rapporto di lavoro.  Il  presente  decreto  si  applica
altresi' alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in  uno
Stato membro diverso dall'Italia  che  distaccano  presso  un'impresa
utilizzatrice che ha la propria sede o unita' produttiva  in  Italia,
uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito  di
una   prestazione   transnazionale   di   servizi,   diversa    dalla
somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da
quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in  questo
caso  il  lavoratore  e'  considerato  distaccato   dall'agenzia   di
somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.»; 
      3) al comma 3, le parole «al comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»; 
      4) al comma 5, le parole: «articoli 3, 4, 5»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 5»; 
    b) all'articolo 2, comma 1: 
      1) alla lettera d), dopo le parole «in Italia» e'  aggiunto  il
seguente periodo: «. Il lavoratore e' altresi' considerato distaccato
nelle ipotesi di cui all'articolo  1,  comma  2-bis  e  anche  quando
dipende da un'agenzia di somministrazione con sede in Italia»; 
      2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        «e) «condizioni di lavoro e  di  occupazione»  le  condizioni
disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi  di
cui all'articolo 51 del decreto  legislativo  n.  81  del  2015,  con
esclusione dei contratti aziendali,  relative  alle  materie  di  cui
all'articolo 4.»; 
    c) all'articolo 4: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1,
commi 1 e 4, e i  lavoratori  distaccati  si  applicano,  durante  il
periodo del distacco, se piu' favorevoli, le medesime  condizioni  di
lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni  normative
e contratti collettivi di cui  all'articolo  2,  lettera  e),  per  i
lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe
nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie: 
        a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; 
        b) durata minima dei congedi annuali retribuiti; 
        c)  retribuzione,  comprese  le  maggiorazioni   per   lavoro
straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici
di categoria; 
        d)  condizioni  di  somministrazione   di   lavoratori,   con
particolare riferimento alla fornitura  di  lavoratori  da  parte  di
agenzie di somministrazione; 
        e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
        f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro
e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; 
        g) parita' di trattamento fra uomo  e  donna,  nonche'  altre
disposizioni in materia di non discriminazione; 
        h) condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi
in cui l'alloggio sia fornito dal  datore  di  lavoro  ai  lavoratori
distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro; 
        i) indennita' o rimborsi a copertura delle spese di  viaggio,
vitto e  alloggio  per  i  lavoratori  fuori  sede  per  esigenze  di
servizio. Rientrano in tali ipotesi le  spese  di  viaggio,  vitto  e
alloggio sostenute dai lavoratori distaccati nel territorio italiano,
sia nei casi in cui gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo
di lavoro, sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso
un'altra sede di lavoro diversa  da  quella  abituale,  in  Italia  o
all'estero.»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis  Sono  considerate   parte   della   retribuzione   le
indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco  che  non  sono
versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio
effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennita'  sono
rimborsate dal datore di  lavoro  al  lavoratore  distaccato  secondo
quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel
Paese di stabilimento dell'impresa distaccante.  Se  tale  disciplina
non stabilisce se taluni elementi delle  indennita'  riconosciute  al
lavoratore per il distacco sono versati a titolo  di  rimborso  delle
spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno
parte della retribuzione l'intera indennita' e' considerata versata a
titolo di rimborso delle spese sostenute.»; 
      3) al comma 2, le parole «delle ferie annuali retribuite  e  di
trattamento retributivo  minimo,  compreso  quello  maggiorato»  sono
sostituite dalle seguenti:  «dei  congedi  annuali  retribuiti  e  di
retribuzione, comprese le maggiorazioni»; 
    d) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art. 4-bis (Distacco di lunga  durata).  -  1.  Se  la  durata
effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori  distaccati
si applicano, se piu' favorevoli, oltre alle condizioni di  lavoro  e
di occupazione di cui all'articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di
lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni  normative
e dai contratti collettivi  nazionali  e  territoriali  stipulati  da
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano  nazionale,  ad  eccezione  di  quelle
concernenti: 
        a) le procedure e le  condizioni  per  la  conclusione  e  la
cessazione del contratto di lavoro; 
        b) le clausole di non concorrenza; 
        c) la previdenza integrativa di categoria. 
      2. In caso di notifica motivata al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali da parte del prestatore di servizi  il  periodo  di
cui al comma 1 e' esteso fino ad un massimo di 18 mesi. Le  modalita'
secondo cui effettuare la notifica sono  stabilite  con  il  medesimo
decreto di cui all'articolo 10, comma 2. 
