Art. 4
Semplificazioni in materia di documento unico di regolarita'
contributiva
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima
impresa,verifica con modalita' esclusivamente telematiche ed in
tempo reale la regolarita' contributiva nei confronti dell'INPS,
dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del
settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La
risultanza dell'interrogazione ha validita' di 120 giorni dalla
data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico
di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione
per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma
2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i
profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione
nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della
verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il
decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri:
a) la verifica della regolarita' in tempo reale riguarda i
pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente
a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia
scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce
retributive ((,)) e comprende anche le posizioni dei lavoratori con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto che operano nell'impresa;
b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso
gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in
cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento
reciproco, ed e' eseguita indicando esclusivamente il codice
fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e
contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita'
di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di
lavoro da considerare ostative alla regolarita', ai sensi
dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve
all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine
generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale
dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono
inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i
contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato
sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi
telematici di verifica della regolarita' contributiva.
5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, le parole: , in quanto compatibile," sono soppresse.
5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di
cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere.
6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.