D.l. 157/2020 – Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 | Adlabor

DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157
Ulteriori misure urgenti  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19. 

(GU n.297 del 30-11-2020)

Vigente al: 30-11-2020  
 

Titolo I
Disposizioni in materia fiscale e contributiva

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; 
  Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149; 
  Visto il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
ottobre   2020   recante   Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale
sono state disposte restrizioni  all'esercizio  di  talune  attivita'
economiche al fine di contenere la  diffusione  del  virus  COVID-19,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  25
ottobre 2020, n. 265; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3
novembre  2020  recante   "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275  del  4  novembre  2020,  nonche'  le
relative ordinanze del Ministro della salute adottate in data 4,  10,
13 e 20 novembre 2020; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
ulteriori misure a sostegno dei settori piu' direttamente interessati
dalle  misure  restrittive,  adottate  con  i  predetti  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020  e  del  3
novembre  2020,  per  la   tutela   della   salute   in   connessione
all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 novembre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga del termine di versamento del secondo acconto  delle  imposte
                       sui redditi e dell'IRAP 
 
  1.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento  della
seconda o  unica  rata  dell'acconto  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 e' prorogato al 10 dicembre
2020. 
  2. Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  98  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  e  all'articolo   6   del
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che  disciplinano  la  proroga
del termine di versamento della seconda  o  unica  rata  dell'acconto
delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i  soggetti  che  applicano
gli indici sintetici di affidabilita' fiscale. 
  3.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello  Stato,  con  ricavi  o  compensi  non
superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  d'imposta  precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel primo  semestre  dell'anno  2020  rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente, il  termine  di  versamento
della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui  redditi  e
dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2019, e' prorogato al 30 aprile 2021. 
  4. Le disposizioni di cui al comma  3  si  applicano,  altresi',  a
prescindere dai requisiti  relativi  ai  ricavi  o  compensi  e  alla
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel  suddetto
comma, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o  professione
che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149,  aventi  domicilio  fiscale  o
sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate  da
uno scenario di massima gravita' e da un  livello  di  rischio  alto,
come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze  del
Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3  novembre  2020  e
dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020,  n.  149,  ovvero
per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree  del  territorio
nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da  un
livello di rischio alto come individuate alla medesima  data  del  26
novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del  decreto-legge  9
novembre 2020, n. 149. 
  5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di  quanto  gia'
versato. 
  6. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole «30 novembre 2020» sono sostituite  dalle  seguenti
«30 aprile 2021». 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 valutati in  1.759  milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26. 
                               Art. 2 
 
         Sospensione dei versamenti tributari e contributivi 
                  in scadenza nel mese di dicembre 
 
  1.  Per  i  soggetti,  esercenti  attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello  Stato,  con  ricavi  o  compensi  non
superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  d'imposta  precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno  2020  rispetto
allo stesso mese dell'anno precedente, sono  sospesi  i  termini  che
scadono nel mese di dicembre 2020 relativi: 
    a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli  articoli
23 e 24 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e
comunale, che i predetti soggetti operano in  qualita'  di  sostituti
d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti  finanziari  per
garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato,  le  regioni  e  i
comuni; 
    b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto; 
    c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. 
  2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti
esercenti attivita' d'impresa,  arte  o  professione,  che  hanno  il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel  territorio
dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa, di arte  o
professione, in data successiva al 30 novembre 2019. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  a  prescindere
dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e  alla  diminuzione  del
fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti  che
esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi  dell'articolo  1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre
2020, aventi domicilio fiscale,  sede  legale  o  sede  operativa  in
qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti  che  esercitano
le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale,
sede legale o sede operativa  nelle  aree  del  territorio  nazionale
caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da  un
livello di rischio alto come individuate alla data  del  26  novembre
2020 con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai  sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del  decreto-legge  9
novembre 2020, n. 149, nonche' ai soggetti che  operano  nei  settori
economici individuati  nell'allegato  2  al  medesimo  decreto-legge,
ovvero esercitano l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia  di
viaggio o di tour operator,  e  che  hanno  domicilio  fiscale,  sede
legale  o  sede  operativa  nelle  aree  del   territorio   nazionale
caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di
rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020  con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre
2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. 
  4. I  versamenti  sospesi  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e  3  sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in  un'unica
soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a  un
massimo di quattro rate mensili di pari importo,  con  il  versamento
della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al  rimborso
di quanto gia' versato. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  3.925
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
26. 
                               Art. 3 
 
Proroga del termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione  in
  materia di imposte sui redditi e Irap 
 
  1.  Il  termine  per  la  presentazione  in  via  telematica  della
dichiarazione  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di  imposta
regionale sulle attivita'  produttive,  di  cui  all'articolo  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  in
scadenza il 30 novembre 2020, e' prorogato al 10 dicembre 2020. 
                               Art. 4 
 
                Proroga termini definizioni agevolate 
 
  1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «10 dicembre 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1°
marzo 2021». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 26. 
                               Art. 5 
 
Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli  apparecchi  di  cui
  all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico
  di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 
 
  1. Il versamento  del  saldo  del  prelievo  erariale  unico  sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e  del
canone concessorio del quinto bimestre 2020 e' versato in misura pari
al 20 per cento del dovuto sulla base della  raccolta  di  gioco  del
medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020. La restante  quota,
pari all'80 per cento, puo' essere versata con rate mensili  di  pari
importo, con debenza degli  interessi  legali  calcolati  giorno  per
giorno. La prima rata e' versata  entro  il  22  gennaio  2021  e  le
successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima
rata e' versata entro il 30 giugno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  559
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
26. 
                               Art. 6 
 
Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 
             del 2020 ad ulteriori attivita' economiche 
 
