Semplificazioni Durc – L. 16 maggio 2014, n. 78 – art. 4

Art. 4 
 
 
Semplificazioni in materia  di  documento unico di  regolarita'
                            contributiva 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
al comma 2, chiunque vi abbia  interesse,  compresa  la  medesima
impresa,verifica con modalita' esclusivamente  telematiche  ed  in
tempo reale la  regolarita'  contributiva  nei  confronti  dell'INPS,
dell'INAIL e, per le imprese tenute  ad  applicare  i  contratti  del
settore  dell'edilizia,  nei  confronti  delle  Casse   edili.  La
risultanza dell'interrogazione ha validita'  di  120  giorni  dalla
data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico
di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione
per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al  comma
2. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e,  per  i
profili di competenza, con il Ministro per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la  Commissione
nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della
verifica nonche' le ipotesi di esclusione  di  cui  al  comma  1.  Il
decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri: 
    a) la verifica  della  regolarita'  in  tempo  reale  riguarda  i
pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente
a quello in cui la verifica  e'  effettuata,  a  condizione  che  sia
scaduto anche il termine  di  presentazione  delle  relative  denunce
retributive ((,)) e comprende anche le posizioni dei  lavoratori  con
contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  anche   a
progetto che operano nell'impresa; 
    b) la verifica avviene tramite un'unica  interrogazione  presso
gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in
cooperazione applicativa, operano in  integrazione  e  riconoscimento
reciproco, ed e'  eseguita indicando  esclusivamente  il  codice
fiscale del soggetto da verificare; 
    c)  nelle  ipotesi  di  godimento   di   benefici   normativi   e
contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita'
di natura previdenziale ed in materia di tutela delle  condizioni  di
lavoro  da  considerare   ostative   alla   regolarita',   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  3.  L'interrogazione  eseguita  ai  sensi  del  comma  1,   assolve
all'obbligo di verificare la  sussistenza  del  requisito  di  ordine
generale di cui all'articolo 38, comma 1,  lettera  i),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la  Banca  dati  nazionale
dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza
sui  contratti  pubblici   di   lavori,   servizi   e   forniture
dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82.
Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma  2,  sono
inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili  con  i
contenuti del presente articolo. 
  4. Il decreto di cui al comma  2  puo'  essere  aggiornato  
sulla base delle modifiche normative o della evoluzione  dei  sistemi
telematici di verifica della regolarita' contributiva. 
  5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, le parole: , in quanto compatibile," sono soppresse. 
  5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di
cui al presente articolo, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, decorsi dodici mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere. 
  6. All'attuazione di quanto  previsto  dal  presente  articolo,  le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 


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