Distacco in Italia di cittadini comunitari (D.lgs. 25 Febbraio 2000 n. 72 -Abrogato)
Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 (in Gazz. Uff., 30 marzo, n. 75). – Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
Art.1
1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, le quali, in occasione di una prestazione di servizi transnazionale,distaccano un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, in territorio nazionale italiano, nell’ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione di servizi che opera in territorio italiano, ovvero distaccano un lavoratore in territorio nazionale italiano, presso un’unità produttiva della medesima impresa o presso altra impresa appartenente allo stesso gruppo, purchè in entrambi i casi durante il periodo di distacco continui ad esistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante.
2. Il presente decreto non si applica alle imprese della marina mercantile con riguardo al personale navigante
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato non membro che si trovano in una delle situazioni indicate al comma 1.
Art. 2
1. Ai fini del presente decreto si intende per “lavoratore distaccato” il lavoratore abitualmente occupato in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro in territorio nazionale italiano.
2. Il periodo limitato di cui al comma 1 è tale quando la durata del distacco del lavoratore in territorio nazionale italiano sia sin dall’inizio predeterminata o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo.
Art. 3
1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all’art. 1, comma 1, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonchè dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività in posizione di distacco.
2. Le disposizioni di legge e di contratto collettivo in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell’impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore ad otto giorni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività del settore edilizio individuate nell’allegato A del presente decreto legislativo.
3. Gli imprenditori che appaltano servizi ai sensi dell’art. 1, comma 1, da eseguirsi nell’interno delle aziende con organizzazione e gestione propria di un appaltatore transnazionale, sono tenuti in solido con quest’ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti.
4. I diritti spettanti ai prestatori di lavoro dipendenti dall’appaltatore transnazionale possono essere esercitati nei confronti dell’imprenditore appaltante durante l’esecuzione dell’appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione del medesimo.
Art. 4
1. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia che, in quanto imprese fornitrici di lavoro temporaneo, distaccano un lavoratore presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva in territorio nazionale italiano, sono soggette alle disposizioni della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni, purchè durante il periodo della fornitura continui ad esistere un rapporto di lavoro fra il lavoratore distaccato e l’impresa fornitrice di lavoro temporaneo.
2. L’autorizzazione prevista dall’art. 2 della citata legge n. 196 del 1997 non è richiesta alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui al comma 1 che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, rilasciato dall’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia.
[ 3. L’attestazione di equivalenza del provvedimento di cui al comma 2 è rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni dalla richiesta dell’impresa interessata e comporta la contestuale iscrizione dell’impresa interessata e comporta la contestuale iscrizione all’albo di cui all’art. 2, comma 1, della citata legge n. 196 del 1997. Il procedimento di rilascio dell’attestazione è disciplinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (1) ].
(1) Comma abrogato dall’articolo 85, comma 1, del D.LGS. 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 5
1. Ai fini della collaborazione amministrativa in attuazione delle disposizioni del presente decreto l’organismo nazionale competente è la Direzione generale per l’impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Le richieste motivate di informazioni da parte delle competenti autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea, in ordine ai rapporti di lavoro dei lavoratori distaccati ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 4, sono evase dalle direzioni provinciali del lavoro.
Art. 6
1. Il lavoratore distaccato che presta o ha prestato attività lavorativa nel territorio dello Stato italiano può far valere i diritti e reclamare la tutela delle condizioni di lavoro garantiti dagli articoli 3 e 4 anche avanti all’autorità giudiziaria di altro Stato con il quale esista convenzione internazionale in tema di giurisdizione in materia di rapporti di lavoro.
2. Qualora per la risoluzione delle controversie di cui al comma 1 venga adita l’autorità giudiziaria italiana non si applica l’art. 410 del codice di procedura civile.
Art. 7
1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto, anche ai fini dell’eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui all’art. 1 comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
All.1
Allegato unico.
Allegato A
(riferimento art. 3, comma 2)
Le attività di cui all’art. 3, comma 2, secondo periodo, comprendono tutte quelle del settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l’eliminazione di edifici ed in particolare i lavori seguenti:
1) scavo;
2) sistemazione;
3) costruzione;
4) montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
5) assetto o attrezzatura;
6) trasformazione;
7) rinnovo;
8) riparazione;
9) smantellamento;
10) demolizione;
11) manutenzione;
12) manutenzione lavori di pittura e di pulitura;
13) bonifica.