  1. Le disposizioni di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137 si applicano anche ai soggetti  che,  alla  data
del 25 ottobre  2020,  hanno  la  partita  IVA  attiva  e,  ai  sensi
dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di  svolgere  come  attivita'
prevalente  una  di  quelle  riferite  ai  codici   ATECO   riportati
nell'Allegato 1 del presente decreto. 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  446
milioni di euro per  l'anno  2020  e,  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, 338 milioni di euro per l'anno 2021 si  provvede
ai sensi dell'articolo 26. 
                               Art. 7 
 
         Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione 
 
  1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1-quater e' sostituito  dal  seguente:  «1-quater.  A
seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e  fino
alla  data  dell'eventuale  rigetto  della  stessa  richiesta  ovvero
dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: 
      a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
      b) non possono essere iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e
ipoteche,  fatti  salvi   quelli   gia'   iscritti   alla   data   di
presentazione; 
      c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive»; 
    b) dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti: «1-quater 1.
Non puo' in nessun caso essere  concessa  la  dilazione  delle  somme
oggetto di verifica effettuata, ai  sensi  dell'articolo  48-bis,  in
qualunque  momento  antecedente  alla  data  di  accoglimento   della
richiesta di cui al comma 1. 
    1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina  l'estinzione
delle procedure esecutive precedentemente avviate, a  condizione  che
non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata
presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo  non  abbia  reso
dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso  provvedimento  di
assegnazione dei crediti pignorati.». 
  2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  ai  provvedimenti  di
accoglimento emessi con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione
presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto. 
  3. Con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione  presentate  a
decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre
2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma  1,  ultimo
periodo, del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  602
del 1973,  la  temporanea  situazione  di  obiettiva  difficolta'  e'
documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in  cui  le
somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro. 
  4.  Relativamente  ai  provvedimenti  di  accoglimento  emessi  con
riferimento alle richieste di rateazione  di  cui  al  comma  3,  gli
effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a),  b)  e  c),  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602  del  1973,   si
determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di  rateazione,
di dieci rate, anche non consecutive. 
  5. I  carichi  contenuti  nei  piani  di  dilazione  per  i  quali,
anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1
e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
intervenuta la decadenza dal  beneficio,  possono  essere  nuovamente
dilazionati ai sensi dell'articolo  19  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  602  del  1973,  presentando  la  richiesta  di
rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessita' di saldare  le
rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di
accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4. 
  6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Tali  dilazioni
possono essere accordate anche relativamente ai debiti per  i  quali,
alla medesima data, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni
di cui all'articolo 6 del decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
e all'articolo 1, commi  da  4  a  10-quater,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute.». 
                               Art. 8 
 
        Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma  1,  lettera  b),
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  all'articolo  78,
comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.
137 e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020,  n.
149,  si  applicano  ai  soggetti  passivi  dell'imposta   municipale
propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1  della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, che siano  anche  gestori  delle  attivita'
economiche indicate dalle predette disposizioni. 

Titolo II
Sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro

                               Art. 9 
 
Indennita'  per  i   lavoratori   stagionali   del   turismo,   degli
  stabilimenti termali, dello  spettacolo  e  degli  incaricati  alle
  vendite 
 
  1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo
15, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  e'  erogata
una tantum un'ulteriore indennita' pari a 1.000 euro. 
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e  degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il  rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  la  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo,  non  titolari  di  pensione,  ne'  di  rapporto  di  lavoro
dipendente, ne' di NASPI,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita'  onnicomprensiva
pari  a  1.000  euro.  La  medesima  indennita'  e'  riconosciuta  ai
lavoratori   in   somministrazione,    impiegati    presso    imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e  degli  stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di  lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di  entrata  in
vigore del presente decreto  e  che  abbiano  svolto  la  prestazione
lavorativa per almeno  trenta  giornate  nel  medesimo  periodo,  non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro  dipendente,  ne'  di
NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.000  euro
ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 
    a)  lavoratori  dipendenti  stagionali  appartenenti  a   settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che  hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in  vigore  del  presente
decreto e che abbiano svolto la  prestazione  lavorativa  per  almeno
trenta giornate nel medesimo periodo; 
    b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  siano  stati  titolari  di  contratti  autonomi  occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222  del  codice
civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di  entrata
in vigore del presente  decreto.  Gli  stessi,  per  tali  contratti,
devono essere gia' iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, con accredito  nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un
contributo mensile; 
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  con  reddito  annuo  2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva  e  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie. 
  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a) titolari di altro contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
  5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del  settore  del
turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente  dei
requisiti  di  seguito  elencati,  e'  riconosciuta  una   indennita'
onnicomprensiva pari a 1.000 euro: 
    a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  di  uno  o  piu'
contratti di lavoro a tempo determinato nel  settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali, di  durata  complessiva  pari  ad  almeno
trenta giornate; 
    b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
    c) assenza di titolarita', alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 
  6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo  con  almeno 30  contributi  giornalieri  versati  dal  1°
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente  decreto  al
medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro,  e
non titolari di pensione ne' di contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui  agli
articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno  2015,
n. 81, senza corresponsione dell'indennita' di disponibilita' di  cui
all'articolo 16 del medesimo decreto, e' riconosciuta  un'indennita',
pari a 1000 euro. La  medesima  indennita'  viene  erogata  anche  ai
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con
almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,  cui  deriva  un
reddito non superiore ai 35.000 euro. 
  7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del  decreto-legge
del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
24 aprile 2020 n. 27, richiesto  anche  ai  sensi  dell'articolo  84,
comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo  9,
comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  si  riferisce
esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato. 
  8. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro
cumulabili. La domanda per le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e  6
e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS)
entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto  dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'  stabilite  dallo
stesso. 
  9. Le indennita' di cui al presente articolo  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa e comunica i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione
all'autorizzazione di spesa di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma trova applicazione quanto previsto dall'articolo 265, comma  9,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  10. Le indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito con modificazioni  dalla  legge  13  ottobre
2020, n. 126, possono essere richieste, a pena  di  decadenza,  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo  valutati  in  466,5
milioni di euro per l'anno 2020 e,  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare, 26,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi
dell'articolo 26. 
                               Art. 10 
 