      3. In caso di sostituzione di uno o piu' lavoratori  distaccati
per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la  durata  del
distacco, ai fini del calcolo del periodo  di  cui  al  comma  1,  e'
determinata dalla somma di tutti i periodi  di  lavoro  prestato  dai
singoli lavoratori. L'identita' delle mansioni  svolte  nel  medesimo
luogo e' valutata tenendo conto anche della natura  del  servizio  da
prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di  svolgimento  della
prestazione lavorativa.»; 
    e) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, lettera  b),  le  parole  «alle  tariffe  minime
salariali  e  ai  loro»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «alla
retribuzione e ai suoi»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Qualora dalle informazioni di cui al comma 1, lettere
a) e b), non si rilevi quali condizioni di lavoro e occupazione siano
applicabili alla fattispecie di distacco, l'autorita'  competente  ne
tiene  conto  ai  fini  della  determinazione   proporzionale   delle
sanzioni.»; 
    f) all'articolo 8: 
      1) al comma 3, dopo le parole  «in  Italia»  sono  inserite  le
seguenti: «, ivi incluse le imprese  di  cui  all'articolo  1,  comma
2-bis, stabilite in Italia,»; 
      2) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
        «9-bis. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro non sia in
possesso delle  informazioni  richieste  dall'autorita'  dello  Stato
membro nel cui territorio il lavoratore e'  distaccato  sollecita  le
autorita' o gli organismi che le detengono. In caso  di  omissioni  o
ritardi persistenti a rendere le  informazioni  necessarie  da  parte
dell'autorita' competente dello Stato membro dal quale il  lavoratore
e'   distaccato,   l'Ispettorato   nazionale   del   lavoro   informa
tempestivamente la Commissione europea.»; 
    g)  all'articolo  10,  comma  1,  lettera   i),   il   segno   di
interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo  la  lettera
i) e' inserita la seguente: 
      «i-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, primo
periodo, i dati identificativi dell'impresa utilizzatrice  che  invia
lavoratori in Italia.»; 
    h) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
      «Art.   10-bis   (Obblighi   informativi).   -   1.   L'impresa
utilizzatrice che ha sede in Italia, presso la quale sono  distaccati
lavoratori ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 2-bis, primo  periodo,
e' tenuta a informare l'agenzia di somministrazione distaccante delle
condizioni di lavoro e di occupazione che  trovano  applicazione,  ai
sensi  dell'articolo  4,  comma  3,  ai  lavoratori  distaccati.  Per
l'intera durata della prestazione di servizi e fino a due anni  dalla
sua cessazione l'impresa utilizzatrice e' tenuta a  conservare  copia
dell'informativa  tradotta  in  lingua  italiana  e  della   relativa
trasmissione per l'esibizione agli organi di vigilanza. 
      2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1,  comma  2-bis,  secondo
periodo, l'impresa utilizzatrice che ha sede in Italia informa  senza
ritardo  l'agenzia  di  somministrazione  dell'invio  del  lavoratore
presso altra impresa. 
      3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 1,  comma  2-bis,  primo
periodo, l'impresa utilizzatrice, prima dell'invio dei lavoratori  in
Italia, ha l'obbligo di  comunicare,  per  iscritto,  all'agenzia  di
somministrazione tenuta alla comunicazione di  cui  all'articolo  10,
comma 1, le informazioni di cui alle lettere b),  c),  d)  e  f)  del
medesimo comma 1. L'impresa  utilizzatrice  e'  tenuta  a  consegnare
all'impresa destinataria della prestazione di servizi avente sede  in
Italia copia dell'informativa tradotta in  lingua  italiana  e  della
relativa  trasmissione  ai  fini  dell'esibizione  agli   organi   di
vigilanza.»; 
    i) all'articolo 12: 
      1) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. La violazione  degli  obblighi  di  cui  all'articolo
10-bis, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da 500 a 1.500 euro. 
        3-ter. La  violazione  degli  obblighi  di  cui  all'articolo
10-bis, commi 2 e 3, secondo  periodo,  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 180 a  600  euro,  per  ogni  lavoratore
interessato.». 
      2) al comma 4, le parole «e 2» sono sostituite dalle  seguenti:
«, 2 e 3-ter». 
                               Art. 2 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.   Le   pubbliche    amministrazioni    interessate    provvedono
all'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
                               Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  alle
prestazioni transnazionali di servizi nel settore  del  trasporto  su
strada. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 settembre 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Amendola, Ministro per  gli  affari
                                  europei 
 
                                  Catalfo,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  De    Micheli,    Ministro    delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

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