Fondo unico per il sostegno delle associazioni  e  societa'  sportive
                          dilettantistiche 
 
  1. La dotazione del Fondo unico per il sostegno delle  associazioni
sportive e societa'  sportive  dilettantistiche  istituito  ai  sensi
dell'articolo 3  del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  e'
incrementata di 92 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 92 milioni  di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26. 
                               Art. 11 
 
            Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi 
 
  1. Per il mese di dicembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport  e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro  per  l'anno
2020,  un'indennita'  pari  a  800  euro  in  favore  dei  lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato  Olimpico
Nazionale  (CONI),  il  Comitato  Italiano  Paralimpico   (CIP),   le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli
enti di  promozione  sportiva,  riconosciuti  dal  Comitato  Olimpico
Nazionale (CONI)  e  dal  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),  le
societa'   e   associazioni   sportive   dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i  quali,  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato,  ridotto  o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e'  riconosciuto  ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito  di  cittadinanza
di cui al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,  n.  26,  del  reddito  di
emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,  20,  21,  22,
27, 28, 29, 30, 38 e 44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126  e  dal  presente
decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude  il  diritto  a
percepire  l'indennita'  i  redditi  da  lavoro   autonomo   di   cui
all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni  genere  e  gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  2. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate,  entro
il 7 dicembre 2020  e  tramite  la  piattaforma  informatica  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e  lo
sport, del 6 aprile 2020, alla societa' Sport e  Salute  S.p.A.  che,
sulla  base  dell'elenco  di  cui  all'articolo  7,  comma   2,   del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal  Comitato  Olimpico
Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce  secondo
l'ordine cronologico di presentazione. 
  3. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo
96  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  ovvero  di  cui
all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui
all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  per  i
quali permangano i requisiti, l'indennita' pari a 800 euro e' erogata
dalla societa' Sport e Salute S.p.A., senza necessita'  di  ulteriore
domanda, anche per il mese di dicembre 2020. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 3 le risorse  trasferite  a
Sport e Salute S.p.A.  per  l'anno  2020  sono  incrementate  di  170
milioni di euro. Per le stesse finalita' di cui ai commi da  1  a  3,
Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in  considerazione  del
numero  delle  domande  pervenute,  gli  eventuali  avanzi  di  spesa
verificatisi con riferimento all'erogazione  dell'indennita'  di  cui
all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero  di  cui
all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui
all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.  Entro  il
31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di  cui  al  presente
comma, sono ripartite da Sport e Salute S.p.A., tra tutti gli  aventi
diritto, in parti uguali, ad integrazione dell'indennita' erogata per
il mese di dicembre. 
  5. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi da 1  a
3, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche
tutti i rapporti di collaborazione  scaduti  entro  la  data  del  30
novembre 2020 e non rinnovati. 
  6. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e  comunica,  con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita'  all'Autorita'  di
governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti  rispetto  al
limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e
Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone
comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi  di
funzionamento derivanti  dal  presente  articolo,  provvede  Sport  e
Salute S.p.A. nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 170 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26. 
                               Art. 12 
 
Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e  cultura  e  per
                      l'internazionalizzazione 
 
  1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge  19
maggio 2020 n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato
di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  dopo  le  parole  «accompagnatori
turistici», sono inserite le seguenti: «e le imprese, non soggette  a
obblighi di servizio  pubblico,  autorizzate  ai  sensi  del  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali
di attuazione, esercenti, mediante  autobus  scoperti,  le  attivita'
riferite al codice ATECO 49.31.00.». 
  3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'  incrementato
di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni  di  euro  per
l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di  350  milioni  di
euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite  subite
dal settore delle fiere e dei congressi. 
  4. I contributi percepiti ai sensi  degli  articoli  72,  comma  1,
lettera d) e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli  articoli
182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14  agosto  2020,
n. 104, convertito, modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.
126, non concorrono  alla  formazione  della  base  imponibile  delle
imposte sui redditi, non rilevano altresi' ai fini  del  rapporto  di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, ne' alla formazione del valore della  produzione  netta,
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  5. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai  soli
fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma  4,  i  documenti
unici di regolarita' contributiva in corso di validita' alla data del
29 ottobre 2020 conservano la loro validita' nel periodo compreso tra
il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021. 
  6. Per il sostegno  dell'internazionalizzazione  le  disponibilita'
del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del  decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, e l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  72,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e'  ulteriormente
incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalita'
di cui alla lettera d) del medesimo comma. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 860 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021 si  provvede  ai
sensi dell'articolo 26. 
                               Art. 13 
 
             Misure in materia di integrazione salariale 
 
  1. I trattamenti di integrazione salariale di cui  all'articolo  1,
del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti
anche in favore dei lavoratori in  forza  alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nel limite di  35,1
milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per  i  trattamenti
di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni
di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  35,1
milioni di euro per l'anno 2021 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2022
si provvede ai sensi dell'articolo 26. 

Titolo III
Ulteriori misure urgenti

                               Art. 14 
 
Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle  elezioni  suppletive
  per la Camera dei deputati e per il  Senato  della  Repubblica  per
  l'anno 2020 
 
  1. In considerazione della  grave  recrudescenza  della  situazione
epidemiologica da COVID-19  e  al  fine  di  contenere  il  carattere
particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a  quanto  previsto
dall'articolo 86, commi 3 e  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche' dall'articolo 21-ter, comma
3, del decreto legislativo 20 dicembre  1993,  n.  533,  le  elezioni
suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del  Senato  della
Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020  si  svolgono
entro il 31 marzo 2021. 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della  finanza  pubblica.  Si  provvede  con  le  sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 15 
 
             Differimento delle elezioni degli organismi 
                   della rappresentanza sindacale 
 
  1.  Tenuto  conto  dell'emergenza  epidemiologica  in   atto,   con
riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati  relativi  alle
deleghe  rilasciate  a  ciascuna   amministrazione,   necessari   per
l'accertamento della rappresentativita' di cui  all'articolo  43  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono  rilevati  alla  data
del 31 dicembre 2021 e trasmessi  all'ARAN  non  oltre  il  31  marzo
dell'anno successivo dalle pubbliche  amministrazioni,  controfirmati
da un rappresentante dell'organizzazione sindacale  interessata,  con
modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via
eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024  sono
prorogati,  in  deroga  all'articolo  42,  comma   4,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001,  gli  organismi  di  rappresentanza  del
personale anche se le relative elezioni siano state gia' indette.  Le
elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza
si svolgeranno entro il 15 aprile 2022. 
  2. Gli appositi accordi  di  cui  all'articolo  42,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per  le  elezioni  per  il
rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, possono prevedere il
ricorso a modalita' telematiche in funzione dello  snellimento  delle
procedure anche con riferimento alla  presentazione  delle  liste  ed
alle assemblee sindacali. 
                               Art. 16 
 
                   Rinvio del federalismo fiscale 
 
  1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale,  al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, la parola «2021», ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: «2023»; 
    b) all'articolo 4: 
      1) al comma 2, le parole «Per gli anni dal 2011 al  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni  dal  2011  al  2022»  e  le
parole «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:
«A decorrere dall'anno 2023»; 
      2) al comma 3, le parole  «A  decorrere  dall'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»; 
    c) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, le parole  «A  decorrere  dall'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»; 
      2) al comma 2,  le  parole  «entro  il  31  luglio  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022»; 
    d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola «2021»  e'  sostituita
dalla seguente: «2023». 
                               Art. 17 
 
Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale
  del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa 
 
  1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole da  «che,  sulla  base»  fino  alla  fine  del  comma  sono
sostituite dalle seguenti: «e sono svolte, sulla base delle strategie
di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e
delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti.  Ciascun
dipartimento del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  fatta
eccezione per il Dipartimento delle Finanze relativamente al  Sistema
informativo della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021,  stipula  un
apposito accordo con la Societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   per   la
progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture,  dei
sistemi  e  delle  soluzioni  informatiche,  della  connettivita'   e
l'erogazione dei connessi servizi,  secondo  il  modello  relazionale
definito  dal  dipartimento.  Analoga  facolta'  e'  riconosciuta  al
Segretariato generale della Corte dei conti  per  quanto  concerne  i
sistemi informativi attinenti  il  sistema  di  finanza  pubblica.  A
partire dal 1° gennaio 2021 con uno o piu' provvedimenti del Capo del
Dipartimento  dell'Amministrazione  Generale  del  Personale  e   dei
Servizi, sentita la  Sogei  S.p.A.,  gli  importi  dei  corrispettivi
previsti dalla Convenzione per  la  realizzazione  e  gestione  delle
attivita' informatiche dello Stato 2013 - 2016 sono rideterminati, in
conseguenza della sottoscrizione degli  accordi  e  dei  disciplinari
stipulati dai singoli dipartimenti, secondo criteri  di  ripartizione
definiti ed applicati  nell'ambito  della  Convenzione,  ivi  inclusi
quelli   applicati   nell'ambito   delle   attivita'   di    customer
satisfaction, approvati dal Comitato  di  governo  della  Convenzione
relativamente all'anno precedente. Gli effetti della  Convenzione  di
cui  al  precedente  capoverso  e  degli  altri  accordi  e  rapporti
contrattuali ad essa correlati, cessano a seguito della efficacia  di
tutti gli accordi previsti  al  secondo  e  al  terzo  capoverso.  Il
Dipartimento delle finanze,  ai  sensi  dall'articolo  56,  comma  1,
lettera e),  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  e
dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito con modificazioni, dalla  legge  26  aprile  2012  n.  44,
stipula, d'intesa con le Agenzie  fiscali  e  gli  altri  enti  della
fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto  regolativo  con
la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, per il  Sistema  informativo  della  fiscalita'.
Fino alla stipula del nuovo  atto  regolativo,  continuano  ad  avere
vigore gli istituti contrattuali  che  disciplinano  il  rapporto  di
servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la Sogei S.p.A.». 
                               Art. 18 
 
Responsabilita'   per   l'inadempimento   degli   obblighi   previsti
  dall'articolo 52, comma  7,  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
  risoluzione controversie internazionali 
 
  1.  In  considerazione  dell'incremento   del   numero   di   aiuti
individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli  aiuti,  anche
per  effetto  delle  misure  eccezionali  e  transitorie   attivabili
nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato  a  sostegno
dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e  tenuto
conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse
pubbliche per contrastare e mitigare  gli  effetti  della  crisi,  in
deroga all'articolo 52,  comma  7,  terzo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 17, comma 3, del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo
compreso  tra  il  1°  gennaio  2020   e   il   31   dicembre   2022,
l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di  Stato
di cui all'articolo 52, comma 1, 3 e 7 secondo periodo, non  comporta
responsabilita' patrimoniale del  responsabile  della  concessione  o
dell'erogazione degli aiuti medesimi. 
  2. Al fine di definire modalita' semplificate per l'inserimento nel
Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato   di   natura   fiscale,
contributiva e assicurativa, e di razionalizzare il  relativo  regime
di  responsabilita',  sono  apportate  le  necessarie  modifiche   al
regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo 52, comma
7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il 31 dicembre 2022. 
  3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «vigenti convenzioni contro  le  doppie  imposizioni
sui redditi e» sono sostituite dalle seguenti:  «vigenti  convenzioni
contro le doppie imposizioni sui redditi,»; 
    b) dopo le parole «legge 22 marzo 1993, n. 99,» sono inserite  le
seguenti: «e dalla direttiva (UE)  2017/1852  del  Consiglio  del  10
ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n.  49,
e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative
di  carattere  generale  e  degli  atti  dell'Agenzia  delle  entrate
adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,». 
  4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973,  n.  602,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «Nel caso in cui le imposte  o  le  maggiori  imposte  sono
dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita'  competenti
degli   Stati   esteri   a   seguito   delle   procedure   amichevoli
interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro
le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di  cui  al  periodo
precedente  si  applicano  a  decorrere  dalla  data   dei   predetti
accordi.». 
                               Art. 19 
 
            Facolta' di estensione del termine di durata 
                    dei fondi immobiliari quotati 
 
  1. I gestori di fondi di investimento  alternativi  che,  ai  sensi
delle previsioni di legge e del  regolamento  del  fondo,  gestiscono
fondi immobiliari italiani i cui  certificati  rappresentativi  delle
quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro  il  31
dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti,  modificare
il regolamento del fondo secondo le  procedure  di  cui  al  presente
articolo,  per  stabilire  la  possibilita'  di  prorogare   in   via
straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre
2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti  (la
«Proroga Straordinaria»). Tale modifica del regolamento e'  possibile
per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata  in
vigore delle presenti disposizioni, anche nel caso  in  cui:  (i)  il
relativo regolamento di gestione  gia'  preveda  la  possibilita'  di
prorogarne  la  durata  per  un  massimo  di  tre  anni,   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 5 marzo 2015 n. 30, (il «Periodo di Grazia»),  ma  tale
facolta' non sia stata ancora esercitata  alla  data  di  entrata  in
vigore delle presenti disposizioni, fermo restando che in tal caso  i
gestori  dovranno  eventualmente  avvalersi   prima   della   Proroga
Straordinaria e, solo in seguito, della proroga di cui al Periodo  di
Grazia; (ii) sia gia' stata deliberata la  proroga  della  durata  ai
sensi  dell'articolo  11,  comma  2,   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze  5  marzo  2015,  n.  30  («Periodo  di
Grazia») ovvero i fondi immobiliari anzidetti si trovino nel  Periodo
di Grazia; (iii) il relativo regolamento di gestione gia' preveda  la
possibilita'  di  avvalersi  della  proroga  straordinaria   di   cui
all'articolo 22, comma 5-bis, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116; (iv) la  loro  scadenza  ricorra  entro  il  31  dicembre  2020.
L'eventuale adozione della Proroga Straordinaria vale come revoca del
Periodo di Grazia, a partire dalla data di effettiva  adozione  della
Proroga Straordinaria,  fermo  restando  che  una  volta  scaduto  il
termine della Proroga Straordinaria i gestori  possono  eventualmente
avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per
un termine pari alla durata residua del Periodo di Grazia  alla  data
di effettiva adozione della Proroga Straordinaria. 
  2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria
di  cui  al  comma  1,   previa   approvazione   dell'assemblea   dei
partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il
voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto
dei termini e delle condizioni, quanto alle modalita' di svolgimento,
di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
L'avviso di  convocazione  dell'assemblea  e'  pubblicato,  anche  in
deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di  gestione,
con un preavviso minimo di sette giorni di calendario. 
  Durante il periodo di Proroga Straordinaria e, ove  il  gestore  vi
faccia ricorso, nel successivo Periodo di  Grazia,  la  misura  della
commissione di gestione su base  annuale  e'  ridotta  di  due  terzi
rispetto alla commissione di gestione  originariamente  indicata  nel
relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed
e' fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo. 
  3. In quanto  compatibili  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  22,  dal  comma  5-quater  al   comma   5-novies,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi  apportate  in
conformita' al  presente  articolo  si  intendono  approvate  in  via
generale ai sensi del  provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  19
gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio. 
                               Art. 20 
 
Misure per  la  funzionalita'  delle  Forze  di  polizia,  del  Corpo
  nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze  armate,  nonche'  per
  l'emersione del lavoro irregolare 
 
  1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre  e  fino
al  31  dicembre  2020,  del  dispositivo   di   pubblica   sicurezza
preordinato  al  contenimento  della  diffusione  del   contagio   da
COVID-19, nonche' dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  comunque
connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e'  autorizzata,  per
l'anno 2020, l'ulteriore  spesa  di  euro  62.296.824,  di  cui  euro
48.522.984 per il pagamento delle indennita' di ordine  pubblico  del
personale delle  Forze  di  polizia  e  degli  altri  oneri  connessi
all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del  personale
delle Forze di polizia. 
  2. Al fine di garantire la piena funzionalita' del  dispositivo  di
soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1°
novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attivita'  di
soccorso pubblico e di scorta tecnica in  caso  di  trasferimento  in
condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino  al
31 dicembre 2020, in  relazione  agli  accresciuti  impegni  connessi
all'emergenza epidemiologica in  corso  e'  autorizzata,  per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro  5.325.302  per  il  pagamento  delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. 
  3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio  2021,  per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro  straordinario  e
del compenso forfetario di  impiego  al  personale  militare  medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative  delle  Forze  armate,  indispensabile  ad  assicurare   lo
svolgimento  delle  molteplici  attivita'  aggiuntive  necessarie   a
contrastare  l'eccezionale  diffusione   del   COVID-19   sull'intero
territorio nazionale, e' autorizzata la  spesa  complessiva  di  euro
6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020  ed  euro  2.169.162
per l'anno 2021. I  compensi  accessori  di  cui  al  presente  comma
possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti  individuali  di
cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231  e  a
quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. 
  4. All'articolo 103  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 23, primo periodo, le parole: «24.615.384 euro per il
2020 e di 5.384.616 euro per il 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«30.000.000 di euro per il 2021»; 
    b) al comma 25, primo periodo, le parole: «di euro 24.615.384 per
l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per  l'anno  2021,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30.000.000 di euro per il 2021». 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 71,96  milioni
di euro per l'anno 2020 e a 26,78 milioni di euro per l'anno 2021  si
provvede ai sensi dell'articolo 26. 
                               Art. 21 
 
Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 
 
  1. All'articolo 58  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: «pari a 600 milioni di euro  per  l'anno
2020  che  costituisce  limite  di  spesa.»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e  200  milioni
per l'anno  2021  che  costituiscono  limite  di  spesa.  Le  risorse
relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione
delle istanze di contributo gia' presentate entro il 15 dicembre 2020
e parzialmente  soddisfatte  con  lo  stanziamento  per  l'anno  2020
nonche'  al  finanziamento  delle  eventuali  ulteriori  istanze   di
contributo raccolte con le medesime modalita' e procedure di  cui  al
comma 6 del  presente  articolo  e  al  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  27   ottobre   2020
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6  novembre  2020.  Al
fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del  contributo
ivi previsto, il Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della  misura  di
cui all'articolo 6 del citato decreto  ministeriale  del  27  ottobre
2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari  a  250  milioni  di
euro.»; 
    b) al comma 2, le parole da «con codice ATECO prevalente» fino  a
«materia prima di territorio.» sono sostituite  dalle  seguenti  «con
codice ATECO prevalente 56.10.11,  56.21.00,  56.29.10,  56.29.20  e,
limitatamente alle attivita'  autorizzate  alla  somministrazione  di
cibo, 55.10.00, nonche' con codice ATECO  55.20.52  e  56.10.12,  per
l'acquisto di  prodotti,  inclusi  quelli  vitivinicoli,  di  filiere
agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima
di  territorio.  Gli  ittiturismi,  ai  soli  fini   della   presente
procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12.» 
  2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, del 27 ottobre 2020, e'  conseguentemente  adeguato  a
quanto previsto al comma 1, lettera a). 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di
euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 26. 
                               Art. 22 
 
               Contributo per la riduzione del debito 
                  delle regioni a statuto ordinario 
 
  1. Fermi restando gli obiettivi di finanza  pubblica  a  carico  di
ciascuna regione a statuto ordinario di  cui  all'articolo  1,  comma
841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'  assegnato
alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250
milioni  di  euro  ripartito  secondo  la  tabella  A,  destinato  al
finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in  scadenza
nell'anno 2020. Il contributo non concorre  alla  determinazione  del
saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate  al
ristoro  delle  categorie  soggette  a   restrizioni   in   relazione
all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i
ristori stessi non siano assegnati entro  il  31  dicembre  2020.  Le
variazioni  di  bilancio   riguardanti   l'utilizzo   delle   risorse
trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019
possono essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020  con
delibera della giunta. Ai relativi oneri pari a 250 milioni  di  euro
per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 250 milioni
di euro per l'anno 2021 in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto si provvede ai sensi dell'articolo 26. 
Tabella A 
 
=====================================================================
|                        |                  |Riparto del contributo |
|                        |  Percentuale di  | per la riduzione del  |
|        Regioni         |     riparto      |        debito         |
+========================+==================+=======================+
|Abruzzo                 |             3,16%|           7.906.447,37|
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Basilicata              |             2,50%|           6.246.447,37|
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Calabria                |             4,46%|          11.151.447,37|
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Campania                |            10,54%|          26.349.605,26|
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Emilia-Romagna          |             8,51%|          21.266.447,37|
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Lazio                   |            11,70%|          29.258.289,47|
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Liguria                 |             3,10%|           7.751.973,68|
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Lombardia               |            17,48%|          43.706.315,79|
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Marche                  |             3,48%|           8.705.921,05|
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Molise                  |             0,96%|           2.393.026,32|
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Piemonte                |             8,23%|          20.568.026,32|
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Puglia                  |             8,15%|          20.381.710,53|
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Toscana                 |             7,82%|          19.543.289,47|
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Umbria                  |             1,96%|           4.905.131,58|
+------------------------+------------------+-----------------------+
|Veneto                  |             7,95%|          19.865.921,05|
+------------------------+------------------+-----------------------+
|TOTALE                  |           100,00%|         250.000.000,00|
+------------------------+------------------+-----------------------+
 
                               Art. 23 
 
                          Fondo perequativo 
 
  1. Per l'anno 2021 e' istituito un Fondo nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle  finanze  con  una  dotazione  di
5.300 milioni di euro per l'anno 2021,  alimentato  con  quota  parte
delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 1,
2, 4 e 5 del presente decreto, finalizzato  alla  perequazione  delle
misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile  2020,  n.  27,  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, del  decreto-legge
28 ottobre 2020 n. 137, dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149,  e
del decreto-legge 23 novembre 2020,  n.  154,  nonche'  del  presente
decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano  stati
destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino  una
significativa perdita di fatturato. Per  tali  soggetti  puo'  essere
previsto l'esonero totale o parziale  dalla  ripresa  dei  versamenti
fiscali e contributivi  sulla  base  dei  parametri  individuati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, acquisito il  parere  delle  Commissioni  parlamentari  da
rendersi entro sette giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali  il
decreto puo' essere adottato. Ai relativi oneri pari a 5.300  milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 26. 
                               Art. 24 
 
        Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente: «16-ter. L'accertamento
della permanenza per 14 giorni in un livello di  rischio  o  scenario
inferiore  a  quello  che  ha  determinato  le  misure   restrittive,
effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di
regia,  comporta  l'applicazione,  per  un   ulteriore   periodo   di
quattordici   giorni,   delle   misure   relative    allo    scenario
immediatamente inferiore,  salvo  che  la  Cabina  di  regia  ritenga
congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti gia' adottati
conformemente ai principi espressi dal presente comma.». 
                               Art. 25 
 
         Disposizioni in materia di infrastrutture stradali 
 
  1.  In  relazione   alle   infrastrutture   autostradali   di   cui
all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi
avvalere di societa' in house esistenti nel ruolo di concessionari ai
sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la societa'  da  essi  a
tale fine individuata puo' procedere, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in  deroga  allo
statuto,  al  riscatto  previa  delibera  dell'assemblea  dei   soci,
adottata con la maggioranza prevista per le assemblee  straordinarie,
delle azioni di titolarita', alla data di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,   di   soggetti   diversi   dalle   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini  di
quindici  giorni  e   di   trenta   giorni   previsti   dall'articolo
2437-quater, secondo comma, sono  ridotti  rispettivamente  a  cinque
giorni e a dieci giorni e il termine  di  cui  al  quinto  comma  del
medesimo  articolo   2437-quater   e'   ridotto   a   venti   giorni.
Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, ai
fini della determinazione del valore di  liquidazione  delle  azioni,
non si tiene conto della consistenza del fondo  di  cui  all'articolo
55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
                               Art. 26 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Gli effetti finanziari del presente decreto  sono  coerenti  con
l'autorizzazione  al  ricorso  all'indebitamento  approvata   il   26
novembre 2020 dal Parlamento con le risoluzioni di approvazione della
relazione al Parlamento presentata ai  sensi  dell'articolo  6  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato 1 dell'articolo 1, comma
1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 gli importi, per l'anno 2020,
sono rideterminati come indicato nell'Allegato 2 al presente decreto. 
  2. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 600  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 4, 5,  6,
9, 10, 11, 12, 13, 20, 23 e dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo,
determinati in 8.999,46 milioni di euro per  l'anno  2020,  6.301,885
milioni di euro per l'anno 2021, 0,6 milioni di euro per l'anno 2022,
che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare  di  cassa  in
9.529,46  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  e,  in   termini   di
indebitamento netto e fabbisogno in 7.211,585  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede: 
    a) quanto a 4.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) quanto  a  70  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative
all'attivazione,  la  locazione  e  la   gestione   dei   centri   di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. 
    c)  quanto  a  24.615.384  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di
cui all'articolo 20, comma 4, lettera b); 
    d) quanto a  350  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di
cui all'articolo 21 comma 1, lettera a); 
    e) quanto  a  6.554,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  che
aumentano, in termini di  saldo  netto  da  finanziare  di  cassa  in
7.084,5 per l'anno 2021  e,  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno in 34,901 milioni di euro  per  l'anno  2020  e  7.195,552
milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo  di
quota parte delle maggiori entrate e  delle  minori  spese  derivanti
dagli articoli 1, 2, 4, 5, 13 e 20; 
    f) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020,  in  termini  di
cassa, mediante corrispondente riduzione  della  missione  «Fondi  da
ripartire» - programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
    g) quanto a 600.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190; 
    h) quanto  a  57  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per  la  reiscrizione  dei
residui  passivi  perenti  della  spesa  di  parte  corrente  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    i) quanto  a  18  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
    l) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1. 
  4. Il Fondo  da  assegnare  per  la  sistemazione  contabile  delle
partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, e'  incrementato  di  90
milioni di euro per l'anno 2020.  Al  fine  di  accelerare  nel  2020
l'estinzione delle partite iscritte al  conto  sospeso,  le  medesime
risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui e'  affidato  il
servizio di tesoreria dello Stato, il quale  provvede  alle  relative
sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla  competente
Amministrazione ogni  elemento  informativo  utile  delle  operazioni
effettuate di  individuazione  e  regolazione  di  ciascuna  partita,
secondo  lo  schema  trasmesso  dal  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. 
  5. Al fine di consentire  l'attuazione  di  quanto  disposto  dagli
articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e  10-bis,  229,  commi  2-bis  e
4-bis, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77  e  di  cui  agli
articoli 85, comma 1, 88, comma 2, 89 comma 4, del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni  di
euro per l'anno 2020 e' consentita la conservazione in conto  residui
per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente,
per tale importo, la previsione di cui  all'articolo  265,  comma  9,
primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' da intendersi
riferita all'anno 2021. 
  6. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77,  si  considerano  utilizzate,  oltre  alle  somme
impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009,  n.
196, e  successive  modificazioni,  anche  quelle  per  le  quali  le
amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8, secondo
i rispettivi ordinamenti, alla data del  20  dicembre  2020,  abbiano
adottato gli atti presupposti  all'impegno  delle  risorse.  Per  gli
interventi  di  conto  capitale  non  si  applica   quanto   disposto
dall'articolo 265, comma  9,  primo  periodo,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e non trova applicazione la disposizione  di  cui
all'articolo 4-quater, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, relativamente  ai  termini  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009. 
  7.  Le  somme  destinate  all'estinzione  delle  anticipazioni   di
tesoreria  previste  ai  sensi  delle  disposizioni   contenute   nei
provvedimenti indicati al medesimo  comma  8  dell'articolo  265  del
decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono impegnate  per
la necessaria regolarizzazione. 
  8. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 6 e  7
sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  ivi  comprese
quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da  impegni  di
spesa delegata per le quali non ricorrono i  presupposti  di  cui  al
comma 6. I competenti organi di  controllo  vigilano  sulla  corretta
applicazione del presente comma. 
  10. Le risorse destinate all'attuazione da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa. 
                               Art. 27 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
contestualmente a tale pubblicazione, e sara' presentato alle  Camere
per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 novembre 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
                                                           Allegato 1 
 
=====================================================================
|           |  CODICE   |                                    |      |
|  CODICE   |   ATECO   |            DESCRIZIONE             |  %   |
+===========+===========+====================================+======+
|           |           |          Agenti e rappresentanti di|      |
|           |           |   carburanti, gpl, gas in bombole e|      |
|461201     |   46 12 01|                 simili-lubrificanti|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           | Agenti e rappresentanti di macchine|      |
|461403     |   46 14 03|         ed attrezzature per ufficio|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |Agenti e rappresentanti di mobili in|      |
|461501     |   46 15 01|  legno, metallo e materie plastiche|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           | Agenti e rappresentanti di articoli|      |
|           |           | casalinghi, porcellane, articoli in|      |
|461503     |   46 15 03|                      vetro eccetera|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           | Agenti e rappresentanti di mobili e|      |
|           |           |  oggetti di arredamento per la casa|      |
|           |           |  in canna, vimini, giunco, sughero,|      |
|           |           |     paglia-scope, spazzole, cesti e|      |
|461505     |   46 15 05|                              simili|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |   Procacciatori d'affari di mobili,|      |
|461506     |   46 15 06|   articoli per la casa e ferramenta|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |Mediatori in mobili, articoli per la|      |
|461507     |   46 15 07|                   casa e ferramenta|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |Agenti e rappresentanti di vestiario|      |
|461601     |   46 16 01|       ed accessori di abbigliamento|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|461602     |   46 16 02| Agenti e rappresentanti di pellicce|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |  Agenti e rappresentanti di tessuti|      |
|           |           |    per abbigliamento ed arredamento|      |
|461603     |   46 16 03|   (incluse merceria e passamaneria)|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           | Agenti e rappresentanti di camicie,|      |
|461604     |   46 16 04|       biancheria e maglieria intima|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |Agenti e rappresentanti di calzature|      |
|461605     |   46 16 05|                        ed accessori|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |          Agenti e rappresentanti di|      |
|           |           |  pelletteria, valige ed articoli da|      |
|461606     |   46 16 06|                             viaggio|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           | Agenti e rappresentanti di articoli|      |
|           |           |tessili per la casa, tappeti, stuoie|      |
|461607     |   46 16 07|                         e materassi|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |  Procacciatori d'affari di prodotti|      |
|           |           |   tessili, abbigliamento, pellicce,|      |
|461608     |   46 16 08|       calzature e articoli in pelle|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |      Mediatori in prodotti tessili,|      |
|           |           |abbigliamento, pellicce, calzature e|      |
|461609     |   46 16 09|                   articoli in pelle|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           | Agenti e rappresentanti di prodotti|      |
|           |           | ortofrutticoli freschi, congelati e|      |
|461701     |   46 17 01|                           surgelati|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |    Agenti e rappresentanti di carni|      |
|           |           |      fresche, congelate, surgelate,|      |
|461702     |   46 17 02|         conservate e secche; salumi|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |   Agenti e rappresentanti di latte,|      |
|461703     |   46 17 03|                    burro e formaggi|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |    Agenti e rappresentanti di oli e|      |
|           |           |grassi alimentari: olio d'oliva e di|      |
|           |           |   semi, margarina ed altri prodotti|      |
|461704     |   46 17 04|                            similari|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |Agenti e rappresentanti di bevande e|      |
|461705     |   46 17 05|                   prodotti similari|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           | Agenti e rappresentanti di prodotti|      |
|           |           |ittici freschi, congelati, surgelati|      |
|461706     |   46 17 06|               e conservati e secchi|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |    Agenti e rappresentanti di altri|      |
|           |           |prodotti alimentari (incluse le uova|      |
|           |           |      e gli alimenti per gli animali|      |
|461707     |   46 17 07|                 domestici); tabacco|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |  Procacciatori d'affari di prodotti|      |
|461708     |   46 17 08|       alimentari, bevande e tabacco|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |   Mediatori in prodotti alimentari,|      |
|461709     |   46 17 09|                   bevande e tabacco|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |          Agenti e rappresentanti di|      |
|461822     |   46 18 22|         apparecchi elettrodomestici|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           | Agenti e rappresentanti di orologi,|      |
|           |           |          oggetti e semilavorati per|      |
|461892     |   46 18 92|            gioielleria e oreficeria|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           | Agenti e rappresentanti di articoli|      |
|           |           |      fotografici, ottici e prodotti|      |
|           |           | simili; strumenti scientifici e per|      |
|461893     |   46 18 93|               laboratori di analisi|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |          Agenti e rappresentanti di|      |
|461896     |   46 18 96|         chincaglieria e bigiotteria|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |    Agenti e rappresentanti di altri|      |
|           |           |prodotti non alimentari nca (inclusi|      |
|           |           |       gli imballaggi e gli articoli|      |
|           |           |    antinfortunistici, antincendio e|      |
|461897     |   46 18 97|                       pubblicitari)|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |     Agenti e rappresentanti di vari|      |
|461901     |   46 19 01| prodotti senza prevalenza di alcuno|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |      Procacciatori d'affari di vari|      |
|461902     |   46 19 02| prodotti senza prevalenza di alcuno|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |    Mediatori in vari prodotti senza|      |
|461903     |   46 19 03|                prevalenza di alcuno|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
 
                                                           Allegato 2 
 
                                               (articolo 26, comma 1) 
 
                                         (importi in milioni di euro) 
    
|===================================================================|
|                      RISULTATI DIFFERENZIALI                      |
|===================================================================|
|                          - COMPETENZA -                           |
|=========================================================|=========|
|               Descrizione risultato differenziale       |   2020  |
|=========================================================|=========|
| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto   |-341.000 |
| conto degli effetti derivanti dalla presente legge      |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario,     |         |
| tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente     | 599.840 |
| legge (*)                                               |         |
|=========================================================|=========|
|                            - CASSA -                              |
|=========================================================|=========|
|               Descrizione risultato differenziale       |   2020  |
|=========================================================|=========|
| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto   |-389.000 |
| conto degli effetti derivanti dalla presente legge      |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario,     |         |
| tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente     | 647.840 |
| legge (*)                                               |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
|(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare     |
|    prima della scadenza o di ristrutturare passivita'             |
|    preesistenti con ammortamento a carico dello Stato             |
|-------------------------------------------------------------------|

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